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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17585/2024 del 26/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

Una proprietaria di immobile agiva contro la società autostradale chiedendo il ripristino dello stato dei luoghi e il risarcimento dei danni asseritamente provocati dalle opere di ampliamento e ammodernamento di un tratto autostradale. La società convenuta si difendeva sostenendo che la danneggiata aveva sottoscritto verbali di amichevole accordo a seguito di occupazione d’urgenza, accettando un’indennità che, secondo la tesi difensiva, copriva anche i pregiudizi lamentati; in particolare, sosteneva che i danni non derivassero dai lavori oppure che dovessero essere ricondotti alla disciplina dell’art. 44 d.P.R. n. 327/2001. Il Tribunale aveva accolto la domanda, liquidando sia il danno materiale al fabbricato sia il deprezzamento dell’immobile per la ridotta panoramicità. La Corte d’appello aveva rigettato l’impugnazione della società. In cassazione la società articolava quattro motivi: (1) violazione del d.P.R. n. 327/2001, degli artt. 2043 e 844 c.c. e 112 c.p.c., per omesso corretto inquadramento della vicenda nell’art. 44 T.U. espropri e per mancata considerazione dell’effetto preclusivo dell’accordo amichevole; (2) violazione dell’art. 44 d.P.R. n. 327/2001 e degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. per omessa decisione sulle eccezioni circa l’ampiezza dell’indennità; (3) violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., 44 d.P.R. n. 327/2001, 2043 e 2697 c.c., per motivazione illogica e per avere la Corte territoriale ricondotto i danni a illecito extracontrattuale senza i relativi presupposti; (4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 44 d.P.R. n. 327/2001, 844 e 2697 c.c., per erroneo apprezzamento delle prove sul dedotto deprezzamento dell’immobile. La Cassazione ha accolto solo in parte il ricorso: ha ritenuto che il pregiudizio da deprezzamento dell’immobile, derivante dalla nuova opera e dalla perdita di valore connessa al diverso assetto dei luoghi, rientrasse nell’accordo amichevole e nella logica dell’indennità ex art. 44 d.P.R. n. 327/2001, salvo diversa univoca volontà delle parti; ha invece confermato che i danni materiali al fabbricato, causati dai lavori (escavazioni e scuotimenti), restavano risarcibili a titolo di responsabilità aquiliana e che non era consentita una lettura estensiva dell’accordo fino a ricomprendere, in mancanza di specifica pattuizione, anche tutti i danni materiali futuri o non preventivamente quantificati. Sono stati inoltre dichiarati inammissibili i motivi che, sotto la veste di violazione di legge, miravano a rimettere in discussione il merito della valutazione probatoria e la motivazione, non essendo ravvisabile una motivazione apparente o perplessa.

La decisione

La Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo al risarcimento per il deprezzamento del fabbricato, ritenendo che tale voce di pregiudizio fosse coperta dall’accordo amichevole volto a determinare l’indennità ex art. 44 d.P.R. n. 327/2001. Ha invece respinto il ricorso quanto al risarcimento dei danni materiali all’immobile, reputando corretta la qualificazione in termini di responsabilità extracontrattuale e non decisiva la critica alla valutazione delle prove. La causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione per nuovo esame del solo capo cassato e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 327/2001, art. 44

    L’accordo amichevole stipulato per determinare l’indennità ex art. 44, salvo diversa univoca volontà delle parti, copre il pregiudizio derivante dall’insorgere di una servitù o dalla permanente diminuzione di valore dell’immobile per perdita o ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà.

  • art. 2043 c.c.

    I danni materiali all’immobile, se causati dai lavori con condotta lesiva, restano risarcibili come illecito extracontrattuale.

  • art. 844 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non risulta decisivo nella ratio della decisione se non come norma evocata nel quadro del pregiudizio da immissioni/prossimità dei lavori.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato ai fini della dedotta omessa pronuncia, ma la Corte ritiene assorbente e/o infondata la doglianza nei limiti in cui tenta di sovvertire il contenuto sostanziale della decisione.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è inammissibile quando mira solo a contestare la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o si discosta dal prudente apprezzamento nei casi in cui esso è imposto; non quando si contesta il modo in cui il materiale probatorio è stato apprezzato.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel quadro delle doglianze sulla prova del danno e del nesso causale, senza che la Corte ravvisi un errore di riparto dell’onere probatorio tale da mutare l’esito.

  • artt. 1362, 1364 e 1366 c.c.

    L’accordo va interpretato secondo i criteri ermeneutici che impediscono di estenderne il contenuto oltre il significato ragionevole e la comune intenzione delle parti; non si può desumere una rinuncia generalizzata a tutti i danni materiali non specificamente considerati.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e riguarda solo anomalie motivazionali radicali, non la sufficienza o la mera non condivisibilità della motivazione.

  • art. 12 preleggi

    È richiamato come canone ermeneutico per interpretare la riforma del vizio motivazionale nel ricorso per cassazione.

  • d.l. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134

    Ha ridotto il sindacato di legittimità sulla motivazione al minimo costituzionale.

Massime di principio

  • L’accordo amichevole stipulato in sede di occupazione d’urgenza per la determinazione dell’indennità ex art. 44 d.P.R. n. 327/2001, in difetto di una diversa volontà chiaramente espressa, riguarda il solo pregiudizio indennizzabile connesso all’assetto permanente dei luoghi e alla diminuzione di valore dell’immobile, non anche i danni materiali provocati dall’esecuzione dei lavori.
  • Una clausola o un accordo transattivo non può essere interpretato come rinuncia preventiva e generale a tutti i danni futuri o non specificamente contemplati se tale rinuncia non emerge in modo univoco dal testo e dal contesto negoziale.
  • I danni materiali cagionati da attività di cantiere che incidano fisicamente sul bene restano, in linea di principio, soggetti alla disciplina della responsabilità aquiliana se sono provati il fatto dannoso e il nesso causale.
  • In cassazione non è ammissibile dedurre la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per rimettere in discussione il mero apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito; la censura è configurabile solo se il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto.
  • Il vizio motivazionale è sindacabile in cassazione solo nei casi di motivazione mancante, apparente, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile, non per insufficienza o non condivisibilità della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneResponsabilità da cose e animaliImpugnazioniProveCompravendita immobiliare
RamiContrattiResponsabilità civileProcesso civileEsecuzioniImmobiliare
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullità

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