Cassazione Penale, Ordinanza n. 28015/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna pronunciata in appello è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Il ricorso censurava il giudizio di responsabilità, la valutazione delle prove, l'identificazione dell'imputato, la sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati, il bilanciamento tra circostanze e la quantificazione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili perché, da un lato, riproducevano censure già esaminate dai giudici di merito e miravano in realtà a ottenere una diversa valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti; dall'altro, erano generici e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Norma richiamata come base del delitto di resistenza a pubblico ufficiale contestato nella sentenza impugnata.
art. 582 c.p.
Norma richiamata come base del delitto di lesioni personali contestato nella sentenza impugnata.
art. 616 c.p.p.
È la norma che, in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende; nel testo è richiamata solo come esito applicativo, non esplicitamente citata.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitino a riproporre le stesse censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, quando in sostanza mirano a una nuova valutazione del fatto e delle prove.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata: la mancanza di tale confronto e la genericità delle doglianze determinano l'inammissibilità.
- Non è consentito in cassazione trasformare il sindacato di legittimità in un terzo giudizio di merito sulla ricostruzione dei fatti, sull'identificazione dell'imputato e sulla valutazione del compendio probatorio.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende consegue secondo il regime previsto dall'ordinamento processuale penale.
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