Cassazione Penale, Ordinanza n. 28010/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 3 marzo 2025. I motivi dedotti riguardavano: 1) l'asserita erronea applicazione della legge processuale penale e la mancata assunzione di una prova decisiva, per il rigetto in appello della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 c.p.p.; 2) la denunciata erronea valutazione delle prove acquisite in dibattimento, ritenuta dalla difesa non corretta e tale da imporre una diversa ricostruzione dei fatti; 3) la pretesa mancanza di motivazione sulla misura degli aumenti di pena applicati per la continuazione tra reati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché meramente reiterativo delle doglianze già respinte in appello e non specifico; ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché volto a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa alla Cassazione; ha considerato infondato il terzo motivo, osservando che la motivazione sugli aumenti per continuazione era sufficiente e che, comunque, non era stato prospettato un interesse concreto e attuale a censurare il quantum dei singoli aumenti. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine e alla constatazione che il giudice non possa decidere allo stato degli atti; la valutazione è rimessa al giudice di merito ed è incensurabile in cassazione se correttamente motivata.
Nel reato continuato il giudice deve determinare la pena complessiva individuando il reato più grave, la pena base e gli aumenti per i singoli reati satellite; gli aumenti devono rispettare il rapporto di proporzione e i limiti di legge, evitando un surrettizio cumulo materiale.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è deducibile come vizio l'assenza di rinnovazione istruttoria se la censura si risolve nella riproposizione delle stesse doglianze già esaminate e motivate dal giudice di appello; la decisione sulla completezza dell'istruttoria appartiene al giudice di merito ed è censurabile solo per manifesta illogicità o carenza motivazionale.
- Il ricorso per cassazione non può essere trasformato in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: quando la Corte territoriale abbia fornito una motivazione congrua e completa sull'attendibilità e sul significato delle prove, la diversa lettura dei fatti è inammissibile.
- In tema di reato continuato, la motivazione sulla pena deve consentire di verificare la corretta individuazione della pena base e la proporzione degli aumenti per i reati satellite; l'onere motivazionale si calibra sull'entità degli aumenti e sui limiti fissati dall'art. 81 c.p.
- La doglianza relativa al mancato dettaglio dei singoli aumenti di pena per continuazione è ammissibile solo se il ricorrente deduce un interesse concreto e attuale alla censura; in difetto, il motivo è privo di utilità processuale e non può essere accolto.
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