Sentenza del 07/07/2017 n. 188 - Comm. Trib. Prov. Pavia
IVA - Rimborso - Impresa cessata - Termine di prescrizione decennale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il diritto del contribuente a ottenere il rimborso di un credito IVA indicato nella dichiarazione annuale dopo la cessazione dell'attività. L'Amministrazione contestava, in sostanza, la rimborsabilità del credito e la rilevanza della mancata o successiva compilazione del quadro RX della dichiarazione unica. Il contribuente sosteneva invece che il credito dichiarato costituisse una posizione di rimborso esercitabile entro il termine ordinario di prescrizione decennale.
La decisione
È stato riconosciuto che, in caso di cessazione dell'impresa, il diritto al rimborso del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale è soggetto al termine di prescrizione decennale. La mancata compilazione del quadro RX nelle dichiarazioni successive non è stata ritenuta decisiva o preclusiva, poiché l'impresa era cessata e non era quindi tenuta a proseguire gli ordinari adempimenti dichiarativi connessi all'attività. L'esito è favorevole al contribuente.
Norme richiamate
Disciplina IVA sul rimborso del credito risultante dalla dichiarazione annuale
Il credito IVA esposto nella dichiarazione annuale dà origine a un diritto al rimborso, esercitabile entro il termine ordinario di prescrizione decennale, soprattutto quando l'attività d'impresa sia cessata.
Articolo 2946 del Codice civile
Il diritto al rimborso è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, in assenza di una specifica disposizione che stabilisca un termine diverso.
Massime di principio
- Il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale non si estingue automaticamente per il solo fatto che l'impresa abbia cessato l'attività.
- Per il rimborso di un credito IVA di un'impresa cessata deve essere considerato, in via generale, il termine di prescrizione decennale.
- La mancata compilazione del quadro RX nelle dichiarazioni successive non è necessariamente preclusiva quando l'impresa era già cessata e non sussisteva l'obbligo di presentare ulteriori dichiarazioni operative.
- È comunque opportuno conservare la dichiarazione annuale da cui emerge il credito e la documentazione che dimostra la cessazione dell'attività, per provare l'esistenza e la tempestività della richiesta di rimborso.
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