Cassazione Civile, Ordinanza n. 35099/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'esecuzione forzata promossa da un creditore sulla base di un atto di precetto notificato nel 2000. I debitori proposero opposizione all'esecuzione, sostenendo che il credito non fosse sorretto da un valido titolo esecutivo; la Corte d'appello rigettò l'opposizione rilevando che l'azione esecutiva si fondava, oltre che su una scrittura privata non idonea di per sé a costituire titolo esecutivo, anche su titoli di credito. I debitori chiesero poi la revocazione della sentenza d'appello ex art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c., deducendo l'esistenza di un precedente giudicato contrario formato in un diverso giudizio relativo a una successiva esecuzione per il medesimo credito, fondata su un atto di precetto del 2004. Con il ricorso per cassazione hanno denunciato violazione degli artt. 395 n. 5, 324 e 615 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., sostenendo che quel precedente giudicato precludesse ogni ulteriore contestazione sul medesimo rapporto sostanziale e che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso l'identità dell'oggetto fra i due giudizi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, innanzitutto, la mancanza di specificità del ricorso ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché non erano stati adeguatamente riportati né il contenuto dei due atti di precetto, né degli atti di pignoramento, né delle opposizioni, né della sentenza del Tribunale di Teramo che si assumeva passata in giudicato. In ogni caso, ha aggiunto che l'assunto dei ricorrenti era infondato in diritto: il giudicato formatosi sull'opposizione all'esecuzione non si estende in modo automatico all'intero rapporto sostanziale, ma resta circoscritto ai motivi posti a base dell'opposizione. Ne consegue che, anche quando una precedente opposizione sia stata accolta con declaratoria di insussistenza dell'efficacia esecutiva di un determinato titolo, il creditore può promuovere una nuova esecuzione per il medesimo credito sulla base di un diverso titolo esecutivo, se su quel diverso titolo non si sia formato un giudicato specifico.
Norme richiamate
art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c.
la revocazione per contrasto con precedente giudicato presuppone un effettivo giudicato incompatibile con la decisione impugnata, da verificare in modo specifico sul contenuto delle decisioni e dei relativi atti.
richiamato quale norma sul giudicato formale, ma non ritenuto idoneo a fondare l'estensione automatica del giudicato oltre l'oggetto effettivamente deciso.
l'opposizione all'esecuzione ha un oggetto delimitato dai motivi dedotti dall'opponente.
il giudicato copre il dedotto e il deducibile nei limiti dell'oggetto del giudizio, non l'intero rapporto sostanziale in astratto.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorso è inammissibile se non contiene un richiamo specifico, puntuale ed esaustivo degli atti e documenti sui quali le censure si fondano.
norme sul rito camerale in cassazione.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
in caso di inammissibilità dell'impugnazione sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
richiamato in relazione alla misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012 n. 228
norma introduttiva dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, l'oggetto del processo è delimitato dai motivi specificamente dedotti dall'opponente: il giudicato formatosi su tale giudizio non si estende automaticamente al rapporto sostanziale in tutta la sua ampiezza.
- La declaratoria di insussistenza dell'efficacia esecutiva di un determinato titolo, resa in un'opposizione all'esecuzione, non impedisce al creditore di iniziare una nuova esecuzione per il medesimo credito fondandosi su un diverso titolo esecutivo, purché quel diverso titolo non sia stato oggetto di un giudicato specifico.
- Chi invoca il contrasto con un precedente giudicato deve allegare e dimostrare in modo puntuale il contenuto delle decisioni e degli atti rilevanti, affinché sia verificabile l'identità dell'oggetto e l'effettiva incompatibilità tra i giudicati.
- La censura di violazione del giudicato è inammissibile se formulata senza un adeguato richiamo, diretto o almeno preciso, degli atti processuali e documentali decisivi sui quali si fonda.
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