Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26807/2022 del 12/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Mandrini impugna per cassazione la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva confermato il rigetto della sua opposizione ex art. 615 c.p.c. all'esecuzione immobiliare promossa da Italfondiario. L'opponente aveva già proposto una precedente opposizione (rigettata con decisione passata in giudicato) nella quale si era discusso, in generale, della prescrizione del credito derivante da mutuo fondiario; nella successiva opposizione oggetto del giudizio impugnato il Mandrini deduceva invece la prescrizione del diritto di esercitare la 'condizione risolutiva' di cui all'art. 15 d.P.R. n. 7/1976, sostenendo che tale questione fosse distinta e autonoma rispetto a quella già decisa. In cassazione deduce violazione dell'art. 2909 c.c. (giudicato che copre il dedotto e il deducibile) e censura la condanna alle spese e l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la questione relativa alla prescrizione del diritto di valersi della condizione risolutiva fosse preclusa per effetto del giudicato (anche implicito) formatosi nel primo giudizio di opposizione, poiché quella questione poteva essere sollevata allora e costituiva premessa logica della decisione già resa. Ha inoltre dichiarato inammissibile, per difetto di specificità, la censura relativa alla condanna ex art. 96 c.p.c.. Mandrini è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione: complessivi € 8.000,00 più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie del 15% e accessori di legge, e all'eventuale ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 615 cod. proc. civ.

    Norma che disciplina l'opposizione all'esecuzione; il giudizio principale è un'opposizione ex art. 615 promossa dal ricorrente contro l'esecuzione immobiliare.

  • art. 15 d.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7

    Riguarda la 'condizione risolutiva' nei contratti di mutuo fondiario; la Corte ha ritenuto che la possibilità di eccepire la prescrizione del diritto ad avvalersi di tale condizione doveva essere esercitata nel primo giudizio e che la sua discussione successiva era preclusa per effetto del giudicato.

  • art. 2909 cod. civ.

    Il principio del giudicato che 'copre il dedotto e il deducibile' è applicato restringendone l'efficacia alle questioni che sono logicamente necessarie e potevano essere proposte nel giudizio già definito; per il caso concreto la Corte ha ritenuto sussistere la preclusione perché la questione poteva essere sollevata nel primo giudizio.

  • art. 96 cod. proc. civ.

    Prevede la condanna per lite temeraria per chi agisce con mala fede o colpa grave; la Corte ha confermato la condanna ma ha escluso che il ricorso in cassazione avesse sufficienti argomenti specifici per censurare la statuizione, rendendo inammissibile la relativa doglianza.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (comma 1-quater e 1-bis)

    Norme sul contributo unificato: la Corte ha rilevato l'obbligo, a carico del ricorrente, di versare l'ulteriore importo eventualmente dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il giudicato (anche implicito) può precludere la possibilità di riproporre in un successivo giudizio questioni che avrebbero potuto e dovuto essere sollevate nel giudizio precedente quando queste costituiscono una premessa logica e necessaria della decisione già resa.
  • La distinzione formale tra diverse 'cause petendi' non è sufficiente a sottrarre una questione alla preclusione del giudicato se la nuova eccezione era logicamente riconducibile agli elementi già discutibili nella prima controversia.
  • Chi intende proporre una nuova opposizione o impugnazione in materia esecutiva deve tempestivamente sollevare tutte le eccezioni pertinenti, perché la mancata deduzione di questioni rilevanti nel primo grado può comportare perdita della possibilità di discuterle in seguito.
  • Le censure generiche contro la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. sono inammissibili se non vengono indicati profili autonomi e specifici di illegittimità (es. la mancanza di mala fede o colpa grave dimostrata con elementi concreti).
  • In materia di esecuzione e mutui, la giurisprudenza tende a interpretare in modo rigoroso la regola del dedotto e del deducibile per evitare plurime contestazioni sullo stesso oggetto che ostacolino la certezza del giudicato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.