Cassazione Penale, Ordinanza n. 28185/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non deducibile in sede di legittimità, dopo concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis c.p.p., la censura sulla qualificazione giuridica del fatto in materia di stupefacenti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello pronunciata all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., limitatamente a profili relativi alla qualificazione giuridica del fatto. In particolare ha censurato la qualificazione del reato in materia di stupefacenti ex art. 73 d.P.R. 309/1990 e ha lamentato la mancata derubricazione nell'ipotesi attenuata di cui al comma 5 del medesimo articolo. La Corte rileva però che, nel giudizio di concordato, sono devolvibili in cassazione solo censure sulla formazione della volontà di aderire al concordato, sul consenso del pubblico ministero e sulla difformità della pronuncia rispetto all'accordo, non invece doglianze su motivi rinunciati o sulla qualificazione giuridica del fatto, salvo il caso di pena illegale. Nel caso concreto il ricorso mirava proprio a contestare la qualificazione del fatto, quindi è stato ritenuto inammissibile.
Norme richiamate
Disciplina il concordato in appello; la sentenza resa all'esito di tale rito limita i motivi deducibili in cassazione secondo i principi richiamati dalla Corte.
Norma incriminatrice in materia di stupefacenti; la doglianza riguardava la sua qualificazione giuridica e la mancata applicazione dell'ipotesi attenuata del comma 5.
art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90
Ipotesi attenuata del reato in materia di stupefacenti invocata dal ricorrente per la derubricazione del fatto.
artt. 81 cod. pen., 2 e 7 legge n. 895/67, 697 cod. pen.
Ulteriori capi di imputazione richiamati nel provvedimento impugnato, senza specifiche censure scrutinare nel merito dalla Corte di cassazione.
Richiamato dalla giurisprudenza citata per affermare che, nel concordato in appello, è inammissibile la doglianza sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento.
Richiamato come parte del capo relativo alle armi, contestato insieme ad altri reati nel provvedimento impugnato.
Richiamato come parte del capo relativo alle armi, contestato insieme ad altri reati nel provvedimento impugnato.
Richiamato come parte del capo relativo alla detenzione di armi, contestato insieme ad altri reati nel provvedimento impugnato.
Richiamato come ulteriore reato contestato nel provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è ammissibile solo per questioni inerenti alla validità del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
- Sono inammissibili le censure che, dopo l'accordo sui motivi di appello, mirano a rimettere in discussione motivi rinunciati o profili di merito, compresa la qualificazione giuridica del fatto.
- La derubricazione del reato in una fattispecie attenuata non può essere richiesta in cassazione avverso una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. se ciò comporta una nuova valutazione del merito estranea ai limiti del rito concordato.
- L'unica deroga alla preclusione derivante dal concordato in appello riguarda l'eventuale illegalità della pena, cioè una sanzione fuori dai limiti edittali o comunque diversa da quella prevista dalla legge.
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