Sentenza del 07/07/2017 n. 652 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Imposte e Tasse - Società residenti in uno stato membro dell'unione europea titolari di partecipazioni nel capitale sociale di società residenti in Italia - Distribuzione degli utili - Divieto di doppia imposizione - Rimborso della ritenuta - Presupposto
Sintesi
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Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava il diniego di rimborso di ritenute pari a 372.560,47 euro applicate su dividendi di fonte italiana. Sosteneva di possedere i requisiti previsti dalla Direttiva 90/435/CEE e dall'art. 27 del d.P.R. n. 600/1973, di essere la beneficiaria effettiva dei dividendi e di essere assoggettata all'imposta sulle società in Lussemburgo. In subordine chiedeva l'applicazione di una ritenuta ridotta. L'Agenzia riteneva invece che la società fosse una struttura interposta e che non fosse stata provata l'effettiva tassazione dei dividendi in Lussemburgo.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato integralmente l'appello. Ha stabilito che, per ottenere il rimborso della ritenuta previsto dal regime madre-figlia, non è sufficiente dimostrare la mera astratta soggezione della società estera all'imposta sui redditi: occorre provare anche l'effettiva tassazione, in via definitiva, dei dividendi oggetto della richiesta nello Stato di residenza, oltre alla qualità di beneficiaria effettiva. L'attestazione dell'autorità fiscale lussemburghese prodotta dalla società comprovava soltanto la soggezione generale all'imposta, ma non la tassazione concreta dei dividendi in questione. Il motivo relativo all'aliquota ridotta è stato dichiarato inammissibile perché proposto per la prima volta in appello e comunque ritenuto infondato. La società è stata condannata al pagamento di 7.000 euro di spese processuali, oltre accessori.
Norme richiamate
Direttiva 90/435/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990, c.d. direttiva madre-figlia
Il regime di esenzione o rimborso delle ritenute sui dividendi distribuiti tra società di Stati membri presuppone, secondo la decisione, non solo il possesso dei requisiti formali e societari, ma anche la dimostrazione della concreta tassazione dei dividendi nello Stato della società percettrice e della sua qualità di beneficiaria effettiva.
Art. 27 del d.P.R. n. 600/1973
I soggetti non residenti hanno diritto al rimborso dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero.
La norma è stata interpretata nel senso che il rimborso richiede la prova concreta e documentata dell'imposta estera definitivamente pagata sugli stessi utili, non una semplice attestazione della generale imponibilità della società.
Art. 27-bis del d.P.R. n. 600/1973
Sono soggette nello Stato di residenza, senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nell'allegato della direttiva n. 435/90/CEE.
Il requisito dell'assoggettamento all'imposta è stato ritenuto concreto e riferito all'imponibile e ai dividendi oggetto della richiesta, non meramente astratto o derivante dalla sola forma giuridica della società.
Art. 27, comma 3-ter, del d.P.R. n. 600/1973
La richiesta subordinata di applicazione della ritenuta ridotta è stata respinta perché nuova e quindi inammissibile in appello; la Commissione ha comunque precisato che anche tale regime richiede la prova dell'effettivo assoggettamento all'imposta nello Stato estero.
Art. 57 del d.lgs. n. 546/1992
Vieta la proposizione in appello di domande nuove rispetto a quelle formulate in primo grado; per tale ragione la richiesta subordinata relativa all'aliquota ridotta è stata dichiarata inammissibile.
Cass. civ. n. 239/2015, n. 10792/2016 e n. 4771/2017
La giurisprudenza richiamata afferma che il rimborso o il credito d'imposta transfrontaliero richiedono la duplice prova della titolarità effettiva dei dividendi e della loro concreta sottoposizione a imposta nello Stato estero.
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione o il rimborso della ritenuta sui dividendi transfrontalieri non basta dimostrare che la società estera, in astratto, è soggetta all'imposta societaria: occorre documentare la tassazione effettiva e definitiva degli stessi dividendi nello Stato di residenza.
- La società che chiede il beneficio deve provare di essere la beneficiaria effettiva dei dividendi e non una società interposta o meramente conduit; l'assenza di attività, personale, costi o autonomia economica può costituire un elemento indiziario contrario.
- Le certificazioni fiscali estere devono riferirsi in modo specifico ai proventi oggetto del rimborso e alla relativa imposta pagata; una certificazione generica sulla soggezione fiscale della società può essere insufficiente.
- L'onere della prova dei presupposti del rimborso grava sulla società contribuente che lo richiede.
- Le richieste alternative, come l'applicazione di un'aliquota ridotta, devono essere formulate già nel giudizio di primo grado; la loro proposizione per la prima volta in appello può determinarne l'inammissibilità.
- Le circolari dell'Amministrazione finanziaria hanno funzione interpretativa e non costituiscono, di per sé, fonte autonoma di diritti al rimborso in assenza dei requisiti stabiliti dalla legge.
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