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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28009/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per più episodi di estorsione. I motivi erano quattro: (1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla declaratoria di responsabilità per il reato di estorsione contestato al capo d) del proc. pen. n. 208/21 R.G. Dib., sostenendo una diversa lettura della testimonianza della persona offesa; (2) violazione di legge per il mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023, deduzione che però non era stata introdotta nei gradi di merito; (3) violazione di legge e contraddittorietà della motivazione sulla responsabilità per il reato di cui al capo d) del proc. pen. n. 705/20 R.G. Dib., ancora una volta attraverso censure di fatto e una diversa valutazione della testimonianza della persona offesa; (4) violazione di legge e mancanza di motivazione sulla misura dell'aumento di pena per la continuazione tra reati, lamentando la determinazione dei aumenti sanzionatori. La Corte ha ritenuto i primi tre motivi non consentiti o comunque inammissibili perché meramente ripetitivi delle doglianze di appello o perché volti a ottenere una nuova valutazione del merito; il quarto è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la motivazione sugli aumenti per continuazione era sufficiente e gli aumenti erano contenuti, con rispetto dell'art. 81 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i primi tre motivi erano privi di specificità, perché riproducevano doglianze già dedotte in appello oppure proponevano una rivalutazione del compendio probatorio, attività estranea al giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato inoltre qualificato come nuovo, poiché mai dedotto nei precedenti gradi. Il quarto motivo è stato giudicato manifestamente infondato: in tema di reato continuato il giudice deve motivare gli aumenti per i reati satellite, ma nel caso concreto gli aumenti erano assai contenuti e la motivazione era congrua; inoltre il ricorso non indicava un interesse concreto e attuale a censurare la mancata specificazione del quantum dei singoli aumenti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Nel reato continuato, la pena complessiva deve rispettare i limiti legali e gli aumenti per i reati satellite devono essere contenuti e coerenti con il rapporto di proporzione tra le pene.

  • sentenza Corte cost. n. 120/2023

    Richiamata dal ricorrente per invocare una attenuante della lieve entità, ma la questione è stata ritenuta nuova perché non dedotta in appello.

  • art. 588 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo fornito.

Massime di principio

  • Sono inammissibili per difetto di specificità i motivi di ricorso per cassazione che si limitano a riprodurre pedissequamente le censure già svolte in appello, senza confrontarsi con le argomentazioni poste a base del rigetto nel merito.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio o una diversa lettura delle testimonianze, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua e immune da vizi logici o giuridici.
  • È inammissibile il motivo di ricorso fondato su una questione nuova, non devoluta nei gradi di merito, salvo che si tratti di profili rilevabili d'ufficio nei limiti consentiti dalla legge.
  • Nel reato continuato il giudice deve determinare la pena base e motivare gli aumenti per i reati satellite; tuttavia il grado di specificità della motivazione varia in relazione all'entità degli aumenti, potendo essere più sintetico quando gli incrementi sono contenuti e non si traduce in un surrettizio cumulo materiale.
  • La censura sulla mancata specificazione del quantum dei singoli aumenti di pena per continuazione richiede la deduzione di un interesse concreto e attuale, altrimenti è inammissibile o priva di rilevanza.
  • Una motivazione che dia conto del rispetto dei limiti dell'art. 81 c.p. e della proporzione tra pena base e aumenti è sufficiente a sorreggere il trattamento sanzionatorio in continuazione.

Come è indicizzato

MaterieEstorsioneCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazioneOnere della prova

Testo integrale

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