Cassazione Penale, Ordinanza n. 28014/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 391-ter c.p. I ricorsi erano stati proposti da due imputati. Il primo ricorrente lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il secondo ricorrente censurava il giudizio di responsabilità, la valutazione delle prove, la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, il trattamento della recidiva, il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che tali motivi si risolvevano, da un lato, nella riproposizione di doglianze già esaminate dai giudici di merito e dirette a ottenere una diversa valutazione delle prove e dei fatti; dall'altro, in censure generiche e non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
La sentenza impugnata riguardava una condanna per questo delitto; il testo non consente di ricavarne ulteriori precisazioni applicative.
È evocato come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il cui diniego viene ritenuto non utilmente censurato nei ricorsi per genericità e mancato confronto con la motivazione di merito.
Le circostanze attenuanti generiche sono state richieste da entrambi i ricorrenti e il loro mancato riconoscimento non è stato ritenuto sindacabile in presenza di censure generiche o meramente riproduttive.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre censure già esaminate dai giudici di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
- Non può essere richiesto alla Corte di cassazione un nuovo giudizio di fatto o una diversa valutazione del compendio probatorio, poiché tale attività è riservata al giudice di merito.
- Le doglianze relative al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, alla valutazione della prova, alla responsabilità e alla tenuità del fatto devono essere sviluppate con argomentazioni specifiche e non meramente assertive; in difetto, il ricorso è inammissibile.
- La generica contestazione della ricostruzione dei fatti o degli elementi costitutivi del reato, se non ancorata a vizi della motivazione, non supera il vaglio di ammissibilità del ricorso per cassazione.
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