Cassazione Civile, Ordinanza n. 11058/2026 del 24/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'esecuzione di un appalto pubblico per lavori di ammodernamento del porto di Ancona, affidato a un'ATI di imprese e stipulato con il Ministero competente. L'appaltatore aveva iscritto riserve in contabilità per varie criticità tecniche e organizzative del cantiere; fallito il tentativo di composizione bonaria, aveva agito per ottenere il pagamento delle somme riservate. Successivamente la stazione appaltante aveva disposto la risoluzione del contratto per grave inadempimento e ritardo dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 163/2006; l'appaltatore aveva quindi introdotto un secondo giudizio chiedendo di dichiarare illegittima la risoluzione, di accertare l'inadempimento del Ministero e di ottenere il risarcimento dei danni. Era stata convenuta anche la compagnia che aveva prestato la garanzia fideiussoria, la quale aveva chiesto lo svincolo della polizza e il regresso verso l'appaltatore. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado: aveva ritenuto legittima, sul piano contrattuale, la risoluzione disposta dalla P.A.; aveva escluso che le criticità dedotte dall'appaltatore integrassero un inadempimento della stazione appaltante tale da giustificare la risoluzione in suo danno; aveva negato il pagamento delle riserve e delle altre pretese economiche per mancanza di un titolo negoziale successivo alla risoluzione; aveva inoltre respinto la domanda di svincolo della garanzia ma accolto il regresso del garante. In cassazione il consorzio ha dedotto: violazione dell'art. 136 d.lgs. 163/2006 e dei canoni motivazionali per avere la Corte d'appello ritenuto legittima la risoluzione senza corretto contraddittorio; omessa o insufficiente comparazione tra gli asseriti reciproci inadempimenti; violazione dei principi di buona fede e dei criteri degli artt. 1453 e 1455 c.c. per non avere riconosciuto che la risoluzione era stata determinata da carenze e ritardi imputabili al Ministero; violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita mancata pronuncia sulle pretese economiche; violazione della disciplina sulla fideiussione e sul suo svincolo progressivo. La compagnia assicuratrice, con ricorso incidentale, ha contestato l'esigibilità della garanzia assumendo l'illegittimità della risoluzione e ha riproposto censure sul mancato svincolo progressivo e sulla compensazione di crediti e debiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto inammissibile la censura sulla legittimità formale della risoluzione perché non confrontata in modo specifico con la motivazione della Corte d'appello e con l'accertamento in fatto già compiuto; ha dichiarato infondati o inammissibili gli altri motivi dell'appaltatore, osservando che la sentenza impugnata aveva compiuto una valutazione dettagliata e non meramente apparente dei reciproci inadempimenti, che le pretese sulle riserve e sulle opere contabilizzate erano state espressamente respinte e che la doglianza sullo svincolo della fideiussione si risolveva in una richiesta di riesame del merito. Anche il ricorso incidentale della compagnia assicuratrice è stato rigettato o dichiarato inammissibile, poiché fondato sul presupposto, non accolto, dell'illegittimità della risoluzione e su censure che non evidenziavano specifici errori di diritto nella decisione impugnata. Le spese sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato per entrambe le impugnazioni.
Norme richiamate
art. 136 d.lgs. 163/2006
procedura di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell'appaltatore
la Corte richiama la norma come applicabile ratione temporis e chiarisce che, in cassazione, la censura deve confrontarsi specificamente con la concreta applicazione della procedura e con l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito; non è sufficiente riproporre le doglianze già esaminate
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato come parametro motivazionale, ma la Corte esclude il vizio perché la motivazione della sentenza d'appello supera il minimo costituzionale
invocato per lamentare motivazione apparente o contraddittoria; la Corte lo ritiene non violato poiché la decisione di merito è ampia e specifica
richiamato nel contesto del vizio motivazionale, senza che la censura colga una reale carenza argomentativa
la Corte osserva che la censura non indica specifiche affermazioni della sentenza in contrasto con il dovere di correttezza
richiamato come canone interpretativo del rapporto contrattuale, ma la doglianza è ritenuta meramente assertiva
richiamato in tema di risoluzione per inadempimento; la Corte considera infondata la tesi dell'appaltatore sulla prevalenza dell'inadempimento della stazione appaltante
la Corte ribadisce che il giudizio di gravità dell'inadempimento è stato già compiutamente svolto in fatto dai giudici di merito
la censura di omessa pronuncia è respinta perché la Corte d'appello aveva effettivamente deciso sulle domande economiche e sulla compensazione
art. 30, comma 2-ter, l. 109/1994
la Corte richiama il principio dello svincolo automatico e progressivo della garanzia fideiussoria fino al limite massimo del 75% dell'importo iniziale, in proporzione agli stati di avanzamento lavori
art. 113 d.lgs. 163/2006
richiamato come disciplina della cauzione definitiva e del suo svincolo progressivo; la Corte ritiene corretta la decisione di merito che ne ha escluso la riduzione in mancanza della documentazione richiesta
invocato nel ricorso incidentale in tema di compensazione, ma la Corte rileva che la decisione di merito aveva già escluso crediti dell'appaltatore utili a fondarla
richiamato insieme all'art. 1247 c.c. per la compensazione; il motivo è respinto o dichiarato inammissibile per difetto di specificità
la Corte ribadisce che la violazione sussiste solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti; non basta contestare la diversa valutazione delle prove già ritualmente acquisite
richiamato per affermare che la valutazione del materiale probatorio è attività rimessa al giudice di merito, non censurabile come violazione dell'art. 115 c.p.c. se si contesta solo il peso attribuito alle prove
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte di entrambe le parti ricorrenti
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione di violazione di legge deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi e con gli accertamenti compiuti dal giudice di merito; è inammissibile la censura che si limiti a riproporre le doglianze già esaminate senza indicare l'errore di diritto compiuto nella sentenza impugnata.
- In materia di appalto pubblico, la legittimità della risoluzione per grave inadempimento va valutata alla luce dell'accertamento in fatto dei reciproci adempimenti e inadempimenti; il controllo di legittimità non consente una nuova rivalutazione del merito o delle risultanze tecniche già apprezzate dal giudice di appello.
- La censura per vizio di motivazione è infondata quando la sentenza impugnata contiene una motivazione completa, analitica e coerente, superiore al minimo costituzionale; non basta denunciare genericamente contraddittorietà o insufficienza.
- L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non sussiste se il giudice di merito ha effettivamente esaminato e respinto la domanda, anche implicitamente o per incompatibilità logica con l'accoglimento di altre statuizioni.
- La garanzia fideiussoria prestata nell'appalto pubblico è soggetta a svincolo progressivo nei limiti di legge in proporzione all'avanzamento dei lavori, ma la parte che ne invochi la riduzione deve confrontarsi con i presupposti e con la documentazione richiesta dalla disciplina applicabile.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. può essere dedotta in cassazione solo quando il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o fuori dei poteri officiosi; non è denunciabile come violazione di legge la mera contestazione del diverso apprezzamento delle prove ritualmente acquisite.
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