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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33457/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gli imputati hanno impugnato la sentenza di appello che confermava condanne per usura ed estorsione (diversi capi per i singoli convenuti). I motivi principali: (a) travisamento della prova con riguardo alla testimonianza di Ilva/Ersi Veshaj (soprattutto sulla menzione della soglia dei 10.000 euro e sulla attendibilità delle offese); (b) contestazione del rigetto della richiesta di acquisizione di una sentenza non irrevocabile a carico di Ersi Veshaj (per valutarne la attendibilità e possibili manipolazioni dei telefoni); (c) contestazione della qualificazione del preliminare di vendita come "garanzia" ai fini dell'aggravante di cui all'art. 644, comma 5, n. 2 c.p.; (d) contestazione dell'applicazione dell'aggravante per consumazione in "luogo di privata dimora" ai sensi dell'art. 628 (o 628, comma 3-bis) in relazione ad una tentata estorsione verificatasi in un alloggio non abitato; (e) censure sul calcolo delle circostanze aggravanti (più persone riunite), sugli aumenti per continuazione e sul computo degli interessi usurari ai fini della confisca; (f) per alcuni ricorrenti (Cestari, Lo Porto Riccardo, Cataldo, Nikolli) doglianze specifiche sulla mancata prova del concorso o della responsabilità singola, su contraddizioni delle dichiarazioni delle offese, su esiti della consulenza tecnica sui telefoni, su pagamenti in natura (es. orologio) e sulla posizione personale (es. presenza all'estero).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei ricorsi: tutti i motivi proposti in favore di Lo Porto Emanuele, Lo Porto Riccardo, Antonietta Cestari e Cataldo Luigi sono stati ritenuti infondati o inammissibili e pertanto respinti; la Corte ha invece accolto il ricorso proposto da Nikolli Kreshnik ritenendo inadeguata e sintetica la motivazione della Corte d'appello rispetto ai punti specifici sollevati in appello, annullando la sentenza nei suoi confronti e disponendo il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino. Per Cataldo Luigi è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso con condanna alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. In sintesi: confermate le condanne per la maggior parte degli imputati; anulata e rinviata la posizione di Nikolli per nuova valutazione.

Norme richiamate

  • art. 234 cod. proc. pen.

    Citato dal ricorrente in relazione alle modalità di acquisizione di documenti; la Corte ricorda i limiti di utilizzazione di sentenze non irrevocabili come documenti ma non come fonte per ricostruire fatti senza autonoma valutazione critica

  • art. 238-bis cod. proc. pen.

    Richiamato in ordine alla acquisibilità di sentenze non definitive; la Corte osserva che la sentenza non passata in giudicato può essere utilizzata come documento per i fatti documentali, ma non per trasporre automaticamente valutazioni probatorie al processo in esame

  • art. 606, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiama il limite di dedurre in Cassazione questioni non prospettate in grado d'appello; la Corte lo applica per dichiarare inammissibili deduzioni tardive e che richiedono valutazione di merito non devoluta ai precedenti gradi

  • art. 192, comma 1 cod. proc. pen.

    Principio della autonoma valutazione critica degli elementi di prova da parte del giudice; la Corte ricorda che, pur potendo avvalersi di elementi provenienti da altre sentenze, il giudice deve sottoporre a valutazione autonoma tali elementi

  • art. 644, comma 5, n. 2 cod. pen.

    Aggravante relativa a particolari modalità o strumenti connessi all'usura; la Corte valuta e rifiuta le censure che tentano di trasportare pedissequamente nozioni civilistiche di "garanzia" nel diritto penale senza considerare la specificità degli accordi

  • art. 2932 cod. civ.

    Norma civilistica relativa all'esecuzione specifica; richiamata in sede di censura per sostenere che la vendita di cosa parzialmente altrui non sarebbe eseguibile, ma la Corte penale osserva che l'analisi civilistica non è direttamente trasferibile al diritto penale e che dagli accordi non risulta la vendita di cosa parzialmente altrui

  • art. 628, comma 3-bis cod. pen.

    "il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-bis cod. pen. o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o la privata difesa"

    La Corte interpreta l'aggravante in senso estensivo: rileva che conta l'idoneità del luogo ad isolare la vittima e ad ostacolare la difesa, non la stabile destinazione dell'immobile ad abitazione; un luogo idoneo ad essere dimora, anche se al momento non abitato, integra l'aggravante

  • art. 624-bis cod. pen.

    Richiamato nel contesto dell'art. 628, comma 3-bis; concorre a definire i luoghi per i quali è prevista maggiore tutela

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato in relazione al potere discrezionale dei giudici di merito nella quantificazione della pena e degli aumenti; la Corte sottolinea l'ampio margine di apprezzamento dovuto ai giudici di merito

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla cumulazione/aggravanti e alla continuità; la Corte valuta la correttezza dell'applicazione delle circostanze

  • art. 581 e art. 591 cod. proc. pen.

    Richiamati nella parte che accerta la genericità dei motivi di appello (inammissibilità per mancanza di specificità), secondo la giurisprudenza richiamata dalle Sezioni Unite

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese e alla somma alla Cassa delle ammende in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Il travisamento o l'invenzione nella motivazione devono riguardare passaggi decisivi del ragionamento motivazionale per giustificare l'annullamento in Cassazione; errori su elementi nondeterminanti sono inidonei
  • La sentenza penale non definitiva può essere utilizzata come documento per fatti documentali, ma non può automaticamente trasferire valutazioni probatorie: il giudice deve sempre operare autonoma valutazione critica
  • Non è ammesso sollevare in Cassazione questioni di fatto o di merito non dedotte in appello (art. 606, comma 3 c.p.p.); deduzioni tardive che richiedono istruttoria o valutazione di merito sono inammissibili
  • La nozione di "luogo di privata dimora" ai fini dell'aggravante va interpretata considerando l'idoneità del luogo ad isolare la vittima e a ostacolare la difesa, anche se l'immobile non è abitato stabilmente
  • I motivi di appello e di impugnazione devono essere specifici e confrontarsi con la motivazione di merito; la genericità dell'impugnazione comporta l'inammissibilità
  • La Corte di Cassazione non può rieffettuare la valutazione di merito delle prove, ma può annullare la motivazione della Corte d'appello se questa non risponde alle doglianze specifiche sollevate in appello o risulta sinteticamente motivata su punti essenziali
  • Se il giudice d'appello omette di esaminare puntuali e specifiche doglianze di merito (quando queste erano state formulate in appello), la Corte di Cassazione può ritenere la motivazione insufficiente e disporre il rinvio per nuovo giudizio

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