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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46828/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Roma con sei motivi: (1) inutilizzabilità delle intercettazioni per violazione dell'art. 270 c.p.p. e contraddittorietà della motivazione; (2) violazione dell'art. 406 c.p.p. per proroga dei termini delle indagini e mancata notificazione, con conseguente inutilizzabilità degli atti successivi al 15/10/2019; (3) omessa riqualificazione delle condotte a bancarotta semplice e mancata prova della qualità di "amministratore di fatto", nonché assenza del dolo richiesto dall'art. 216 l. fall.; (4) illogicità nell'applicazione delle aggravanti della pluralità dei fatti e del danno patrimoniale di rilevante gravità; (5) mancanza di motivazione sul giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti (uso di formula di stile); (6) mancata traduzione personale dell'imputato all'udienza di discussione del 12/10/2023 e mancata possibilità di partecipazione anche a distanza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi: il sesto motivo è manifestamente infondato; i primi due sono inammissibili per genericità (il ricorrente non ha indicato gli atti specifici né ha dimostrato l'incidenza degli stessi sul compendio probatorio); il terzo, quarto e quinto motivo sono ritenuti inammissibili o infondati sul merito (mancanza di contestazione puntuale delle argomentazioni dei giudici di merito e discrezionalità del giudice nel bilanciamento delle circostanze). Tuttavia, la Suprema Corte ha rilevato che il reato contestato al capo 7) (deposito incontrollato di rifiuti, art. 256 d.lgs. n.152/2006) si era estinto per prescrizione in data 29/01/2024: conseguentemente ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo 7), ha eliminato la porzione di pena aggiunta per la continuazione con quel reato e ha ridotto la pena complessiva a quattro anni e quattro mesi di reclusione. Nel resto il ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 270 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per censurare l'utilizzabilità delle intercettazioni; la Corte ha ritenuto la censura generica e non ha valutato la pretesa nullità sostanziale per mancata specificazione degli atti lesi.

  • art. 406 cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente per la presunta illegittimità della proroga dei termini delle indagini e per le mancate notifiche; la Corte ha dichiarato il motivo generico in mancanza di indicazione degli atti specifici e della loro incidenza sul giudizio.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato in tema di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti: la Corte ha confermato che il giudizio di merito è ampio e sindacabile solo se privo di adeguata motivazione, mentre non è richiesta una esposizione analitica di tutti i parametri.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Applicato per dichiarare l'estinzione del reato (capo 7) per prescrizione e disporre l'annullamento senza rinvio limitatamente a quella imputazione.

  • art. 23-bis, comma 4, decreto-legge n. 137/2020

    Richiamato dalla Corte come norma di contesto in ordine all'organizzazione delle udienze; la mancata traduzione dell'imputato non è stata ritenuta censurabile in assenza di una tempestiva richiesta di trattazione orale che avrebbe reso necessaria la partecipazione.

  • art. 256 d.lgs. n. 152/2006

    Norma sanzionatoria sul deposito incontrollato di rifiuti, relativa al capo 7) poi dichiarato estinto per prescrizione.

  • art. 10 e art. 11 d.lgs. n. 74/2000

    Richiamati nel capo di imputazione per reati tributari connessi alle cessioni e alla sottrazione di beni dal patrimonio sociale; la Corte ha ritenuto tali contestazioni integralmente valutate nel giudizio di merito.

  • art. 216 legge fallimentare (I.fall.)

    Richiamato dal ricorrente in tema di anteriorità degli atti fraudolenti rispetto all'azione esecutiva; la Corte ha giudicato la censura generica e non convincente rispetto alle argomentazioni di merito.

Massime di principio

  • Le censure sull'inutilizzabilità di atti probatori (es. intercettazioni, atti compiuti dopo proroga termini) in Cassazione devono indicare espressamente quali atti sono viziati e dimostrare la loro incidenza decisiva sul complesso probatorio; altrimenti sono inammissibili per genericità.
  • La richiesta di riqualificazione del fatto (es. da bancarotta fraudolenta a semplice) richiede nella cassazione una critica puntuale che contrasti le argomentazioni motivazionali dei giudici di merito; non è sufficiente riproporre le censure di appello in termini assertivi.
  • Il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è un potere valutativo del giudice di merito difficilmente sindacabile in sede di legittimità se la motivazione è almeno sommaria ma congrua rispetto ai parametri previsti dall'art. 133 c.p.
  • La mancata partecipazione dell'imputato via collegamento remoto non è automaticamente causa di annullamento: il diritto va esercitato tempestivamente (richiesta di trattazione orale o istanza di collegamento), e la relativa omissione deve essere dedotta con precisione procedurale.
  • Se un reato risulta estinto per prescrizione la Cassazione annulla senza rinvio limitatamente a quella imputazione e ricalcola la pena eliminando la porzione inflitta per la continuazione con il reato estinto.
  • In materia di reati fallimentari e patrimoniali, l'applicazione di aggravanti (pluralità di fatti, danno grave) può reggere anche se alcune condotte fossero considerate unitariamente, purché sussistano altre condotte che comprovino pluralità o rilevanza del danno.

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