Cassazione Civile, Ordinanza n. 25581/2023 del 01/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento doganale relativi all'anno d'imposta 2011, emessi a seguito di attività investigativa OLAF svolta nelle Filippine. L'Ufficio ha ritenuto che la merce importata non avesse origine filippina, ma taiwanese, e che quindi non potesse beneficiare dell'aliquota preferenziale dichiarata; ha conseguentemente applicato il dazio ordinario per paesi terzi e il dazio antidumping. La società ha impugnato gli avvisi; in primo grado il ricorso è stato accolto solo in parte, riducendo la misura del dazio antidumping. In appello la CTR ha confermato la decisione ritenendo provata, sulla base della documentazione OLAF, l'origine taiwanese e legittima l'applicazione del dazio antidumping nella misura del 16,1%. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in sostanza, la violazione dell'art. 1 del regolamento CE n. 1890/2005 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse riconosciuto un'aliquota agevolata senza verificare i presupposti richiesti dalla normativa comunitaria e senza porre correttamente a carico del contribuente l'onere di provare le condizioni per il beneficio. La società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale con sette motivi, tra cui: contestazione della responsabilità solidale del CAD come rappresentante indiretto; nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c.; errata valutazione probatoria del report OLAF; difetto di motivazione ex art. 36 d.lgs. 546/1992; errata applicazione dei regolamenti antidumping; applicazione retroattiva di un regolamento successivo; omessa pronuncia sulla domanda subordinata relativa all'art. 220 CDC.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia, ritenendo fondata la censura sulla illegittima applicazione dell'aliquota antidumping ridotta. Ha affermato che il dazio agevolato previsto dal regolamento CE n. 1890/2005 poteva essere riconosciuto solo se, oltre all'indicazione dell'origine taiwanese, fosse provato che il prodotto fosse fabbricato esclusivamente dalle società espressamente indicate nel regolamento. Poiché tale prova non risultava fornita, la CTR aveva errato nel fare riferimento a un generico 'ultimo dazio antidumping riferibile al prodotto finito in Italia' invece che ai presupposti specifici dell'agevolazione. Tutti i motivi del ricorso incidentale sono stati rigettati o dichiarati inammissibili: il primo perché riferito a un passaggio non contenuto nella sentenza; il secondo per difetto di specificità e perché mirava a una rivalutazione del merito; il terzo perché non coglieva la ratio della decisione e comunque contrastava con la piena valenza probatoria attribuita agli accertamenti OLAF; il quarto per difetto di interesse; il quinto e il sesto per novità e difetto di specificità; il settimo perché il giudice di merito, applicando il dazio, aveva implicitamente respinto la doglianza sull'art. 220 CDC e comunque mancavano i presupposti per il relativo beneficio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 1 regolamento CE n. 1890/2005
Il dazio antidumping agevolato è riconoscibile solo se ricorrono i presupposti specifici previsti dal regolamento, in particolare l'origine taiwanese e la fabbricazione esclusiva da parte delle società indicate; non è sufficiente un generico riferimento al prodotto o al dazio applicato in un passaggio successivo della filiera.
L'onere di provare i fatti costitutivi del trattamento agevolato grava sul contribuente che invochi l'aliquota ridotta, perché si tratta di eccezione rispetto alla regola dell'aliquota ordinaria.
art. 201 CDC (Reg. 2913/92/CEE)
Il dichiarante è debitore dell'obbligazione doganale; in caso di rappresentanza indiretta è debitore anche il soggetto per conto del quale la dichiarazione è presentata. Il rappresentante indiretto risponde per la presentazione della dichiarazione e la responsabilità discende dalla struttura stessa della rappresentanza indiretta.
La censura è stata ritenuta inammissibile perché non confrontata con una reale affermazione contenuta nella sentenza d'appello e perché diretta a sollecitare una nuova valutazione del merito.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
La doglianza relativa al difetto di motivazione è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse, essendo proposta dalla parte risultata vittoriosa sul punto.
reg. CE n. 1073/1999
art. 9, commi 1, 2 e 3; art. 10, comma 1
Gli accertamenti OLAF, e in particolare la relazione finale, hanno piena valenza probatoria nei procedimenti amministrativi e giudiziari degli Stati membri; sono utilizzabili anche gli altri elementi documentali e informativi acquisiti nel corso delle indagini, restando a carico del contribuente l'eventuale prova contraria.
reg. 771/2005
Richiamato dalla parte ricorrente incidentale come parametro per il prezzo all'importazione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e novità.
reg. 484/1996
Richiamato dalla parte ricorrente incidentale sul criterio di calcolo del dazio; la Corte non ne ha affrontato il merito per inammissibilità della censura.
reg. 205/2013
Richiamato dalla parte ricorrente incidentale per una pretesa applicazione retroattiva implicita; la doglianza è stata dichiarata inammissibile per novità e difetto di specificità.
art. 220 c.d.c.
La domanda subordinata relativa al mancato recupero a posteriori è stata ritenuta infondata: la sua applicazione presuppone condizioni non ravvisate nel caso concreto.
La censura di omessa pronuncia è stata respinta perché la decisione di merito, riconoscendo il dazio, aveva implicitamente esaminato e rigettato la relativa domanda subordinata.
È richiamato per affermare che al rappresentante indiretto è richiesta una diligenza qualificata, comprensiva della verifica dell'autenticità della documentazione e non solo della corrispondenza formale dei dati.
Massime di principio
- In materia di dazi agevolati e antidumping, il contribuente che invochi l'applicazione di un'aliquota ridotta deve provare puntualmente tutti i presupposti richiesti dalla normativa speciale; in difetto, resta applicabile il regime ordinario.
- Le agevolazioni tariffarie, essendo eccezioni alla disciplina generale, non possono essere riconosciute in via analogica o sulla base di criteri generici estranei al testo del regolamento applicabile.
- Nel regime doganale, il dichiarante è soggetto passivo dell'obbligazione doganale; ove operi la rappresentanza indiretta, la responsabilità del rappresentante deriva direttamente dalla struttura della fattispecie e dall'aver presentato la dichiarazione in nome proprio.
- Lo spedizioniere o rappresentante indiretto deve osservare una diligenza professionale qualificata, che include non solo il controllo della coerenza dei dati dichiarati, ma anche la verifica dell'autenticità della documentazione utilizzata.
- Gli accertamenti svolti dall'OLAF hanno piena rilevanza probatoria nei giudizi nazionali e possono fondare gli avvisi di accertamento, fermo restando il potere del contribuente di fornire prova contraria.
- Le censure di cassazione che mirano a una nuova valutazione del merito, o che non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, sono inammissibili.
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