Cassazione Civile, Ordinanza n. 11791/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da una dipendente amministrativa di un'azienda ospedaliera, poi succeduta da altra azienda sanitaria, che sosteneva di avere svolto in via esclusiva mansioni di diretta collaborazione all'attività libero-professionale intramuraria e chiedeva il riconoscimento della quota del 2% del fatturato intramoenia per gli anni 2010 e 2012, invocando una delibera aziendale di recepimento di accordo sindacale, una successiva delibera sui criteri applicativi e il regolamento aziendale. I giudici di merito avevano negato il diritto, ritenendo che la percentuale sull'intramoenia riguardasse solo il personale che svolgeva l'attività fuori dal normale orario di servizio; per il personale impegnato nell'orario ordinario, come la ricorrente, potevano semmai rilevare solo le quote incentivanti previste dal regolamento, ma tali domande non erano state proposte e mancavano comunque allegazioni sufficienti sui presupposti di calcolo. In cassazione la lavoratrice ha dedotto: omesso esame di un fatto decisivo relativo alla sua concreta attività di fatturazione per l'intramoenia; violazione dell'art. 36 Cost. e della disciplina collettiva, chiedendo di scrutinare la legittimità del regolamento aziendale; ulteriore violazione di legge per non avere considerato la compatibilità dell'intramoenia con l'orario ordinario e la rilevanza degli obiettivi assegnati; errore nel ritenere carente l'allegazione, sostenendo di non disporre dei dati e che il giudice avrebbe dovuto attivarsi ex art. 420 c.p.c.; infine, deduzione che il regolamento riconosceva forme di incentivazione anche al personale di supporto. È stata inoltre prospettata la nullità dell'accordo decentrato del 14.11.2001, ma la questione non risultava trattata nei gradi di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per la preclusione derivante dalla cd. doppia conforme, poiché la sentenza di appello confermava quella di primo grado con identico percorso argomentativo sui fatti principali. Ha poi giudicato inammissibili gli altri motivi perché, in parte, generici e privi di puntuale indicazione delle norme violate, e, in parte, diretti a sollecitare un nuovo esame del merito o una diversa interpretazione di atti regolamentari, attività riservate al giudice di merito. La Corte ha anche rilevato che la censura sullo svolgimento dell'attività oltre l'orario ordinario non era specificamente autosufficiente, perché non era stato trascritto o localizzato il ricorso introduttivo; la questione di nullità dell'accordo decentrato è stata ritenuta nuova e quindi non proponibile in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 348-ter, commi 4 e 5 c.p.c.
La preclusione al motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, opera in caso di doppia conforme fondata sul medesimo iter argomentativo sui fatti principali.
art. 54, comma 2, d.l. n. 83 del 2012 conv. in l. n. 134 del 2012
Per i giudizi di appello introdotti nei termini indicati, non è impugnabile per vizio motivazionale la sentenza di appello che confermi la decisione di primo grado nei termini della doppia conforme.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame del fatto decisivo non è deducibile quando operi la preclusione della doppia conforme.
art. 36 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della richiesta di verifica della legittimità del regolamento aziendale, ma la Corte non entra nel merito della relativa questione per difetto di ammissibilità delle censure.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che il giudice dovesse acquisire o valorizzare i dati necessari; la censura è stata reputata inammissibile.
art. 8 d.m. 28.02.1997
Norma richiamata nei gradi di merito per le quote incentivanti del personale assegnato nell'orario ordinario, subordinandole alla disponibilità del fondo, all'impegno orario, ai carichi di lavoro e agli obiettivi raggiunti.
d.p.c.m. 27/3/2000 n. 121, artt. 2 e 3
Richiamato dalla Corte d'appello per delimitare la disciplina dell'attività libero-professionale intramuraria e la correlazione della quota percentuale al personale che opera fuori dal normale orario di servizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando la sentenza d'appello conferma la decisione di primo grado sulla base del medesimo percorso logico-argomentativo sui fatti principali, il ricorso per cassazione non può fondarsi sul vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. per effetto della disciplina della doppia conforme.
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che mirano a un nuovo apprezzamento del merito o alla diversa interpretazione di regolamenti, delibere o atti aziendali, perché l'interpretazione di tali atti è accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: quando si contesta l'interpretazione di atti regolamentari o la considerazione di determinati fatti, occorre trascrivere le parti rilevanti degli atti e indicare con precisione dove e come la questione sia stata dedotta nei gradi di merito.
- Sono inammissibili in cassazione le questioni nuove, non trattate nella sentenza impugnata e non rilevabili d'ufficio, se il ricorrente non dimostra in modo puntuale che esse erano già comprese nel thema decidendum dei giudizi di merito.
- La domanda di compensi o incentivi fondati su regolamenti aziendali deve essere sorretta da allegazioni puntuali sui presupposti applicativi e sui criteri di quantificazione, non essendo sufficiente una deduzione generica del diritto alla corresponsione.
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