Cassazione Civile, Ordinanza n. 04234/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla selezione indetta per il conferimento dell'incarico quinquennale di direzione della struttura complessa "U.O. chirurgia epatobiliare e dei trapianti d'organo" presso un ospedale pubblico ligure. La ricorrente ha impugnato il pronunciamento del Consiglio di Stato che aveva affermato la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda della dirigente sanitaria seconda classificata, la quale contestava sia presunte irregolarità nella valutazione dei titoli e nell'attribuzione dei punteggi, sia, in via subordinata, la violazione delle regole sulla parità di genere nella composizione della commissione. Il motivo del regolamento di giurisdizione era che, nonostante la novella del 2022 all'art. 15, comma 7-bis, d.lgs. 502/1992, la procedura resterebbe un conferimento di incarico dirigenziale interno al rapporto di lavoro pubblico privatizzato, devoluto al giudice ordinario ai sensi dell'art. 63, comma 1, d.lgs. 165/2001, e non una procedura concorsuale per l'assunzione o la progressione verticale devoluta al giudice amministrativo ai sensi del comma 4. La ricorrente sosteneva inoltre che la maggiore proceduralizzazione introdotta dalla riforma non avesse mutato la natura sostanziale della selezione, che era già strutturata su valutazione comparativa di titoli e colloquio, con graduatoria e prevalenza del miglior punteggio, e che la possibilità di partecipazione di soggetti esterni non incidesse sulla giurisdizione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per regolamento di giurisdizione, in continuità con il principio affermato dalle Sezioni Unite nel 2026, e ha dichiarato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che, anche dopo la modifica dell'art. 15, comma 7-bis, d.lgs. 502/1992 operata dalla legge 118/2022, l'incarico di direzione di struttura complessa non sia conferito tramite pubblico concorso in senso tecnico e non rientri quindi nell'art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001. La Corte ha valorizzato la scissione, propria del pubblico impiego contrattualizzato, tra accesso alla dirigenza e successivo conferimento dell'incarico temporaneo; ha escluso che la selezione costituisca una progressione verticale assimilabile a un concorso; ha qualificato il conferimento dell'incarico come atto di gestione privatistica del rapporto di lavoro, sebbene vincolato dal risultato comparativo e dai principi di correttezza e buona fede. Di conseguenza, le controversie relative a tale selezione restano devolute al giudice del lavoro.
Norme richiamate
è la norma processuale richiamata a fondamento del regolamento di giurisdizione
art. 63, commi 1 e 4, d.lgs. 165/2001
il comma 1 attribuisce al giudice ordinario le controversie sul rapporto di lavoro pubblico, incluse quelle sul conferimento degli incarichi dirigenziali; il comma 4 riserva al giudice amministrativo solo le procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti, nozione non estesa alla selezione per il conferimento dell'incarico di struttura complessa
le determinazioni organizzative e di gestione del rapporto di lavoro nelle pubbliche amministrazioni sono assunte con i poteri del privato datore di lavoro; per le aziende sanitarie ciò conferma la natura privatistica degli atti di conferimento dell'incarico
distingue accesso alla dirigenza sanitaria e successivo conferimento degli incarichi di struttura complessa; la riforma non trasforma tale conferimento in concorso per assunzione
art. 15, comma 7-bis, d.lgs. 502/1992
anche nella versione modificata dalla legge 118/2022 disciplina una valutazione comparativa con graduatoria e nomina del miglior punteggio, ma non un pubblico concorso in senso tecnico
art. 15, comma 7-quinquies, d.lgs. 502/1992
esclude l'utilizzo di contratti a tempo determinato ex art. 15-septies per il conferimento dell'incarico di struttura complessa, confermando che l'attribuzione avviene nell'ambito del ruolo della dirigenza sanitaria
regola durata, revoca e rinnovo dell'incarico di direzione di struttura complessa, evidenziandone la natura temporanea
art. 15-septies d.lgs. 502/1992
richiamato per distinguere i contratti a termine di alta specializzazione, non sovrapponibili all'incarico di direzione di struttura complessa
art. 3, comma 1-bis, d.lgs. 502/1992
sottolinea la natura imprenditoriale e privatistica dell'organizzazione delle aziende sanitarie
art. 9, comma 32, d.l. 78/2010
richiamato come disciplina sulla mancata conferma degli incarichi dirigenziali alla scadenza, confermando la flessibilità del sistema
la sua applicazione è esclusa per la dirigenza, sicché il mutamento o la cessazione dell'incarico non integra demansionamento in sé
richiamato quale parametro di correttezza nell'esercizio del potere privatistico di conferimento dell'incarico
richiamato quale parametro di buona fede nell'esercizio del potere privatistico di conferimento dell'incarico
art. 97 Cost.
i principi di imparzialità e buon andamento giustificano il vincolo alla scelta del miglior candidato
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, il riparto di giurisdizione dipende dalla natura dell'attività dedotta in giudizio: le controversie sul conferimento di incarichi dirigenziali, quando non integrano una procedura concorsuale per l'assunzione o una progressione verticale in senso tecnico, appartengono al giudice ordinario.
- La nozione di "procedure concorsuali" di cui all'art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001 va intesa in senso non estensivo: richiede un concorso preordinato all'accesso all'impiego o a una progressione qualitativamente diversa; non basta la presenza di bando, criteri predeterminati, punteggi e graduatoria se l'atto finale resta un conferimento di incarico dirigenziale temporaneo.
- La maggiore procedimentalizzazione di una selezione e il vincolo a nominare il candidato con miglior punteggio non trasformano, di per sé, la procedura in concorso pubblico, se il bene finale resta l'attribuzione di una funzione dirigenziale già inserita in un rapporto di lavoro in essere.
- Per la dirigenza sanitaria, la distinzione tra accesso al ruolo e conferimento dell'incarico di struttura complessa permane decisiva: l'accesso al ruolo può avere natura concorsuale, mentre l'incarico successivo è atto di gestione del rapporto di lavoro, anche se la selezione è aperta a soggetti esterni e si svolge con valutazione comparativa.
- L'imparzialità della scelta del dirigente più idoneo può essere assicurata, nel modello privatistico, mediante criteri predeterminati, graduatoria e obbligo di motivazione, senza che ciò implichi l'applicazione del regime giurisdizionale proprio delle procedure concorsuali per l'assunzione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 04186/2026 del 25/02/2026
- ordinanza_civile · 25 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 04188/2026 del 25/02/2026
- ordinanza_civile · 25 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 04189/2026 del 25/02/2026
- ordinanza_civile · 25 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 04196/2026 del 25/02/2026
- ordinanza_civile · 25 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 04197/2026 del 25/02/2026
- ordinanza_civile · 25 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 04203/2026 del 25/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →