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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21019/2022 del 01/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La procedura concorsuale aveva promosso in un unico processo tre azioni revocatorie fallimentari contro altrettante banche, aventi ad oggetto i contratti di sconto bancario relativi a cambiali emesse da clienti della società quando essa era ancora in bonis e poi pagate dai terzi debitori dopo l’apertura della liquidazione coatta amministrativa. Il tribunale aveva accolto la domanda contro una banca e rigettato le altre due per difetto di prova della cessione dei rapporti; la corte d’appello aveva invece riformato la condanna e respinto anche l’appello della procedura. In cassazione la ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione dell’art. 67, comma 2, l. fall. e degli artt. 1858 e 1859 c.c., sostenendo che, nello sconto di cambiali mediante girata piena, il debito del cliente non si estingue e che il momento rilevante ai fini della conoscenza dello stato di insolvenza sarebbe quello del pagamento da parte del terzo, non quello della stipulazione dello sconto. Con il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 342, 346 e 112 c.p.c., contestando che la corte territoriale avesse considerato come rinuncia alla domanda la mancata riproposizione di alcune argomentazioni in appello nei confronti delle altre due banche.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l’azione revocatoria proposta riguardava i contratti di sconto e non i successivi pagamenti: pertanto la scientia decoctionis doveva essere provata con riferimento al momento della conclusione dei contratti, non a quello del pagamento delle cambiali. Ha inoltre osservato che le argomentazioni sulla natura dello sconto cambiario e sulla revocabilità dei pagamenti successivi erano estranee alla ratio decidendi, oltre che riferite a un diverso oggetto di domanda. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la corte d’appello non aveva fondato la decisione su una pretesa rinuncia implicita alla domanda o su una declaratoria di inammissibilità dell’appello, ma aveva comunque ritenuto decisivo il difetto di prova del requisito soggettivo al momento del contratto di sconto. Le spese sono state compensate per gravi ed eccezionali ragioni; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 2, l. fall.

    Per l’azione revocatoria fallimentare rileva la prova della conoscenza dello stato di insolvenza al momento dell’atto impugnato; non è consentito spostare tale verifica a un momento successivo.

  • art. 1858 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che nello sconto cambiario mediante girata il rapporto non si esaurisce con la girata, ma la Corte considera la doglianza non decisiva rispetto all’oggetto dell’azione proposta.

  • art. 1859 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la permanenza dell’obbligazione del cliente fino al pagamento della cambiale; la Corte reputa tale profilo irrilevante nel caso concreto.

  • art. 342 c.p.c.

    La sua violazione è esclusa perché la decisione di appello non si fonda su una dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione, ma sul difetto di prova del presupposto soggettivo della revocatoria.

  • art. 346 c.p.c.

    La sua violazione è esclusa perché non vi è stata una declaratoria di rinuncia implicita alla domanda, ma una valutazione di merito assorbente.

  • art. 112 c.p.c.

    Non risulta violato, poiché la corte d’appello ha deciso nei limiti della domanda e della ratio decidendi effettivamente rilevante.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Nell’azione revocatoria fallimentare il requisito soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza deve essere verificato con riferimento al momento in cui è compiuto l’atto impugnato, non a un momento successivo.
  • Se la domanda di revocatoria ha ad oggetto il contratto di sconto bancario, non è possibile trasformarne l’oggetto sostanziale in una revocatoria dei pagamenti successivi effettuati dai terzi debitori, quando tale diverso atto non sia stato specificamente impugnato.
  • Le censure di legittimità che colpiscono solo argomentazioni superflue o non decisive della motivazione non possono determinare cassazione della sentenza, se la ratio decidendi autonoma resta intatta.
  • La deduzione di violazione degli artt. 342 e 346 c.p.c. non è fondata quando la sentenza di appello non dichiari l’inammissibilità del gravame né una rinuncia implicita alla domanda, ma respinga la pretesa per un autonomo motivo di merito assorbente.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaInadempimentoImpugnazioniMandato
RamiFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioniProcesso civileContratti
IstitutiOnere della prova

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