Cassazione Penale, Sentenza n. 35874/2026 del 12/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato era stato condannato dal Tribunale di Vasto il 18 settembre 2023 per avere realizzato, quale legale rappresentante di una società, una discarica abusiva su terreni sociali nel Comune di San Salvo, in violazione dell’art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152/2006. Gli erano stati inflitti quattro mesi di arresto e 1.700 euro di ammenda; la società era stata dichiarata responsabile ai sensi dell’art. 25-undecies, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 231/2001. La condanna, confermata dalla Corte d’appello dell’Aquila il 6 dicembre 2024, era divenuta irrevocabile il 6 maggio 2025. Su richiesta della Procura, il Giudice dell’esecuzione aveva disposto il 25 novembre 2025 la confisca dei terreni sequestrati; il Tribunale di Vasto, decidendo sulle opposizioni, aveva confermato la misura con ordinanza del 29 maggio 2026. L’imputato ha dedotto: 1) che il giudice dell’esecuzione non potesse integrare il titolo irrevocabile con una confisca non disposta dal giudice della cognizione; 2) che la prescrizione sarebbe maturata prima del giudicato e impedisse la confisca; 3) e 4) che i terreni appartenessero, in tutto o in parte, a comproprietari estranei al processo; 5) in subordine, che la confisca dovesse limitarsi alla quota ideale dell’imputato. La società ha dedotto la nullità del procedimento per asserita incompatibilità del rappresentante legale imputato a nominare il difensore dell’ente, con conseguente nullità degli atti e della confisca. La Cassazione ha esaminato anche l’interesse concreto dell’imputato a impugnare, contestato in ragione della titolarità sociale dei terreni.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Il ricorso della società è manifestamente infondato: la dedotta violazione dell’art. 39 d.lgs. n. 231/2001 non era configurabile nelle fasi esecutive considerate, nelle quali la società non si era costituita nella prima fase e l’imputato aveva partecipato personalmente all’opposizione. In ogni caso, una nullità relativa alla formazione del titolo non può essere fatta valere dal giudice dell’esecuzione dopo il giudicato, che preclude ulteriori rilevazioni anche delle nullità assolute e insanabili; l’incidente esecutivo riguarda l’eseguibilità del titolo, non la sua legittimità formativa. La Corte ha distinto tale ipotesi dalla pena illegale, che può essere rilevata in executivis perché attiene alla conformità della sanzione ai limiti legali. Il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile, anzitutto perché i motivi non individuavano specificamente i vizi di legittimità denunciati; inoltre, le contestazioni sulla proprietà dei terreni erano generiche, contraddittorie e non corredate dall’indicazione e allegazione degli atti invocati. Il ricorrente non aveva neppure chiarito il proprio interesse concreto e attuale, considerato che le ordinanze attribuivano i terreni alla società. Nel merito, la confisca obbligatoria prevista dall’art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 può essere disposta dal giudice dell’esecuzione anche se omessa nella sentenza irrevocabile; la prescrizione maturata durante la cognizione non è dichiarabile in sede esecutiva; le doglianze sulla comproprietà sono state ritenute generiche e prive di interesse. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e ciascuno al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, d.lgs. n. 231/2001
la nomina del difensore di fiducia dell’ente da parte del rappresentante legale indagato o imputato del reato presupposto, essendovi copiosa giurisprudenza nel senso che non vi può provvedere a causa del conflitto di interessi presunto iuris et de iure ex art. 39 d.lgs. n. 231 del 2001
La nomina del difensore dell’ente da parte del rappresentante legale indagato o imputato del reato presupposto è preclusa dal conflitto di interessi presunto dalla legge; nel caso deciso, tuttavia, la nullità dedotta non risultava configurabile nelle fasi esecutive esaminate.
un rimedio finalizzato all'esame di questioni concernenti non la legittimità del titolo, bensì la sua eseguibilità, come chiaramente si desume dall'art. 670 cod. proc. pen.
L’incidente di esecuzione è volto a verificare l’eseguibilità del titolo e non consente di sindacare vizi procedurali della fase di cognizione che ne riguardino la formazione, una volta intervenuto il giudicato.
Tale sistema è imperniato attorno al principio di tassatività delle nullità (art. 177 cod. proc. pen.): un principio che è, esso stesso, il frutto di un delicato bilanciamento che coinvolge, tra l'altro, la necessità di tutelare in maniera effettiva i diritti processuali dell'imputato e l'esigenza di assicurare la capacità del processo medesimo di pervenire, entro un termine ragionevole, ad accertamenti in linea di principio definitivi, anche relativamente alla sussistenza di eventuali errores in procedendo nelle fasi e gradi precedenti.
Il sistema delle nullità è retto dalla tassatività e bilancia la tutela dei diritti processuali con l’esigenza di stabilità degli accertamenti; la formazione del giudicato preclude ulteriori rilevazioni delle nullità.
Nel compiere tale bilanciamento, il legislatore ha distinto tra nullità assolute (art. 179 cod. proc. pen.), nullità cosiddette a regime intermedio (art. 180 cod. proc. pen.) e nullità relative (art. 181 cod. proc. pen.), stabilendo precise regole sui limiti anche temporali per la loro deducibilità, nonché sulle loro eventuali sanatorie nel corso del processo; tenendo però ferma la regola - implicita, ma operante a chiusura del sistema - che la formazione della cosa giudicata preclude qualsiasi ulteriore rilevazione delle nullità, anche di quelle definite «assolute» e «insanabili»: le quali debbono sì essere rilevate, anche d'ufficio, «in ogni stato e grado del procedimento», ma non oltre - appunto - la sua definitiva conclusione.
Anche le nullità assolute e insanabili devono essere rilevate entro la conclusione definitiva del procedimento; il giudicato ne preclude la successiva deduzione in sede esecutiva.
la sua competenza in materia di estinzione del reato, ai sensi dell'art. 676, comma 1, cod. proc. pen., è limitata alle cause estintive sopravvenute dopo la condanna irrevocabile, ossia a quelle verificatesi in executivis
Il giudice dell’esecuzione può dichiarare le cause di estinzione del reato sopravvenute al passaggio in giudicato, non quelle che si assumano maturate durante il giudizio di cognizione.
art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152/2006
È pacifico nella giurisprudenza di legittimità che quando la sentenza irrevocabile di condanna non abbia disposto la confisca prescritta obbligatoriamente dalla legge, la misura può e deve essere applicata in sede esecutiva.
La confisca obbligatoria prevista per il reato di realizzazione o gestione di discarica abusiva può essere disposta in sede esecutiva anche quando sia stata omessa nella sentenza irrevocabile di condanna.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
la rubrica del motivo né le censure esposte se la censura difensiva denunci la violazione di legge o un vizio di motivazione, e, in questo secondo caso, quale fra i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. venga in rilievo.
Il ricorso deve identificare con specificità il vizio di legittimità denunciato; non spetta alla Corte ricostruire quale censura il ricorrente intendesse proporre.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancata specifica indicazione del vizio denunciato integra la prima causa di inammissibilità del ricorso, ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett. c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.
La specifica enunciazione dei motivi e del vizio dedotto è requisito dell’impugnazione; la sua mancanza determina l’inammissibilità.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancata specifica indicazione del vizio denunciato integra la prima causa di inammissibilità del ricorso, ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett. c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.
È inammissibile l’impugnazione che non individua specificamente il vizio sottoposto al giudice di legittimità.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e, nel caso concreto, al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il giudice dell’esecuzione può applicare una confisca obbligatoria prevista dalla legge anche quando la sentenza irrevocabile di condanna abbia omesso di disporla, purché la misura discenda dalla condanna e non contrasti con il titolo.
- L’incidente di esecuzione riguarda l’eseguibilità del titolo e non consente di rimettere in discussione la sua formazione o di dedurre nullità della fase di cognizione dopo il giudicato, anche se assolute e insanabili; tali vizi devono essere fatti valere con i rimedi ordinari o straordinari previsti dalla legge.
- La pena illegale è distinta dai vizi di formazione del titolo: poiché riguarda la conformità del comando sanzionatorio ai limiti legali, può essere rilevata in sede esecutiva anche dopo il giudicato.
- In sede esecutiva il giudice può dichiarare l’estinzione del reato per cause sopravvenute al giudicato, ma non può dichiarare la prescrizione che si assume maturata nel corso della cognizione.
- Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente il vizio di legittimità denunciato e, quando richiama atti processuali non valutati o mal interpretati, deve identificarli, precisare il dato che se ne ricava e spiegare la sua decisiva incompatibilità con la motivazione impugnata.
- Chi impugna una misura deve indicare un interesse concreto e attuale alla sua rimozione; allegazioni generiche o contraddittorie sulla titolarità di beni, senza adeguato riferimento agli atti e senza chiarire il vantaggio perseguito, non soddisfano tale onere.
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