Cassazione Penale, Sentenza n. 27317/2026 del 20/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una condanna per omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi in relazione a società formalmente estere, ritenute dalla sentenza di merito operanti in Italia tramite una stabile organizzazione occulta. La Corte di appello aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado dichiarando non doversi procedere per un capo limitatamente all’anno di imposta 2013, rideterminando la pena per gli altri fatti e disponendo sia la confisca per equivalente per i reati non prescritti sia la confisca diretta per quelli estinti per prescrizione. L’imputata ha proposto ricorso per cassazione articolando dieci motivi: contestazione della sussistenza di una stabile organizzazione in Italia; asserita inutilizzabilità di parti dei processi verbali di constatazione per violazione dell’art. 220 disp. att. c.p.p.; mancata acquisizione di documentazione contabile prodotta dalla difesa; illegittima ammissione di testi non indicati in lista tramite art. 507 c.p.p.; travisamento della prova circa la qualità di legale rappresentante di una società e mancata valutazione di modelli A1; illegittimità della confisca disposta in appello in assenza di impugnazione del pubblico ministero; erroneità della confisca diretta perché il profitto sarebbe stato già tassato all’estero; mancata applicazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; erroneità della rideterminazione della pena; contrasto tra motivazione e dispositivo sulla pena finale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati solo i motivi relativi alla confisca disposta in appello senza impugnazione del pubblico ministero e, sul punto, ha annullato senza rinvio la sentenza eliminando la confisca per equivalente e la confisca diretta. Ha inoltre annullato senza rinvio, per prescrizione, i reati relativi ai capi a) ed e) limitatamente all’anno di imposta 2014, con conseguente eliminazione della frazione di pena corrispondente e rideterminazione della pena residua in anni uno, mesi uno e giorni cinque di reclusione. Tutti gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili o infondati, anche perché generici, assertivi, nuovi o meramente rivalutativi. La Corte ha anche corretto il dispositivo quanto al calcolo della pena, ai sensi dell’art. 619, comma 3, c.p.p.
Norme richiamate
reato di omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi; la stabile organizzazione in Italia può fondare l’obbligo fiscale del soggetto non formalmente residente.
art. 7 della Convenzione Italia e Romania del 14.1.1977
richiamato dalla difesa per contestare la nozione di stabile organizzazione, ma la Corte ha ritenuto generiche le censure e ha valorizzato la ricostruzione di merito sulla presenza di una organizzazione operativa in Italia.
gli atti assunti dopo l’emersione di indizi di reato richiedono l’osservanza delle disposizioni del codice; nel caso concreto la censura è stata ritenuta generica per mancata specificazione degli atti e delle garanzie violate.
invocato per la produzione documentale contabile; la Corte ha ritenuto decisiva l’assenza di una nuova istanza di acquisizione e comunque la doglianza generica.
il giudice può integrare la prova anche con prove non richieste o non acconsentite dalle parti, per garantire la completezza del compendio probatorio.
richiamato per evidenziare che la mancata reiterazione di una richiesta di acquisizione in appello rendeva infondata la censura difensiva.
la confisca non può essere disposta in appello, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, se non era stata ordinata in primo grado, per rispetto del divieto di reformatio in peius.
la doglianza è stata dichiarata inammissibile perché nuova rispetto ai motivi di appello, non essendo stata specificamente contestata la ricostruzione dei motivi operata nella sentenza impugnata.
richiamato nel motivo sulla pena e nella valutazione della prescrizione, ma la Corte ha qualificato la censura come inammissibile o infondata.
richiamato per la determinazione della pena in continuazione; la Corte ha ritenuto legittima la discrezionalità del giudice di merito nella scelta della pena base e degli aumenti.
richiamato con riferimento alla commisurazione della pena; la Corte ha ritenuto non censurabile la scelta del giudice di merito nei limiti della motivazione offerta.
richiamato per la determinazione giudiziale della pena; la Corte ha escluso vizi di legittimità nella concreta commisurazione.
consente la rettifica del dispositivo per errore di denominazione o di computo senza annullamento; applicato per correggere il dato sulla pena finale.
consente, ove necessario, la correzione della motivazione quando la decisione in diritto è comunque corretta.
richiamato in tema di rimedio esecutivo per la confisca omessa o illegittimamente non disposta.
Massime di principio
- In tema di omessa dichiarazione dei redditi, la stabile organizzazione può essere ravvisata quando una società formalmente estera operi in Italia tramite una struttura stabile di persone e mezzi, con effettivo radicamento operativo e gestionale nel territorio, e la censura che si limiti a negarlo in modo assertivo è inammissibile o infondata se non confuta puntualmente la ricostruzione dei giudici di merito.
- Nel giudizio di legittimità, le doglianze che investono la ricostruzione del fatto, la valutazione delle prove o la lettura del compendio probatorio sono inammissibili quando siano generiche, meramente rivalutative o prive di specifica autosufficienza, specie in presenza di doppia conforme di merito.
- La deduzione di inutilizzabilità di atti o di nullità processuali richiede la specifica indicazione degli atti asseritamente viziati, del momento di emersione degli indizi di reato e delle garanzie violate; in difetto, la censura è generica.
- Il potere del giudice di integrare la prova ex art. 507 c.p.p. può essere esercitato anche su prove non richieste dalle parti, quando sia funzionale a garantire la completezza del quadro probatorio e il controllo giudiziale sull’esercizio dell’azione penale.
- In appello, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, non può essere disposta una confisca non applicata in primo grado, perché ciò violerebbe il divieto di reformatio in peius; l’eventuale omissione può essere rimediata in sede esecutiva.
- La confisca per equivalente e la confisca diretta devono essere distinte anche sotto il profilo dell’interesse all’impugnazione: la prima incide direttamente sul patrimonio dell’imputato, la seconda può essere scrutinata solo se vi è un concreto interesse della parte ricorrente.
- La richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto è inammissibile in cassazione quando risulti nuova rispetto ai motivi di appello o non sia stata specificamente contrastata la ricostruzione della sentenza impugnata.
- La rideterminazione della pena per effetto di prescrizione parziale e continuazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché sia comprensibile il criterio seguito; gli errori materiali di calcolo o di trascrizione nel dispositivo possono essere corretti dalla Corte di cassazione senza annullamento.
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