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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 24327/2024 del 10/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il dirigente medico contestava il criterio adottato dall'ASL per il calcolo del debito orario giornaliero nei periodi di assenza (ferie, permessi, malattia ecc.) nel periodo 1/1/2018-31/10/2018: mentre il turno giornaliero era di 6 ore e 20 minuti (per un totale di 38 ore settimanali), l'ASL computava le giornate di assenza in 6 ore, determinando un maggior debito orario e costringendo il medico a svolgere minuti aggiuntivi per raggiungere le 38 ore settimanali. Il medico chiedeva l'accertamento dell'illegittimità del metodo di calcolo e il pagamento delle differenze retributive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ASL, cassando la sentenza della Corte d'appello che aveva accolto il ricorso del medico e aveva condannato l'ASL al pagamento di Euro 4.656,22. La Cassazione ha deciso la causa nel merito rigettando l'azione del dirigente medico: ha affermato il principio secondo cui la retribuzione del dirigente medico è determinata su base mensile, in misura omnicomprensiva delle prestazioni rese, e non è computata ad ore; pertanto un'azione di esatto adempimento non può avere ad oggetto il pagamento di compensi per lavoro eccedente l'orario contrattuale. La Corte ha però precisato che, se dal maggior lavoro derivasse un concreto pregiudizio alla salute, al riposo o alla personalità morale del dipendente, questi potrà far valere la responsabilità datoriale a titolo risarcitorio, con specifica allegazione e prova.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 165/2001

    art. 24, comma 3: "Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall’amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa (...)"

    La retribuzione dei dirigenti pubblici è omnicomprensiva e non va computata su base oraria; ciò ostacola rivendicazioni per compensi aggiuntivi in ragione del tempo effettivamente lavorato.

  • CCNL Area Dirigenza Medica 3.11.2005

    art. 14, comma 2: "L’orario di lavoro dei dirigenti ... è confermato in 38 ore settimanali"

    Il contratto ribadisce il regime di flessibilità e la determinazione dell'orario settimanale in 38 ore; la configurazione contrattuale sostiene la natura omnicomprensiva della retribuzione e la flessibilità delle prestazioni.

  • CCNL Area Sanità 19.12.2019

    art. 24, comma 7: "Ai sensi di quanto disposto dalle disposizioni legislative vigenti, l’orario di lavoro è articolato su cinque o sei giorni, con orario convenzionale rispettivamente di sette ore e trentasei minuti e di sei ore e venti minuti"

    Il contratto più recente introduce l'indicazione dell'orario convenzionale giornaliero (6 ore e 20 minuti per il regime su sei giorni), utile ai fini di calcoli medi, ma non altera il carattere omnicomprensivo della retribuzione mensile.

  • CCNL 5.12.1996 (Area dirigenza medica e veterinaria)

    art. 17, comma 2: "l’orario dei dirigenti medici è 38 ore settimanali"; art. 65, comma 3: "la retribuzione di risultato compensa anche l’eventuale superamento dell’orario di lavoro di cui agli artt. 17 e 18 per il raggiungimento dell’obiettivo assegnato"

    Previsioni contrattuali antecedenti che già riconoscevano la funzione della retribuzione di risultato e la non autonomizzabilità della retribuzione per ore eccedenti quando rientranti nella dinamica degli obiettivi negoziati.

  • cod. proc. civ.

    art. 366, comma 1, n.3; art. 384, comma 2

    Regole procedurali sulla specificità e ammissibilità del ricorso per cassazione (la Corte richiede un'esposizione sintetica ma chiara) e sulla possibilità per la Cassazione di decidere la causa nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • codice civile

    Il datore di lavoro può essere responsabile ove le prestazioni imposte ledano l'integrità fisica o morale del lavoratore; tale responsabilità può dar luogo a risarcimento se il danno concreto è allegato e provato.

  • CCNL 3.11.2005 (art. 60)

    art. 60: "nelle parti non modificate ... restano confermate tutte le norme dei sotto elencati contratti"

    Riafferma la continuità delle norme precedenti e rafforza la lettura sistematica che favorisce l'omnicomprensività della retribuzione e la flessibilità dell'orario dei dirigenti.

Massime di principio

  • Per i dirigenti medici la retribuzione è determinata su base mensile e in modo omnicomprensivo: non è possibile ottenere, con un'azione di esatto adempimento, il pagamento di compensi proporzionali al superamento dell'orario contrattuale ordinario.
  • Se un errore di calcolo dell'orario aziendale ha costretto il dirigente a svolgere ore aggiuntive, il rimedio non è automaticamente la corresponsione di compensi aggiuntivi: l'azione utile resta quella risarcitoria per eventuali danni concreti (es. pregiudizio alla salute, mancato riposo), che richiede specifica allegazione e prova.
  • Il limite di 38 ore settimanali per i dirigenti rappresenta il riferimento contrattuale minimo prestazionale nel quadro di un regime di flessibilità: il superamento non comporta di per sé diritto a retribuzione straordinaria separata.
  • La contrattazione collettiva successiva (es. CCNL 2019) che indica l'orario convenzionale giornaliero può essere utilizzata per il corretto calcolo tecnico delle prestazioni, ma non modifica il principio generale dell'onnicomprensività della retribuzione mensile.
  • In pratica, in situazioni analoghe il giudice dovrà distinguere tra (i) semplice differenza di calcolo del tempo lavorato (che non dà diritto a retribuzione supplementare se la retribuzione è omnicomprensiva) e (ii) violazioni più gravi (mancati riposi, eccessi tali da compromettere salute o dignità) che possono integrare responsabilità datoriale risarcibile.
  • Dal punto di vista processuale, chi impugna in Cassazione deve fornire una esposizione sintetica ma sufficientemente chiara dei fatti e delle doglianze; la Cassazione può decidere nel merito quando i fatti sono sufficientemente accertati e non servono ulteriori indagini.

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