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Sentenza

Sentenza del 07/07/2017 n. 2357 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

Ires - reddito di impresa - azienda agricola - attività strumentale ad una società industriale - autonomia dei processi produttivi - inalterata la tipicità della natura giuridica delle due imprese - disciplina delle imprese commerciali - inapplicabilità - disciplina delle imprese agricole - sussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava gli avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2009, con pretese in materia di IRES, IRAP e altre imposte sui proventi derivanti dai servizi forniti dalla società agricola a YYY S.p.A., impresa industriale produttrice di energia termoelettrica. L'Agenzia delle Entrate aveva trattato tali proventi secondo la disciplina del reddito d'impresa commerciale. La contribuente sosteneva invece che l'attività fosse strumentale e connessa all'attività agricola, svolta mediante processi produttivi autonomi e senza trasformare la società agricola in un'impresa commerciale. In via subordinata chiedeva l'applicazione del regime forfetario previsto per le altre attività agricole e dell'aliquota IRAP ridotta per il settore agricolo, oltre alla non applicazione o riduzione delle sanzioni.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello della società, riformando la sentenza di primo grado che aveva rigettato i ricorsi. Ha riconosciuto che il rapporto sinergico con la società industriale non aveva determinato confusione o integrazione dei processi produttivi, rimasti autonomi, e che la società contribuente conservava la natura di impresa agricola ai sensi dell'articolo 2135 c.c. Tuttavia, ha ritenuto applicabile ai proventi derivanti dai servizi forniti il regime delle altre attività agricole di cui all'articolo 56-bis, comma 3, del TUIR, e non la disciplina del reddito agrario dell'articolo 32 TUIR. L'Agenzia dovrà quindi rideterminare la sola maggiore IRES secondo il coefficiente forfetario del 25%; ai fini IRAP resta applicabile l'aliquota ridotta per il settore agricolo. Le sanzioni sono state ridotte al minimo di legge e le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Articolo 2135 c.c. – Imprenditore agricolo

    Per le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, si intendono comunque connesse.

    La fornitura di servizi può mantenere natura agricola quando è connessa all'attività agricola e utilizza prevalentemente risorse e attrezzature dell'azienda, purché l'attività agricola resti effettiva e non venga snaturata.

  • Articolo 2195 c.c. – Imprenditore commerciale

    La disciplina dell'impresa commerciale non si applica automaticamente a un'azienda agricola che collabora con un'impresa industriale. Occorre verificare se la collaborazione abbia trasformato l'attività agricola in un'attività commerciale autonoma o se i processi produttivi siano rimasti distinti e autonomi.

  • Articolo 32 TUIR – Reddito agrario

    La Commissione ha escluso l'applicazione della disciplina ordinaria del reddito agrario ai proventi derivanti dai servizi forniti alla società industriale, ritenendo applicabile la disciplina speciale delle altre attività agricole.

  • Articolo 56-bis, comma 3, TUIR – Altre attività agricole

    Per le attività dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi ... il coefficiente del 25 per cento.

    I ricavi derivanti da servizi agricoli connessi, pur non rientrando nel reddito agrario catastale dell'articolo 32 TUIR, possono essere tassati forfetariamente applicando il coefficiente del 25% ai corrispettivi rilevanti ai fini IVA.

  • Articolo 2555 c.c. – Nozione di azienda

    Le serre e gli altri beni organizzati per l'esercizio dell'attività costituivano il complesso aziendale agricolo rilevante per qualificare l'attività della contribuente.

  • Articolo 52 del D.Lgs. n. 546/1992

    La norma è stata richiamata in relazione alla richiesta e alla concessione della sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado durante il giudizio d'appello.

Massime di principio

  • La collaborazione stabile con un'impresa industriale non fa perdere automaticamente a una società la qualifica di impresa agricola: è decisivo verificare la natura concreta dell'attività e l'autonomia dei processi produttivi.
  • La connessione agricola richiede che i servizi siano funzionali all'attività agricola e svolti prevalentemente mediante risorse, strutture o attrezzature normalmente impiegate dall'azienda agricola.
  • Quando l'attività di servizi è connessa all'agricoltura ma non rientra direttamente nel reddito agrario dell'articolo 32 TUIR, può trovare applicazione il regime forfetario dell'articolo 56-bis, comma 3, TUIR.
  • L'amministrazione finanziaria non può qualificare l'intera attività come commerciale solo perché il destinatario dei servizi è un'impresa industriale o perché esiste una sinergia produttiva tra le imprese.
  • La qualificazione fiscale deve essere effettuata sulla base dell'attività effettivamente svolta, delle risorse utilizzate, del grado di autonomia dei processi e della permanenza della struttura e della finalità agricola.
  • In presenza di una questione interpretativa nuova o controversa, il giudice può confermare una maggiore imposta ricalcolata secondo il corretto regime fiscale, ridurre le sanzioni al minimo e compensare le spese di giudizio.

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