Cassazione Civile, Ordinanza n. 11773/2026 del 29/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda l’accertamento del diritto alla regolarizzazione contributiva in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra una società e una lavoratrice, formalmente qualificato come lavoro intermittente. I giudici di merito hanno accertato che, nonostante il nomen juris adottato dalle parti, il rapporto era in realtà subordinato sin dall’origine, con conseguente obbligo di regolarizzazione contributiva. La Corte d’appello ha confermato la subordinazione, ma ha anticipato la decorrenza della regolarizzazione al momento della formale assunzione con contratto intermittente. In cassazione la società ha proposto sei motivi: 1) ha dedotto la piena legittimità del contratto intermittente, sostenendo che per gli ultraquarantacinquenni sarebbe sufficiente il requisito anagrafico senza indagine sulla discontinuità effettiva della prestazione; 2) ha denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per mancata considerazione della prova testimoniale; 3) ha censurato il mancato ricorso alla conversione del contratto intermittente in subordinato a tempo indeterminato; 4) ha contestato la perdurante vigenza del rapporto anche dopo il 1° gennaio 2014; 5) ha chiesto la detrazione dell’aliunde perceptum e percipiendum; 6) ha contestato la decorrenza della condanna alla regolarizzazione contributiva richiamando la disciplina di offerta della prestazione e mora del creditore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che, anche nel contratto di lavoro intermittente ex art. 34, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, la prestazione effettivamente discontinua resta un requisito necessario per la validità del contratto, pur non essendo necessarie le causali collettive previste per il comma 1. Ha ritenuto inammissibile la censura che mirava a sovrapporre una diversa lettura delle prove all’apprezzamento compiuto dai giudici di merito. Ha dichiarato inammissibile il motivo sulla conversione, perché la Corte territoriale non aveva convertito un contratto valido, ma aveva qualificato ab origine il rapporto come subordinato. Ha ritenuto infondato il motivo sulla decorrenza oltre il 2014, osservando che le norme invocate presuppongono un contratto intermittente valido ed efficace, mentre qui il rapporto era subordinato sin dall’inizio. Ha dichiarato inammissibile il motivo sull’aliunde perceptum/percipiendum, sia per difetto di trascrizione dell’atto rilevante sia perché l’obbligazione contributiva è autonoma rispetto alle vicende retributive. Ha infine rigettato il motivo sulla mora del creditore e sull’offerta della prestazione, perché la decorrenza dell’obbligo contributivo è stata correttamente ancorata all’instaurazione del rapporto subordinato e non alle questioni risarcitorie dedotte. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La decisione è stata assunta in camera di consiglio con riserva del deposito dell’ordinanza nel termine previsto.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro formale utilizzato per veicolare i motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
artt. 33, 34 e 40 d.lgs. n. 276/2003
L’art. 34, comma 2, sul lavoro intermittente per ultraquarantacinquenni non elimina il requisito della discontinuità effettiva della prestazione, che resta causa tipica del contratto; il requisito anagrafico incide solo sulla necessità delle causali collettive del comma 1.
art. 34, comma 2, d.lgs. n. 276/2003
Anche per il contratto intermittente concluso con ultraquarantacinquenne è necessario che la prestazione sia effettivamente discontinua; il mero requisito anagrafico non basta a legittimare il contratto.
Non consentono di rimettere in discussione in cassazione l’apprezzamento di fatto e la valutazione delle prove compiuti dal giudice di merito, se logicamente e giuridicamente corretti.
Le censure che presuppongono un diverso petitum o una diversa qualificazione della domanda non colgono la ratio decidendi se il giudice di merito ha deciso in base a una qualificazione del rapporto ab origine.
art. 1, comma 92, l. n. 92/2012
Le disposizioni richiamate presuppongono l’esistenza di un contratto intermittente valido ed efficace; non si applicano quando il rapporto è stato accertato come subordinato sin dall’origine.
art. 1, comma 22, l. n. 92/2012
La norma è considerata inapplicabile nel caso concreto perché presuppone un valido contratto intermittente, mentre il rapporto è stato qualificato come subordinato ab origine.
La richiesta di detrazione dell’aliunde perceptum e percipiendum non incide sull’obbligazione contributiva, che è autonoma e predeterminata dalla legge quanto ad an e quantum.
Le questioni inerenti offerta della prestazione, mora del creditore e risoluzione attengono a un diverso rapporto giuridico e non alla decorrenza dell’obbligo di regolarizzazione contributiva.
La parte soccombente è condannata alle spese del giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro richiamato per la determinazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel lavoro intermittente ex art. 34, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, il requisito anagrafico dell’ultraquarantacinquenne esonera dalle causali collettive, ma non sostituisce la necessaria discontinuità effettiva della prestazione, che resta elemento strutturale e di legittimità del contratto.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di rivalutazione del merito o delle prove, quando il giudice di merito abbia già compiuto un apprezzamento logicamente coerente e giuridicamente corretto delle risultanze istruttorie.
- Se il giudice accerta che il rapporto è subordinato sin dall’origine, non si applicano le norme che presuppongono un contratto diverso, valido ed efficace, né si può parlare di conversione di un rapporto originariamente qualificato in modo errato.
- L’obbligazione contributiva ha autonomia rispetto alle vicende della retribuzione: questioni come aliunde perceptum/percipiendum, offerta della prestazione o mora del creditore non incidono sulla debenza dei contributi, se il presupposto del rapporto di lavoro subordinato è stato accertato.
- Per contestare utilmente la decisione in cassazione occorre confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; censure che presuppongano un diverso accertamento o una diversa qualificazione del rapporto sono inammissibili.
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