Cassazione Civile, Ordinanza n. 11794/2026 del 29/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
I lavoratori avevano proposto opposizione allo stato passivo chiedendo il riconoscimento di tre gruppi di crediti: differenze retributive per asserito mancato inquadramento nell’Area B, posizione economica B2; indennità di responsabilità esterna prevista dalla contrattazione integrativa; crediti per buoni pasto. Il Tribunale aveva rigettato o accolto solo in parte le domande, ritenendo non provato lo svolgimento di mansioni superiori, limitando il riconoscimento dell’indennità ai soli lavoratori che avevano già ottenuto un accertamento giudiziale per l’anno 2012, e negando i buoni pasto per difetto di allegazione e prova sull’orario di lavoro. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno denunciato, in sintesi: 1) violazione di norme sull’inquadramento e sull’utilizzo di mansioni superiori, oltre a errori di fatto e vizi motivazionali, sostenendo che il Tribunale avesse male impostato il giudizio e non avesse valorizzato le prove testimoniali; per due ricorrenti hanno anche dedotto errore revocatorio, giudicato e errore materiale in documenti aziendali; 2) violazione dell’art. 116 c.p.c. e errore di fatto in relazione al diniego dei buoni pasto; 3) con riferimento a un ricorrente, violazione di norme processuali e dell’art. 2697 c.c. per avere il Tribunale ritenuto già pagate o comunque non dovute le somme richieste. La Corte ha ritenuto che il primo motivo non colpisse la ratio decidendi, fondata soprattutto sul mancato assolvimento dell’onere di provare l’effettivo svolgimento delle mansioni di autista soccorritore e, comunque, sull’inammissibilità della trasposizione automatica di una figura professionale da un’Area all’altra; ha inoltre affermato che la censura sui due ricorrenti finali era inammissibile perché veicolava un errore revocatorio o una richiesta di nuova valutazione di documenti. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché diretti, nella sostanza, a contestare la valutazione del materiale istruttorio e accertamenti di fatto riservati al giudice di merito.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato il decreto del Tribunale di Roma che aveva respinto o accolto solo parzialmente l’opposizione allo stato passivo, ritenendo corretta la motivazione sul mancato riconoscimento delle differenze retributive per assenza di prova delle mansioni superiori, sul diniego dei buoni pasto per insufficienza probatoria e sul mancato riconoscimento delle ulteriori somme richieste da uno dei ricorrenti. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 52, comma 5, d.lgs. 165/2001
richiamato dai ricorrenti in tema di assegnazione e svolgimento di mansioni; la Corte rileva che la censura non scardina la ratio decidendi fondata sul difetto di prova delle mansioni superiori effettivamente svolte
art. 2126 c.c.
richiamato dai ricorrenti; non emerge una specifica interpretazione autonoma, perché la Corte respinge la censura per difetto di attacco alla ratio decidendi
art. 36 Cost.
invocato dai ricorrenti a sostegno delle pretese retributive; la Corte non ne sviluppa un’applicazione autonoma, ritenendo decisive la prova delle mansioni e la corretta lettura della disciplina contrattuale
art. 12, comma 1, CCNI personale non dirigente CRI 2006/2009
richiamato per sostenere il diverso inquadramento e l’indennità; la Corte conferma l’interpretazione del Tribunale circa la non automatica trasposizione di una figura professionale tra aree
art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato per errore revocatorio; la Corte dichiara inammissibili le censure che, in sede di legittimità, veicolano un errore revocatorio o sollecitano rivalutazioni di fatto
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale sulla dedotta violazione di legge; la Corte afferma che le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, miravano in realtà a contestare apprezzamenti di fatto
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato per asserito difetto assoluto di motivazione; la Corte ritiene insussistente il vizio perché il decreto contiene un percorso motivazionale articolato
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
invocato per omessa motivazione su un punto decisivo; la Corte esclude il vizio perché le doglianze non si confrontano con la ratio decidendi
art. 116 c.p.c.
richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che la censura, nella sostanza, mira a una rivalutazione del materiale istruttorio, inammissibile in cassazione
art. 132 n. 4 c.p.c.
invocato per asserita nullità motivazionale; la Corte esclude il vizio perché il provvedimento è motivato
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato con riferimento alla motivazione del decreto; la Corte non ravvisa violazioni
art. 2697 c.c.
invocato per il riparto dell’onere della prova; la Corte valorizza il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte dei lavoratori
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In tema di crediti da lavoro fondati su mansioni superiori, il lavoratore deve allegare e provare in concreto l’effettivo svolgimento delle mansioni asseritamente corrispondenti al livello superiore; la mera deduzione contrattuale o l’esistenza di una qualifica interna non bastano.
- La qualificazione delle mansioni va compiuta confrontando le declaratorie contrattuali e verificando i tratti distintivi effettivi tra i livelli, con particolare riguardo a professionalità, autonomia e responsabilità; non è consentita una trasposizione automatica di una figura professionale da un’Area all’altra.
- La contrattazione integrativa non può, di per sé, elidere la struttura delle aree fissata dalla contrattazione collettiva nazionale, né consentire automaticamente il passaggio di area al di fuori delle procedure previste.
- In cassazione non è ammissibile trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove o dei documenti; il giudizio di legittimità non consente un riesame del merito istruttorio.
- Le censure di errore revocatorio non sono deducibili come ordinarie violazioni di legge nel ricorso per cassazione, quando richiedano accertamenti di fatto o una rivalutazione di documenti.
- Per ottenere crediti accessori, come i buoni pasto, è necessario allegare e provare i presupposti fattuali specificamente richiesti dalla disciplina applicabile, compreso l’orario di lavoro rilevante ove esso costituisca fatto costitutivo del diritto.
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