Cassazione Civile, Sentenza n. 24346/2024 del 10/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del licenziamento collettivo notificato l'11/01/2017 a seguito dell'avvio di procedura per cessazione dell'attività e soppressione del corpo di ballo. Il ricorrente deduce molteplici vizi: nullità della costituzione in giudizio della Fondazione tramite avvocato del libero foro (anziché Avvocatura dello Stato), vizi della procedura di licenziamento collettivo (formalità e possibilità di controllo sindacale), carenza o inesistenza delle ragioni tecnico-organizzative e del piano di risanamento (art. 11 d.l. n. 91/2013), simulazione della soppressione del ramo e mancato rispetto dei criteri di scelta/possibilità di ricollocazione, nonché utilizzazione successiva di lavoratori con contratti a termine che contrasterebbero la pretesa cessazione dell'attività di balletto. Chiede declaratoria di nullità/illegittimità del licenziamento e reintegrazione con conseguenze di legge.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso per cassazione. Ha confermato che: a) la Fondazione poteva avvalersi ex lege dell'Avvocatura dello Stato ma una delibera motivata di deroga, sottoposta agli organi di vigilanza, è sufficiente a legittimare l'assistenza di avvocati del libero foro; la deroga può riguardare una categoria di giudizi (es. diritto del lavoro) e non necessariamente singoli giudizi; b) la comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo era formalmente conforme e conteneva elementi analitici (elenco organico, motivi tecnico-organizzativi, misure alternative proposte come incentivi all'esodo e contratti a termine); c) l'art. 11 d.l. n. 91/2013 impone un obbligo di «razionalizzazione» del personale artistico ma non vieta i licenziamenti; d) la soppressione del corpo di ballo e la cessazione stabile dell'attività di balletto (prove di fatto rilevate) giustificano la soppressione del ramo e i licenziamenti collettivi, anche in considerazione dell'infungibilità delle professionalità dei tersicorei; e) le contestazioni del ricorrente riguardo a documenti e fatti sono in gran parte censurabili in cassazione per limite di sindacato di merito (accertamenti di fatto) e per la preclusione della doppia conforme. Per questi motivi il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato alle spese di giudizio (euro 3.000,00 + esborsi e rimborso forfettario).
Norme richiamate
R.D. n. 1611/1933 (t.u. sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), art. 43
"1. L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi ... 4. Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza ..."
La Corte interpreta l'art. 43 nel senso che l'Avvocatura dello Stato ha competenza organica ed esclusiva salvo deroga motivata. La delibera motivata e la sua sottoposizione all'organo di vigilanza sono sufficienti a legittimare l'uso di avvocati del libero foro; la deroga può riguardare categorie di giudizi e non necessariamente singoli procedimenti
D.L. n. 345/2000 conv. in L. n. 6/2001, art. 1, co. 3
"... La fondazione è dotata di uno statuto che ne specifica le finalità ... Essa può continuare ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ..."
La norma conferisce alle fondazioni lirico-sinfoniche l'autorizzazione ex lege ad avvalersi dell'Avvocatura dello Stato; resta possibile deroga tramite delibera motivata come previsto dal r.d. 1611/1933
L. n. 223/1991, artt. 4 e 5 (procedura di licenziamento collettivo)
La Corte valuta la conformità formale e sostanziale della procedura di licenziamento collettivo alla legge n. 223/1991: la comunicazione di avvio deve consentire il controllo sindacale e contenere elementi analitici; nel caso di specie la comunicazione è ritenuta adeguata e l'esame congiunto dei sindacati è stato svolto rispetto all'attività di balletto
D.L. n. 91/2013 (art. 11) conv. in L. (norme per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche)
"... la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo fino al cinquanta per cento ... e una razionalizzazione del personale artistico; ..."
L'art. 11 impone contenuti minimi del piano di risanamento e una «razionalizzazione» del personale artistico; la Corte ne conclude che la norma non impedisce i licenziamenti ma richiede che le misure adottate siano coerenti con il risanamento e la razionalizzazione
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c. (motivi di ricorso per cassazione)
Richiamato per valutare l'ammissibilità dei motivi di cassazione: molte censure sono escluse per essere sindacati di merito (fatti) o precluse dalla c.d. doppia conforme; l'art. 360 limita il controllo ai profili di legittimità
Massime di principio
- Una delibera motivata dell'ente (sottoposta agli organi di vigilanza) può legittimare la deroga all'assistenza dell'Avvocatura dello Stato; la delibera può riguardare una categoria di controversie e non deve essere necessariamente preventiva o limitata a un singolo giudizio
- La regolarità formale della comunicazione di avvio della procedura collettiva (elenco organico, motivi tecnico-organizzativi, misure alternative/incentivi) è essenziale: se tali elementi sono presenti, il sindacato giurisdizionale difficilmente soprafferà sul merito della scelta organizzativa
- L'art. 11 d.l. n. 91/2013 impone la razionalizzazione del personale artistico ma non vieta i licenziamenti: il datore può adottare misure (tra cui licenziamenti) idonee al risanamento purché motivate e coerenti con il piano
- La specificità e l'infungibilità delle professionalità (es. tersicorei, coristi, professori d'orchestra) possono giustificare la soppressione di una articolazione aziendale e rendere legittima la procedura di licenziamento collettivo riferita a quel settore
- Gli accertamenti di fatto compiuti da Tribunale e Corte d'appello sono difficilmente rivedibili in Cassazione; per contestare efficacemente la soppressione del ramo o la simulazione occorre produrre elementi capaci di incidere sul giudizio di legittimità (es. vizi di diritto, travisamento documentale comprovabile)
- Chi impugna deve curare la contestazione documentale nel merito e nel grado opportuno: in cassazione molte censure vengono dichiarate inammissibili per sindacato di merito o per mancato rispetto dei limiti dell'art. 360 c.p.c. (doppia conforme)
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