Cassazione Penale, Ordinanza n. 28012/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per il delitto contestato è rimasta ferma, non essendo stata accolta alcuna censura di merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 369 c.p. Il ricorrente ha censurato il giudizio di responsabilità e ha dedotto la sussistenza della ritrattazione, sostenendo in sostanza che la decisione di merito sarebbe stata erronea nel ritenere integrato il reato. La Corte di cassazione ha tuttavia rilevato che il motivo era inammissibile perché meramente riproduttivo di censure già adeguatamente esaminate dai giudici di merito e, inoltre, del tutto generico, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata quale titolo del delitto oggetto della condanna confermata in appello.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
- Il motivo di ricorso deve essere specifico e argomentativamente correlato alla sentenza impugnata; la genericità autonomamente determina l'inammissibilità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna pronunciata nei gradi di merito resta ferma e il ricorrente è tenuto alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità.
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