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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 24340/2024 del 10/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Esposito impugnava il licenziamento intimatogli a seguito di una procedura di licenziamento collettivo avviata per la supposta cessazione dell'attività e la soppressione del corpo di ballo; chiedeva la declaratoria di nullità/illegittimità del recesso e la reintegrazione nel posto di lavoro con tutte le conseguenze.

La decisione

Il Tribunale di Verona in prime cure aveva riconosciuto la risoluzione del rapporto a seguito del licenziamento e condannato la Fondazione al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 18 mensilità (rigettando la richiesta di reintegrazione). La Corte d'Appello ha riformato/rigiudicato rigettando il reclamo dell'Esposito e accogliendo il reclamo incidentale della Fondazione, respingendo tutte le domande del lavoratore: ha ritenuto valida la comunicazione di avvio della procedura di mobilità ai sensi della L. n. 223/1991, legittima la scelta imprenditoriale di sopprimere il corpo di ballo come scelta tecnica/organizzativa insindacabile e sussistente la soppressione concreta dell'attività di balletto negli anni successivi; ha inoltre ritenuto che la specificità e l'infungibilità delle professionalità dei tersicorei legittimassero la loro collocazione nella procedura di licenziamento collettivo e hanno considerato irrilevanti i casi sporadici di utilizzo con contratti a termine. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per cassazione proposto da Esposito, confermando la decisione di merito e condannando il ricorrente alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • L. n. 223/1991 (legge sulla mobilità)

    La comunicazione di avvio della procedura deve contenere elementi che consentano il controllo e la partecipazione sindacale; il merito della valutazione sulla conformità della comunicazione resta riservato al giudice del merito.

  • d.l. n. 91/2013 conv. in L. n. 112/2013, art. 11

    Al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del settore ... I contenuti inderogabili del piano sono: a) ... b) ... c)la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo fino al cinquanta per cento ... e una razionalizzazione del personale artistico; ... g)la cessazione dell'efficacia dei contratti integrativi aziendali ... g-bis) l'obbligo ... di verificare che nel corso degli anni non siano stati corrisposti interessi anatocistici ...

    L'obbligo legislativo posto dall'art. 11 c. c. lett. c) impone una 'razionalizzazione' del personale artistico ma non vieta espressamente i licenziamenti; la razionalizzazione può includere misure diverse, compresa la soppressione di rami/settori e licenziamenti se necessari al risanamento.

  • Codice Civile, art. 2112

    Rilevanze in tema di ramo d'azienda: la nozione di ramo può essere intesa anche in senso 'dematerializzato' quando un gruppo di dipendenti dotati di specifico know‑how costituisca una unità operativa autonoma.

  • L. n. 604/1966 (art. 3 e 5)

    Norme sul licenziamento individuale e collettivo richiamate nei motivi; questioni applicative valutate alla luce della normativa sulla mobilità e delle specificità aziendali.

  • Costituzione (art. 41, art. 9, art. 43)

    Richiamate in relazione alla legittimità delle scelte imprenditoriali, alla funzione sociale dell'impresa e alla disciplina relativa alla rappresentanza e difesa in giudizio (art. 43 contestualizzato con normativa speciale).

  • r.d. n. 1611/1933, art. 43

    Stabilisce la competenza dell'Avvocatura dello Stato a rappresentare enti pubblici o soggetti sottoposti a vigilanza; la norma è compatibile con la possibilità di deroga mediante motivata delibera per affidare la difesa ad avvocati del libero foro.

  • d.l. n. 345/2000 conv. L. n. 6/2001, art. 1 co. 3

    Prevede che le fondazioni lirico‑sinfoniche possano avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato; la Corte ha ritenuto legittima la deroga alla rappresentanza esclusiva quando motivata (casi speciali).

  • Direttive e norme UE (es. Direttiva 1998/59/CE, 2000/78/CE, Carta dei Diritti fondamentali UE art. 21)

    Riferimenti sollevati dal ricorrente in ordine a discriminazione e procedure collettive; la Corte ha ritenuto tali censure inammissibili o non emergenti dagli atti di causa.

Massime di principio

  • La razionalizzazione del personale artistico prevista per le fondazioni lirico‑sinfoniche (art. 11 d.l. 91/2013) non equivale a un divieto assoluto di licenziamenti: il legislatore autorizza misure flessibili, inclusa la soppressione di rami/settori se necessarie al risanamento.
  • La scelta imprenditoriale di sopprimere un settore artistico (es. corpo di ballo) rientra nelle scelte tecniche e organizzative e, salvo vizi di procedura o frode, è sostanzialmente insindacabile dal giudice, specie se la soppressione è concreta e documentata nella programmazione artistica.
  • Un gruppo di lavoratori con professionalità specifiche e infungibili può essere considerato una 'articolazione autonoma' o 'ramo' anche in senso dematerializzato, giustificando l'applicazione di una procedura collettiva sul solo ambito interessato.
  • La conformità formale della comunicazione di avvio della procedura di mobilità alla L. n. 223/1991 è valutata dal giudice di merito: le irregolarità formali devono emergere dagli atti e non possono essere riformulate in cassazione come nuovo apprezzamento di fatto.
  • Le contestazioni circa la 'fraudolenza' del licenziamento o la continuazione dell'attività dopo l'apertura della procedura devono essere tempestivamente dedotte e documentate nel merito; deduzioni tardive o nuove sono spesso ritenute inammissibili.
  • Le fondazioni possono derogare al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato se esiste una delibera motivata che giustifichi l'impiego di avvocati del libero foro; tale scelta è sindacabile solo quanto alla sussistenza della motivazione formale, non alla sua opportunità.

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