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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 24177/2024 del 09/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente contestava il criterio di calcolo adottato dalla ASL per il "debito orario" nei giorni di assenza (ferie, malattia, festività, permessi): l'Azienda aveva conteggiato 6 ore per giornata di assenza anziché 6 ore e 20 minuti risultanti dalla ripartizione delle 38 ore settimanali su 6 giorni. Di qui la richiesta di differenze retributive per i 20 minuti giornalieri ritenuti indebitamente addebitati ai turni effettivi e dunque da compensare economicamente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Pur rilevando l'esistenza di un giudicato interno sull'illegittimità del criterio aziendale adottato nel periodo di causa e la successiva correzione pratica dall'ASL, la Corte ha affermato che la retribuzione dei dirigenti medici è mensile e omnicomprensiva (non oraria) e dunque non è dovuta una retribuzione aggiuntiva per le ore eccedenti calcolate dalla parte ricorrente. Ha precisato che l'azione di esatto adempimento non può produrre più della normale retribuzione mensile già corrisposta. Ha però lasciato intravedere la possibilità di un'azione risarcitoria solo se il medico allegasse e provasse un danno concreto (per es. mancata fruizione di riposi, pregiudizio alla salute o alla personalità morale) derivante dall'errato conteggio. La Corte ha compensato integralmente le spese di giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 165/2001, art. 24, comma 3

    Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti ...

    La Corte interpreta la norma nel senso che la retribuzione dirigenziale è omnicomprensiva delle prestazioni richieste e non è riconducibile a un conteggio orario per fini di integrazione retributiva.

  • c.c.n.l. Dirigenza Medica 3.11.2005, art. 14, comma 2

    L'orario di lavoro dei dirigenti ... è confermato in 38 ore settimanali

    Il CCNL conferma il riferimento alla prestazione su base settimanale (38 ore) senza trasformare automaticamente tale dato in diritto ad una retribuzione oraria aggiuntiva per le eccedenze.

  • c.c.n.l. Area Sanità 19.12.2019, art. 24, comma 7

    l'orario di lavoro è articolato su cinque o sei giorni, con orario convenzionale rispettivamente di sette ore e trentasei minuti e di sei ore e venti minuti

    La previsione contrattuale posteriore specifica la durata convenzionale della giornata lavorativa (6h20 su 6 giorni), ma è normativa successiva rispetto al periodo contestato; conferma comunque il criterio di ripartizione ove applicabile.

  • c.c.n.l. Dirigenza Medica 5.12.1996, art. 17 e art. 65, comma 3

    la retribuzione di risultato compensa anche l'eventuale superamento dell'orario di lavoro ... per il raggiungimento dell'obiettivo assegnato

    Secondo il contratto collettivo, componenti retributive incentivanti compensano anche eventuali eccedenze finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, rafforzando il carattere omnicomprensivo della retribuzione.

  • c.c.n.l. Dirigenza Medica 3.11.2005, art. 60

    nelle parti non modificate ... restano confermate tutte le norme dei sotto elencati contratti ... le disposizioni riguardanti l'orario di lavoro ...

    Conferma la continuità normativa con i precedenti CCNL e la permanenza del modello retributivo complessivo per la dirigenza medica.

  • Codice civile, art. 2697

    Riferimento all'onere della prova: il ricorrente doveva provare l'effettivo svolgimento di orario giornaliero maggiore e/o il pregiudizio derivante dall'errato calcolo.

  • Costituzione, art. 36

    Richiamata nella doglianza del ricorrente in relazione al diritto a una retribuzione equa; la Corte però ha ritenuto che la disciplina contrattuale e normativa rende omnicomprensiva la retribuzione dirigenziale.

  • Codice civile, art. 2087

    Richiamato come possibile fondamento di responsabilità datoriale ove le prestazioni imposte risultino esorbitanti e ledano la integrità psico-fisica o la dignità del lavoratore; la Corte ha precisato che tale azione è distinta dalla pretesa meramente retributiva.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1 (motivi di cassazione)

    Norma processuale richiamata in relazione ai motivi di nullità, violazione e illogicità della motivazione contestati dal ricorrente.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Norma richiamata in ordine alla liquidazione e compensazione delle spese di giudizio di legittimità; la Corte ha disposto la compensazione integrale delle spese.

Massime di principio

  • Per la dirigenza medica soggetta a CCNL con retribuzione mensile omnicomprensiva, la retribuzione non è computata ad ore: un'azione di esatto adempimento non consente di ottenere remunerazioni aggiuntive per ore eccedenti il limite settimanale, salvo che la retribuzione mensile non sia stata effettivamente corrisposta.
  • Un errore aziendale nel calcolo del "debito orario" per giorni di assenza può essere considerato illegittimo, ma non genera automaticamente diritto a differenze retributive: serve dimostrare un concreto pregiudizio o la mancata corresponsione della retribuzione dovuta.
  • Per ottenere un ristoro economico in caso di conteggi errati l'attore deve allegare e provare circostanze fattuali rilevanti (ad es. mancata fruizione di riposi giornalieri/settimanali, danni alla salute, usura psico-fisica) che possano fondare una responsabilità datoriale risarcitoria.
  • Se il CCNL applicabile non definisce l'orario giornaliero ma solo quello settimanale (38 ore), l'interpretazione giurisprudenziale prevalente tende a non convertire automaticamente la differenza di frazionamento (es. 6h vs 6h20) in credito retributivo autonomo.
  • L'onere della prova sul quantum e sulla sussistenza di un effettivo lavoro eccedente o del relativo danno grava sul lavoratore; in assenza di prove specifiche la domanda di differenze retributive rischia di essere rigettata.

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