Sentenza del 07/07/2017 n. 16778 - Corte di Cassazione
IVA - Accertamento - Premi impegnativa - Principio di neutralità dell'IVA.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva annullato l'accertamento IVA relativo ai cosiddetti "premi impegnativa" fatturati da Aegis Media Italia alle concessionarie pubblicitarie. L'Ufficio sosteneva che tali somme non fossero il corrispettivo di una prestazione di servizi individualizzabile, ma attribuzioni gratuite di denaro, e che pertanto l'IVA indicata in fattura non fosse detraibile. Sono state denunciate l'omessa o insufficiente motivazione sull'esistenza di un accordo giustificativo dell'imponibilità e la violazione delle norme IVA, civilistiche sull'interpretazione dei contratti e sull'onere della prova. L'Agenzia contestava inoltre che il principio di neutralità dell'IVA potesse legittimare la detrazione solo perché l'imposta era stata versata dall'emittente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. La CTR dovrà verificare concretamente se esistesse un rapporto giuridico tra le parti, se vi fossero attribuzioni reciproche e se i premi costituissero il corrispettivo diretto di servizi effettivamente resi, non essendo sufficiente richiamare la libertà della forma contrattuale o la possibile conclusione verbale dell'accordo. La Corte ha inoltre escluso che la neutralità dell'IVA consenta la detrazione di un'imposta non dovuta: la detrazione presuppone un'operazione imponibile effettiva.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633/1972, art. 2, comma 3
Rileva per la qualificazione delle operazioni non imponibili o escluse dall'IVA; la Corte ha ritenuto necessario accertare se i premi fossero effettive operazioni imponibili oppure attribuzioni gratuite di denaro.
D.P.R. n. 633/1972, art. 3
Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da...
Una prestazione di servizi è imponibile solo se resa verso un corrispettivo collegato a un servizio individualizzabile. Occorre quindi un rapporto giuridico e un nesso diretto tra servizio e compenso.
D.P.R. n. 633/1972, art. 6, comma 3
Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo
Il pagamento non costituisce necessariamente il fatto generatore dell'IVA, ma rappresenta, ai fini della riscossione e della fatturazione, il limite temporale collegato all'esigibilità del compenso. L'imponibilità nasce dalla materiale esecuzione della prestazione.
D.P.R. n. 633/1972, art. 19
Il diritto alla detrazione spetta per l'IVA assolta o dovuta in relazione ad acquisti e prestazioni effettivamente inerenti ad attività soggette a imposta. Non è detraibile l'IVA indicata in fattura quando manca un'operazione imponibile effettiva.
D.P.R. n. 633/1972, art. 21
Disciplina la fatturazione; l'emissione di una fattura con IVA non dimostra, da sola, l'esistenza di una prestazione imponibile né fonda automaticamente il diritto alla detrazione del destinatario.
Codice civile, artt. 1362 e seguenti
Le regole sull'interpretazione del contratto sono rilevanti per ricostruire la volontà delle parti e la causa delle attribuzioni patrimoniali, ma la qualificazione fiscale deve tenere conto anche della realtà economica e commerciale dell'operazione.
Codice civile, art. 2697
Chi invoca il diritto alla detrazione deve provare i fatti costitutivi del diritto, inclusa l'effettiva esistenza della prestazione, la sua inerenza e il collegamento diretto tra il servizio e il compenso.
Principio di neutralità dell'IVA
La neutralità opera solo nell'ambito di operazioni effettivamente soggette a IVA. Non impedisce il recupero dell'imposta e il diniego della detrazione quando la fattura non corrisponde a una prestazione imponibile reale.
Massime di principio
- Per stabilire se una somma è soggetta a IVA non è sufficiente il nome attribuito dalle parti o la mera emissione di una fattura: occorre verificare la realtà economica dell'operazione.
- Un pagamento è corrispettivo imponibile solo se esiste un rapporto giuridico dal quale derivano prestazioni reciproche e un nesso diretto tra il servizio individualizzabile e la somma pagata.
- La forma del contratto, anche se verbale e valida, non basta da sola: il contribuente deve dimostrare concretamente l'accordo, le prestazioni eseguite e il collegamento tra prestazione e compenso.
- Il pagamento non è indispensabile per qualificare un'operazione come onerosa; è decisiva l'esecuzione effettiva del servizio e la previsione del compenso come controprestazione.
- L'IVA esposta in fattura non è automaticamente detraibile. Il destinatario deve provare che l'operazione imponibile è realmente avvenuta e che il servizio è inerente alla propria attività soggetta a IVA.
- Il fatto che l'emittente abbia versato l'IVA o che l'Erario non sembri aver subito un danno non sana l'assenza dei presupposti sostanziali della detrazione.
- In presenza di premi, incentivi, bonus o contributi tra imprese, occorre distinguere tra corrispettivi per servizi e trasferimenti gratuiti o commerciali privi di una controprestazione diretta; solo i primi sono imponibili come prestazioni di servizi.
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