Sentenza del 07/07/2017 n. 651 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Imposte e Tasse - Agevolazioni - Esenzione dalle imposte sugli interessi ex art. 26 - Quater DPR n. 600/1973 - Rimborso ritenute subite - Modalità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa di rimborso non può essere riconosciuta sulla base della sola residenza estera o di attestazioni generiche. È necessaria una prova chiara e concreta dell'effettiva tassazione degli interessi nel Paese estero. In mancanza di tale dimostrazione, il rimborso delle ritenute viene negato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava il mancato riconoscimento del rimborso delle ritenute sugli interessi di fonte italiana, invocando l'esenzione prevista dall'art. 26-quater, comma 4, lett. a), del D.P.R. n. 600/1973. Per ottenere il rimborso doveva dimostrare il requisito oggettivo della doppia imposizione, fornendo elementi idonei a provare che gli stessi interessi erano stati concretamente assoggettati a tassazione nello Stato estero di residenza.
Norme richiamate
Art. 26-quater, comma 4, lett. a), D.P.R. n. 600/1973
Esenzione dalle imposte sugli interessi e rimborso delle ritenute subite
Il beneficio presuppone la prova del requisito oggettivo della doppia imposizione, cioè che gli interessi di fonte italiana siano stati concretamente sottoposti a tassazione anche nello Stato estero.
Cass. n. 4771/2017
La società non residente deve fornire una prova effettiva e specifica della tassazione estera degli interessi per ottenere il rimborso delle ritenute.
Cass. n. 4164/2013
La mera sussistenza dei presupposti formali dell'agevolazione non è sufficiente; occorre dimostrare concretamente la doppia imposizione.
Cass. n. 4165/2013
Il rimborso richiede documentazione idonea a evidenziare in modo chiaro l'effettivo assoggettamento a imposizione nel Paese estero.
Massime di principio
- Per ottenere un rimborso fiscale fondato sull'eliminazione della doppia imposizione, il contribuente deve provare non solo la sussistenza dei requisiti formali, ma anche l'effettiva tassazione subita all'estero.
- La residenza fiscale estera, l'esistenza di un'attività imponibile o la mera dichiarazione del reddito non dimostrano necessariamente che lo specifico reddito oggetto di ritenuta sia stato tassato.
- È opportuno conservare documenti ufficiali del Paese estero, come dichiarazioni fiscali, certificazioni dell'imposta versata, prospetti di calcolo e attestazioni dell'autorità fiscale, dai quali emerga il collegamento tra gli interessi italiani e l'imposta estera.
- In assenza di una prova documentale chiara, specifica e verificabile della doppia imposizione, l'Amministrazione finanziaria può legittimamente negare il rimborso.
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