Cassazione Civile, Sentenza n. 24326/2024 del 10/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il dirigente medico contestava il criterio di calcolo adottato dall'ASL per il "debito orario" nelle giornate di assenza (ferie, malattia, festività, permessi), che l'Azienda aveva quantificato in 6 ore giornaliere anziché in 6 ore e 20 minuti (frazionando le 38 ore settimanali su 6 giorni). Per effetto di tale computo, il ricorrente sostiene di essere stato costretto a prestare circa 20 minuti in più per ciascun giorno di assenza al fine di raggiungere le 38 ore settimanali e chiede le differenze retributive per lavoro eccedente. In primo grado il Tribunale aveva dato ragione al medico condannando l'ASL al pagamento di €2.975,49; la Corte d'appello di Napoli, accogliendo l'appello dell'ASL, aveva respinto la domanda ritenendo che il ricorrente non avesse provato di avere posto le sue energie lavorative a disposizione per ore eccedenti e che la contrattazione collettiva non prevedeva un orario giornaliero rigido. Con ricorso per cassazione il medico deduceva violazioni di norme collettive e costituzionali e errori di valutazione probatoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del dirigente medico. Il Collegio ha confermato il principio che per la dirigenza medica la retribuzione è determinata su base mensile, è omnicomprensiva e non è computata ad ore, pertanto non è ammessa autonoma remunerazione del lavoro eccedente l'orario indicato dalla contrattazione collettiva. La Corte ha inoltre osservato che, anche qualora il criterio di calcolo dell'ASL fosse stato errato, la domanda di esatto adempimento proposta dal medico non poteva tradursi in una maggiorazione retributiva oltre la paga mensile già corrisposta; eventuali rimedi alternativi sarebbero stati quelli risarcitori, ma solo se il medico avesse allegato e provato un concreto pregiudizio (mancati riposi, danno alla salute, usura psico‑fisica, ecc.). Il ricorso è stato dunque respinto e le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 14 c.c.n.l. Dirigenza Medica 3.11.2005
L'orario di lavoro dei dirigenti ... è confermato in 38 ore settimanali
La Corte interpreta l'art.14 come conferma di un regime orario flessibile e come norma non direttamente collegata a un diritto a retribuzione oraria aggiuntiva: l'orario di 38 ore è indicativo e la retribuzione resta su base mensile e omnicomprensiva.
art. 17 c.c.n.l. Dirigenza Medica 5.12.1996
determina l'orario dei dirigenti medici in 38 ore settimanali
Indica il limite/volume settimanale ma non legittima una autonoma remunerazione oraria per le eccedenze; la retribuzione di risultato può già compensare superamenti per obiettivi.
art. 65, comma 3 c.c.n.l. 5.12.1996 (retribuzione di risultato)
la retribuzione di risultato compensa anche l'eventuale superamento dell'orario di lavoro di cui agli artt. 17 e 18 per il raggiungimento dell'obiettivo assegnato
Secondo la Corte la retribuzione accessoria (retribuzione di risultato) esclude la possibilità di distinzione retributiva semplice tra eccedenza per obiettivi e eccedenza per esigenze ordinarie, in quanto la prestazione dirigenziale è complessivamente remunerata.
art. 24 d.lgs. 165/2001
Il trattamento economico ... remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti ...
La norma viene interpretata come principio secondo cui il trattamento economico dei dirigenti è omnicomprensivo e non commisurato all'effettivo tempo impiegato; esclude la paga oraria per prestazioni eccedenti salvo specifiche previsioni.
art. 24 c.c.n.l. Area Sanità 19.12.2019, comma 7
l'orario è articolato su cinque o sei giorni, con orario convenzionale rispettivamente di sette ore e trentasei minuti e di sei ore e venti minuti
La Corte segnala che successivamente alla vicenda il contratto collettivo ha esplicitato l'orario convenzionale giornaliero (6 ore e 20 minuti su sei giorni), ma precisa che tale modifica non incide retroattivamente sulla disciplina applicabile al periodo di causa.
art. 36 Cost.
Richiamata nel ricorso in rapporto alla tutela della retribuzione e della dignità del lavoro; la Corte non rileva violazione costituzionale alla luce della disciplina collettiva e giurisprudenziale applicata.
art. 2697 cod. civ.
Riferimento al principio per cui l'onere della prova grava sul ricorrente che sostiene di aver prestato ore eccedenti; la Corte rileva che il medico non ha allegato e provato un pregiudizio concreto derivante dall'errato calcolo.
Massime di principio
- Per i dirigenti medici la retribuzione è generalmente fissata su base mensile e omnicomprensiva: non si riconosce di regola una remunerazione oraria aggiuntiva per eccedenze rispetto all'orario convenzionale settimanale.
- La semplice dimostrazione dell'erroneo calcolo del cosiddetto "debito orario" nelle giornate di assenza non basta, di per sé, a fondare un diritto a differenze retributive: il lavoratore deve allegare e provare un pregiudizio concreto (mancati riposi, danni alla salute, stress rilevante) per richiedere risarcimento o altro tipo di tutela diversa dall'esatto adempimento.
- Se il contratto collettivo successivo specifica l'orario convenzionale giornaliero (es. 6 h 20' su sei giorni), tale norma rileva per il futuro ma non modifica retroattivamente situazioni pregresse salvo diversa previsione.
- In presenza di specifiche previsioni contrattuali (o di accordi aziendali) che riconoscano espressamente il pagamento delle ore eccedenti, la situazione va valutata secondo quelle disposizioni; diversamente, prevale il carattere flessibile e omnicomprensivo della retribuzione dirigenziale.
- Il lavoratore che deduca prestazioni in esubero deve assumersi l'onere probatorio (art.2697 c.c.): occorre documentare tempi effettivi di lavoro aggiuntivi e, se si chiede risarcimento, l'effetto pregiudizievole concreto derivante dall'eccesso orario.
- Se l'errato calcolo aziendale determina violazioni dei riposi, limiti di tollerabilità o condizioni che ledano l'integrità psico‑fisica o la dignità del lavoratore, possono sorgere profili di responsabilità datoriale e risarcitoria distinti dalla mera pretesa retributiva.
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