Cassazione Civile, Ordinanza n. 11785/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di una lavoratrice volta a ottenere il pagamento di somme che il tribunale le aveva riconosciuto nei confronti di una cooperativa sociale, rigettando però la richiesta di condanna solidale del Comune. La Corte d'appello, in riforma parziale, ha invece condannato anche il Comune in solido con la cooperativa, ma ha disposto la compensazione integrale delle spese del secondo grado tra le parti. La ricorrente ha quindi proposto quattro motivi per cassazione: con i primi due ha censurato la mancata liquidazione delle spese di primo grado nei confronti del Comune e l'omessa pronuncia sul punto; con il terzo e il quarto ha censurato la compensazione delle spese del secondo grado, deducendo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e motivazione apparente, perché la Corte territoriale aveva motivato la compensazione solo con formule generiche sulla complessità e peculiarità della fattispecie, senza indicare specifiche ragioni riconducibili ai presupposti legali della compensazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi, ritenendo che dalla sentenza d'appello risultasse chiaramente la conferma della regolazione delle spese già adottata dal tribunale nei rapporti tra lavoratrice e Comune e che, dunque, non vi fosse né violazione di legge né omessa pronuncia. Ha invece accolto il terzo e il quarto motivo, osservando che la totale compensazione delle spese del secondo grado era sorretta da motivazione apodittica e apparente, priva di riferimento a specifiche circostanze del caso concreto e non riconducibile ai presupposti dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
denunciato nei primi e terzi motivi
è il parametro formale per dedurre in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
denunciato nel secondo e quarto motivo
è il parametro formale per dedurre nullità della sentenza, omessa pronuncia o motivazione apparente
art. 91 c.p.c.
richiamato nei motivi sul regime delle spese
regola la soccombenza nelle spese e viene invocato per censurare sia la mancata liquidazione sia la compensazione
art. 92 c.p.c.
richiamato nei motivi e applicato dalla Corte
la compensazione delle spese è ammessa solo nei limiti legali e deve essere sorretta da motivazione riconducibile alle ragioni tipizzate dalla norma
art. 112 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo
l'omessa pronuncia è esclusa quando la sentenza, letta nel suo complesso, contiene una statuizione implicita ma univoca sul punto
art. 132 c.p.c.
richiamato nel quarto motivo
la motivazione della decisione sulle spese non può essere apparente o meramente assertiva
art. 336 c.p.c.
richiamato nel primo e secondo motivo
la riforma della sentenza di primo grado incide anche sulle statuizioni accessorie, incluse le spese, nei limiti della devoluzione
art. 24 Cost.
richiamato nel secondo e quarto motivo
invocato a sostegno della necessità di una pronuncia espressa e motivata sulle spese
art. 111 Cost.
richiamato nel secondo e quarto motivo
richiede motivazione sufficiente e non apparente della decisione giudiziale
art. 92, comma 2, c.p.c.
nella versione applicabile dopo la sent. n. 77/2018 Corte cost.
consente la compensazione solo in casi di assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza, ovvero per analoghe gravi ed eccezionali ragioni esplicitate in modo non apodittico
sent. n. 77/2018 Corte costituzionale
richiamata come base della versione vigente dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
ha delimitato i casi in cui è ammessa la compensazione delle spese
Massime di principio
- La statuizione sulle spese può essere desunta dal complessivo contenuto della sentenza anche quando il dispositivo sia sintetico, purché la decisione letta unitariamente renda chiara la conferma o la riforma della regolazione delle spese di primo grado.
- Non vi è omessa pronuncia quando la sentenza d'appello, pur non ripetendo espressamente ogni statuizione, contiene una chiara conferma della disciplina delle spese già adottata dal primo giudice nei rapporti tra le parti interessate.
- La compensazione delle spese processuali deve essere sorretta da una motivazione concreta e specifica; formule generiche come 'complessità e peculiarità della fattispecie' non bastano se non sono collegate a circostanze del caso idonee a integrare i presupposti dell'art. 92 c.p.c.
- Nella disciplina vigente dell'art. 92, comma 2, c.p.c., la compensazione è ammissibile solo nei casi tipizzati o in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni, che devono emergere dalla motivazione e non possono restare implicite o apodittiche.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 29 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11680/2026 del 29/04/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 29 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11688/2026 del 29/04/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 29 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11745/2026 del 29/04/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 29 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11773/2026 del 29/04/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 29 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11791/2026 del 29/04/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 29 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11794/2026 del 29/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →