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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 24830/2024 del 16/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento dell'inquadramento nella qualifica superiore (categoria "Quadri") e la corresponsione dell'indennità di quadro ex art. 2 co.8 A.N. 27/11/2000, sostenendo di aver svolto di fatto mansioni di livello superiore. La Corte di appello aveva riconosciuto l'inquadramento giudiziale ma aveva negato l'indennità ritenendo necessario il formale provvedimento aziendale di "individuazione" della qualifica. Il ricorso per cassazione deduceva l'erronea interpretazione delle norme collettive e la violazione del principio per cui il riconoscimento giudiziale delle mansioni superiori deve comportare anche la corresponsione dell'indennità, evitando di penalizzare il lavoratore che agisce in giudizio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore. Ha cassato il punto della sentenza impugnata che negava l'indennità nonostante l'accertamento giudiziale delle mansioni di quadro, affermando che l'accertamento giudiziale dello svolgimento di mansioni corrispondenti al livello/parametro implica anche il diritto all'indennità di funzione. La causa è rinviata alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, per ulteriore determinazione conforme ai principi espressi e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Accordo Nazionale 2/6/1987, art. 1

    definizione della categoria di "quadro" caratterizzata dalla capacità di contribuire con autonomia e creatività al raggiungimento degli obiettivi e dalla capacità di organizzare, integrare e/o sovraintendere l'utilizzo delle risorse affidate

    La Corte ha ritenuto che l'accertamento giudiziale delle capacità e delle mansioni corrispondenti a tale definizione sia idoneo a riconoscere la qualifica di quadro anche in assenza di una formale individuazione aziendale

  • Accordo Nazionale 27/11/2000, art. 2 nn. 8 e 16 lett. B

    i quadri sono "individuati" dall'azienda tra i lavoratori inseriti nelle figure dell'area professionale; parametri 230 e 250

    L'inciso "individuati" non può essere interpretato in modo da escludere la spettanza dell'indennità quando un giudice abbia accertato lo svolgimento continuativo e concreto delle mansioni di quadro; il riconoscimento giudiziale deve comportare anche la corresponsione dell'indennità

  • R.D. 148/1931, allegato A, art. 18

    disciplina speciale per il personale autoferrotranviario

    La Corte ricorda la specialità del rapporto ma segnala il progressivo avvicinamento alla disciplina del lavoro privato: la protrazione della copertura del posto può costituire presunzione di vacanza e idoneità per l'inquadramento superiore

  • Art. 2103 c.c. (richiamato per esclusione)

    La norma sulla promozione automatica non si applica al rapporto speciale degli autoferrotranvieri, ma la giurisprudenza valuta comunque la protratta copertura del posto come elemento presuntivo ai fini del riconoscimento dell'inquadramento superiore

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Cass. n. 12601/2016, n.18660/2020, n.22491/2019, n.22364/2019)

    La corte ha costantemente affermato che la pluriennale copertura del posto e lo svolgimento di mansioni superiori possono giustificare l'inquadramento e la retribuzione accessoria, e che il lavoratore non deve essere penalizzato per aver fatto ricorso al giudice

Massime di principio

  • L'accertamento giudiziale dello svolgimento continuativo di mansioni superiori può determinare non solo l'inquadramento nella qualifica più elevata ma anche la corresponsione delle indennità connesse, anche se l'azienda non ha formalmente "individuato" il lavoratore come quadro
  • La protratta copertura del posto da parte di un lavoratore con qualifica inferiore costituisce elemento presuntivo della vacanza del posto, dell'assenza di riserva datoriale e dell'idoneità del lavoratore alle mansioni superiori
  • Non si può creare una differenziazione sfavorevole per il lavoratore che ottiene il riconoscimento giudiziale: il ricorso al giudice non deve escludere la spettanza delle retribuzioni accessorie
  • In presenza di un rapporto regolato da disciplina speciale (es. autoferrotranvieri), pur non applicandosi integralmente la disciplina ordinaria (art. 2103 c.c.), i principi evolutivi della giurisprudenza tendono ad avvicinare la tutela ai principi del lavoro privato
  • All'azienda spetta l'onere di provare l'esistenza di una reale riserva o di una motivazione organizzativa che giustifichi la mancata attribuzione dell'indennità; in mancanza, prevale il criterio dell'effettività delle mansioni svolte

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