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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11685/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per lesioni personali (artt.110, 582, 585 n.2 c.p.) pronunciata in primo grado. Le doglianze principali erano: (i) per Ivan Serra, nullità per omessa notifica del rinvio d'udienza fissata per il 22/04/2020 (rinviata poi al 15/05/2020 per emergenza pandemica) e contestazione del calcolo della prescrizione in relazione alla sospensione prevista dal d.l. 18/2020 (art.83); (ii) per Iacono, contestazione dell'applicazione dell'art.83 d.l.18/2020 e della maturazione della prescrizione, nonché vizi di motivazione e valutazione delle prove (ricognizioni fotografiche e deposizioni dei testi Soggiu e Solinas); (iii) per Durgoni, analoghe censure sulla decorrenza della prescrizione in relazione alla sospensione straordinaria per pandemia e rilievi sul vizio della ricognizione fotografica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il motivo di Serra relativo alla nullità per mancata notifica, ritenendo che tale nullità, di natura intermedia, fosse stata sanata ai sensi dell'art.182, comma 2, c.p.p. dato che il difensore di fiducia era presente alla successiva udienza del 15/05/2020 e non aveva eccepito la nullità. Sulla questione della prescrizione la Corte ha dato applicazione all'indirizzo delle Sezioni Unite (n.5292/2020), ritenendo che la sospensione prevista dall'art.83 d.l. 17/03/2020 n.18 (conv. in legge n.27/2020) operi per l'intero periodo normativamente previsto e si applichi ai procedimenti pendenti indipendentemente dall'esistenza di un precedente rinvio non riconducibile all'emergenza. Tenendo conto delle sospensioni, la Corte ha calcolato l'estinzione per prescrizione del reato (termine massimo maturato il 27/07/2021) e ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione; gli altri motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • artt. 110, 582, 585 n.2 c.p.

    Norme sostanziali che definiscono il reato contestato (concorso di persone e lesioni personali aggravate dall'uso di arma impropria e dalla pluralità di persone).

  • art. 178 e art. 179 c.p.p.

    Richiamati dalla difesa in relazione alla nullità per omessa notifica; la Corte ha comunque qualificato la nullità come di regime intermedio che può essere sanata se non tempestivamente dedotta.

  • art. 180 e art. 182, comma 2, c.p.p.

    L'art.182, c.2 è stato applicato dalla Corte per affermare la sanatoria della nullità per mancata notifica del rinvio d'ufficio quando il difensore, presente alla successiva udienza, non eccepisce la nullità nei termini previsti.

  • art. 83 d.l. 17/03/2020 n.18 (conv. in legge 24/04/2020 n.27), commi 2 e 4 (e comma 9 richiamato)

    "la sospensione dei termini opera esclusivamente nei procedimenti pendenti presso tutti gli uffici giudiziari per cui fosse stato disposto il rinvio di un'udienza" e "la sospensione della prescrizione ... deve essere applicata per intero ... a tutti i procedimenti pendenti al momento di entrata in vigore della norma"

    Le Sezioni Unite hanno interpretato la norma come disposta per provocare una stasi generalizzata dell'attività giudiziaria: la sospensione della prescrizione va conteggiata per l'intero periodo normativamente previsto (il periodo complessivo di 64 giorni) per tutti i procedimenti pendenti, anche se l'udienza era stata precedentemente rinviata per altri motivi. La Corte di Cassazione ha applicato questo criterio al calcolo della prescrizione nel caso concreto.

  • Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza n.5292 del 26/11/2020

    "Gli interventi adottati per fronteggiare l'emergenza pandemica si inseriscono in una consolidata 'tradizione' normativa..."

    La pronuncia è stata utilizzata come parametro interpretativo fondamentale: la sospensione prevista dal d.l. n.18/2020 ha efficacia estesa e va applicata integralmente ai procedimenti pendenti al suo momento di entrata in vigore ai fini del calcolo della prescrizione.

  • art. 161 c.p.p.

    Norma sul termine massimo di prescrizione; la Corte ha calcolato il termine massimo di prescrizione (7 anni e 6 mesi nel caso concreto) tenendo conto dei periodi di sospensione disposti, arrivando alla maturazione della prescrizione il 27/07/2021.

  • artt. 192, 213, 361, 530 c.p.p. (richiamati dai ricorrenti)

    Norme processuali riferite a vizi di motivazione, valutazione della prova e riti di impugnazione: le relative censure difensive (contestazione della ricognizione fotografica e della valutazione dei testimoni) sono state esaminate ma risultano assorbite dall'esito per prescrizione.

Massime di principio

  • La mancata notifica di un rinvio d'ufficio durante il periodo emergenziale configura una nullità di regime intermedio: se non eccepita tempestivamente (art.180 e 182 c.p.p.) e se il difensore partecipa alla successiva udienza senza riserva, la nullità si intende sanata.
  • La sospensione della prescrizione prevista dal d.l. n.18/2020 (art.83) deve essere calcolata per l'intero periodo stabilito dal legislatore (periodo di 64 giorni previsto dal comma 4) e si applica ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore, anche se l'udienza era stata precedentemente rinviata per altre ragioni.
  • Nel conteggio della prescrizione vanno sommati i periodi di sospensione previsti per normativa emergenziale; se la prescrizione matura la Corte di Cassazione può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato.
  • Le questioni probatorie (vizi di ricognizione fotografica, valutazione testimoniale) possono diventare irrilevanti se la controversia si risolve per cause sopravvenute come la prescrizione: è quindi essenziale, per la difesa, sollevare tempestivamente tutte le eccezioni e verificare il calcolo dei termini.
  • Per la difesa è cruciale contestare immediatamente eventuali nullità processuali e monitorare con attenzione l'evoluzione normativa (sospensioni, proroghe) che incidono sui termini di prescrizione, onde evitare che la mancata tempestiva eccezione determini la sanatoria delle nullità.

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