Sentenza del 07/07/2017 n. 653 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Riscossione - Cartella di pagamento - Onere motivazionale - Caratteri
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La cartella di pagamento riguardava la richiesta di interessi, ma non indicava né la decorrenza degli interessi né il tasso applicato e la relativa norma di riferimento. Il contribuente ha quindi contestato il difetto di motivazione, sostenendo che l'atto non consentiva di comprendere adeguatamente le ragioni e i criteri della pretesa tributaria.
La decisione
La cartella è stata annullata per insufficiente motivazione. Sebbene la decorrenza degli interessi potesse essere ricondotta alla scadenza delle rate, l'omessa indicazione del tasso applicato e della norma che lo prevedeva impediva al contribuente di verificare la correttezza della somma richiesta e di esercitare pienamente il diritto di difesa. La decisione è conforme all'orientamento della Corte di Cassazione espresso nella sentenza n. 9799 del 2017.
Norme richiamate
Art. 3 della legge n. 241 del 1990
Impone la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione.
Art. 7 della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Recepisce e specifica, in materia tributaria, l'obbligo di motivare gli atti dell'Amministrazione finanziaria in modo tale da consentire al contribuente di comprenderne contenuto e fondamento.
Cassazione, sentenza n. 9799 del 2017
Conferma che una cartella non preceduta da un avviso di accertamento deve indicare in modo congruo, sufficiente e intellegibile i criteri di calcolo degli interessi, inclusi decorrenza, tasso applicato e riferimento normativo.
Massime di principio
- Quando la cartella di pagamento non è preceduta da un avviso di accertamento, deve contenere una motivazione autonoma e sufficientemente dettagliata.
- Per la richiesta di interessi non è sufficiente indicare l'importo complessivo: devono essere verificabili la decorrenza, il tasso applicato e la norma che lo stabilisce.
- L'omessa indicazione di elementi essenziali del calcolo può comportare l'annullamento della cartella per difetto di motivazione, soprattutto quando impedisce al contribuente di controllare la pretesa e di difendersi.
- La motivazione può essere ricavata da altri elementi dell'atto solo se questi consentono concretamente una ricostruzione chiara e completa del debito; in caso contrario, l'atto è illegittimo.
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