Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 24/08/2018 n. 21062 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento relativa alla maggiore imposta richiesta per la vendita di un immobile, il cui valore era stato ritenuto superiore al prezzo dichiarato nell'atto notarile in ragione della sua edificabilità. Il motivo principale era il mancato riconoscimento degli effetti favorevoli del giudicato formatosi in favore di un altro condebitore solidale, con sentenza passata in giudicato che aveva annullato il medesimo avviso di rettifica e liquidazione presupposto della cartella. Sono stati inoltre dedotti la mancata sospensione del processo, l'omessa motivazione sul giudicato esterno e l'illegittimità della notificazione della cartella tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, stabilendo che il contribuente poteva opporre il giudicato favorevole ottenuto da un altro coobbligato solidale, non essendo presenti ragioni personali o un diverso giudicato definitivo a suo carico. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. Il quarto motivo è stato rigettato, poiché la cartella può essere notificata dall'agente della riscossione direttamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di una distinta relata di notifica. È stato inoltre rigettato il ricorso incidentale di Equitalia per inammissibilità e carenza di interesse. La sentenza della CTR è stata cassata e la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente, con annullamento della pretesa impugnata. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre la parte soccombente è stata condannata al pagamento di 7.000 euro, oltre accessori, per il giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Art. 1306, comma 2, codice civile

    Il debitore in solido può opporre al creditore la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei condebitori, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore e salvo che vi sia stata una sentenza passata in giudicato tra le medesime parti.

    In materia di solidarietà tributaria, il condebitore che non ha partecipato al giudizio può avvalersi della sentenza favorevole ottenuta da un altro coobbligato, purché la decisione non dipenda da ragioni personali di quest'ultimo e non esista un diverso giudicato definitivo a suo carico.

  • Art. 1306, comma 1, codice civile

    La sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri debitori.

    Il giudicato sfavorevole a un coobbligato non si estende automaticamente agli altri; tuttavia, il giudicato favorevole può essere invocato dagli altri condebitori nei limiti previsti dal comma 2.

  • Art. 295 codice di procedura civile

    La questione relativa alla sospensione del processo è stata ritenuta assorbita dopo l'accoglimento del motivo principale sull'efficacia del giudicato favorevole.

  • Art. 360, comma 1, numeri 3 e 5, codice di procedura civile

    Sono state dedotte, rispettivamente, violazione o falsa applicazione di legge e omessa motivazione; il motivo relativo all'omessa motivazione è stato assorbito dall'accoglimento della censura principale.

  • Articoli 26 e 60, D.P.R. n. 602/1973

    La cartella di pagamento può essere notificata dall'agente della riscossione anche mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, con conservazione della cartella e dell'avviso secondo gli obblighi di legge.

  • Art. 14, legge n. 890/1982

    La disciplina della notificazione postale non impedisce la notificazione diretta della cartella tramite raccomandata con avviso di ricevimento nei casi consentiti dalla normativa speciale sulla riscossione.

  • Art. 345 codice di procedura civile

    Il ricorso incidentale dell'agente della riscossione, fondato sull'asserita novità del motivo d'appello, è stato rigettato perché carente di autosufficienza e privo di interesse.

Massime di principio

  • Quando più soggetti sono obbligati in solido per la stessa pretesa tributaria, il giudicato favorevole ottenuto da uno di essi può essere fatto valere anche dagli altri coobbligati rimasti estranei a quel processo.
  • L'estensione del giudicato favorevole non opera se la decisione si fonda su una ragione strettamente personale del coobbligato vittorioso oppure se, nei confronti dell'altro coobbligato, si è già formato un giudicato definitivo di segno contrario.
  • Se la sentenza favorevole annulla lo stesso atto impositivo presupposto della cartella, il coobbligato può utilizzarla per contestare la riscossione, anche se non aveva partecipato al giudizio originario.
  • La notificazione di una cartella di pagamento può essere validamente effettuata direttamente dall'agente della riscossione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, senza una separata relata di notifica.
  • In situazioni analoghe è essenziale produrre una copia conforme della sentenza favorevole e dimostrare che sia passata in giudicato, oltre a provare l'identità dell'atto impositivo e l'assenza di ragioni personali o di un giudicato contrario.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.