Cassazione Civile, Ordinanza n. 35592/2022 del 05/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di Euro 32.404,26, riferiti a più fatture per forniture di materiale edile. Il credito era composto in parte da crediti propri della società opposta e in parte da crediti ceduti da altra società. Il debitore ha proposto opposizione, deducendo in sostanza: 1) che, nel giudizio di opposizione, la creditrice avrebbe modificato la causa petendi rispetto al ricorso monitorio, con violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; 2) che la documentazione prodotta non avesse adeguata efficacia probatoria e che la Corte territoriale avesse errato nell’applicazione delle regole sulle scritture contabili e sull’onere della prova; 3) che la prova del credito fosse stata tratta indebitamente da una scheda contabile e da documenti unilaterali; 4) che la cessione del credito fosse abusiva e in frode ai suoi danni, poiché sarebbe stata effettuata per precostituire un titolo esecutivo/opponibile in vista di future pretese del lavoratore verso la società datrice di lavoro, con richiamo ai rapporti di lavoro intercorsi tra le parti. La Corte di appello aveva ritenuto che non vi fosse mutamento della domanda, che i pagamenti invocati dal debitore non fossero provati come riferibili al debito azionato e che la cessione del credito non fosse nulla o abusiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che l’individuazione e l’interpretazione della domanda giudiziale spettano al giudice di merito e che la Corte di appello aveva logicamente escluso un mutamento della domanda, qualificando le difese della creditrice come mera specificazione dei rapporti e della posizione debitoria. Ha dichiarato inammissibili il secondo, il terzo e il quarto motivo perché, pur formalmente formulati come violazioni di legge, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività riservata al giudice di merito. In particolare, ha condiviso l’impostazione secondo cui spettava al debitore dimostrare il collegamento tra i pagamenti allegati e il debito azionato; ha inoltre escluso che la cessione del credito fosse abusiva o invalida in base ai soli elementi dedotti. Nessuna pronuncia sulle spese di legittimità per mancata attività difensiva della resistente. È stato inoltre dato atto dell’obbligo, in capo al ricorrente, di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è esclusa quando il giudice di merito accerta che la parte non ha mutato la domanda, ma ha solo meglio specificato i fatti a sostegno della pretesa originaria.
I motivi che, pur denunciando violazioni di legge o nullità, tendono in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito sono inammissibili in sede di legittimità.
L’onere di provare il collegamento tra i pagamenti dedotti e il debito azionato incombe sul debitore che li invoca a propria difesa.
Le scritture contabili e la documentazione prodotta devono essere valutate dal giudice di merito nel quadro complessivo delle prove, senza automatismi probatori al di fuori dei limiti di legge.
La deduzione di presunzioni o il richiamo a documenti contabili non consente, in cassazione, di rimettere in discussione l’apprezzamento del materiale istruttorio compiuto dal giudice di merito.
La censura svolta non ha condotto a un autonomo scrutinio della norma, poiché si è risolta nella critica alla ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito.
Richiamato dal ricorrente a fondamento della doglianza di abuso del diritto, ma ritenuto non decisivo rispetto alla validità della cessione del credito accertata dal giudice di merito.
Richiamato dal ricorrente a fondamento della doglianza di abuso del diritto, ma non idoneo, nel caso concreto, a rendere invalida la cessione del credito.
La cessione del credito non è invalidata dal solo fatto che sia stata eventualmente preordinata a vantaggi processuali o difensivi, trattandosi di circostanza non compresa nei divieti previsti dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L’interpretazione della domanda giudiziale e la verifica se vi sia stata mutatio libelli costituiscono attività riservate al giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o della violazione dei canoni di diritto processuale effettivamente desumibile dagli atti.
- Quando la parte ricorrente contesta, sotto veste di violazione di legge, l’apprezzamento delle prove e la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito, il motivo è inammissibile se mira soltanto a ottenere un nuovo esame del materiale istruttorio.
- In tema di pagamento dedotto a estinzione del debito, spetta al debitore provare in modo specifico il nesso tra le somme versate e l’obbligazione oggetto di causa; la mera allegazione di versamenti o la loro registrazione contabile non basta se manca la dimostrazione della riferibilità al debito azionato.
- Le scritture contabili e i documenti unilaterali possono costituire elementi di prova, ma la loro attendibilità e il loro significato probatorio vanno apprezzati complessivamente dal giudice di merito, senza che in cassazione sia consentito sostituire una diversa lettura del materiale istruttorio.
- La cessione del credito non è di per sé invalida o abusiva per il solo fatto che sia stata effettuata in un contesto di conflitto tra le parti o per ragioni di opportunità processuale, se non emergono specifici divieti normativi o un concreto pregiudizio giuridicamente rilevante per il debitore.
- In sede di legittimità, la censura che formalmente invochi norme sostanziali ma sia diretta esclusivamente a contestare la valutazione delle risultanze di fatto deve essere dichiarata inammissibile.
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