Cassazione Civile, Ordinanza n. 13934/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un giudicato tributario che aveva riconosciuto a favore della società il diritto al rimborso del 90% di imposte ILOR e straordinaria immobiliare versate nel triennio 1990-1992, in applicazione dei benefici fiscali previsti per i soggetti colpiti dal sisma del 13 dicembre 1990. Dopo il passaggio in giudicato della decisione di merito e l'inerzia dell'amministrazione, la società propose giudizio di ottemperanza davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado. Quest'ultima rigettò la domanda ritenendo che il rimborso dovesse essere eseguito entro il limite delle risorse stanziate dalla normativa sopravvenuta e che, non essendo l'Agenzia costituita, mancasse prova della capienza del fondo; escluse inoltre la necessità di nominare un commissario ad acta. Nel ricorso per cassazione la società dedusse: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR aveva deciso ultra petita, perché l'Agenzia si era costituita e aveva contestato solo un errore di calcolo e la mancata erogazione del credito, senza dedurre la riduzione delle somme per incapienza del bilancio; 2) violazione dell'art. 70 d.lgs. n. 546/1992, censurando l'affermazione secondo cui l'attuazione del giudicato sarebbe rimessa esclusivamente all'amministrazione e non al giudice dell'ottemperanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi. Ha richiamato l'orientamento costante secondo cui, nel giudizio di ottemperanza relativo a crediti di rimborso per eventi calamitosi, il giudice tributario deve verificare la disponibilità dei fondi stanziati dalla normativa speciale e, in caso di incapienza, adottare i provvedimenti necessari per dare piena esecuzione al giudicato, anche mediante nomina di un commissario ad acta e attivazione delle procedure di contabilità pubblica previste, compreso l'ordine di pagamento in conto sospeso. La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata aveva dato per presupposta l'incapienza dei fondi e aveva omesso di adottare gli atti necessari all'effettiva esecuzione del giudicato, finendo per negare tutela piena a un diritto patrimoniale già accertato. Conseguentemente ha accolto il ricorso, cassato la decisione impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
il giudice non può pronunciarsi oltre la domanda o su questioni non devolute; il motivo è stato dedotto per censurare un presunto ultrapetita, ma la Corte ha deciso la causa valorizzando soprattutto la corretta esecuzione del giudicato.
nel giudizio di ottemperanza il giudice tributario deve garantire l'effettiva esecuzione del giudicato e non limitarsi a rimettere l'attuazione all'amministrazione.
art. 1, comma 665, l. n. 190/2014
istituisce il meccanismo speciale di rimborso per i soggetti colpiti dal sisma, da eseguire nei limiti delle risorse appositamente stanziate.
art. 16-octies d.l. n. 91/2017
ha modificato la disciplina dei rimborsi, incidendo sulle modalità di attuazione e sulla gestione del fondo speciale.
ha ulteriormente disciplinato l'erogazione dei rimborsi, prevedendo che essi avvengano mediante le risorse stanziate sugli ordinari capitoli di spesa entro il limite complessivo previsto.
art. 81 Cost.
richiamato per il bilanciamento con l'esigenza di copertura finanziaria della spesa pubblica.
artt. 2 e 3 Cost.
richiamati a fondamento del principio di solidarietà e di parità di trattamento tra i soggetti colpiti dalla calamità.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a un credito tributario da rimborso riconosciuto con giudicato, il giudice deve adottare tutte le misure necessarie per l'effettiva esecuzione della decisione, senza arrestarsi a una mera constatazione dell'inerzia amministrativa.
- Le limitazioni normative connesse alla capienza dei fondi destinati ai rimborsi per calamità naturali non incidono sul diritto sostanziale già accertato in giudizio, ma regolano soltanto le modalità procedimentali di attuazione del comando giudiziale.
- La verifica della disponibilità delle risorse stanziate e delle modalità di pagamento appartiene al procedimento di ottemperanza e non può essere ridotta alla rigorosa ripartizione dell'onere di allegazione e prova tra le parti come in un ordinario giudizio di cognizione.
- In presenza di incapienza delle somme accantonate, il giudice dell'ottemperanza deve attivare gli strumenti previsti dalla normativa di contabilità pubblica, incluso, se necessario, il commissario ad acta, per evitare la falcidia del diritto patrimoniale accertato.
- Non è legittimo ritenere che la tutela del credito giudizialmente riconosciuto sia subordinata in modo definitivo alla sola iniziativa dell'amministrazione, poiché il giudice deve assicurare la piena effettività del giudicato.
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