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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19908/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri due, ha cassato la sentenza di appello e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo proposto contro la cartella di pagamento, ritenendo nullo l'atto presupposto per incompetenza dell'ufficio che aveva iscritto a ruolo la pretesa. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese dei giudizi di merito e di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un professionista, quale responsabile dell'assistenza fiscale incaricato da un CAAF, aveva apposto il visto di conformità su documenti allegati al modello 730/2015 di un contribuente. A seguito di controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973, l'Ufficio aveva ritenuto il visto infedele e aveva iscritto a ruolo, nei confronti del professionista, l'imposta, la sanzione e gli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente; la cartella di pagamento era stata quindi notificata dal concessionario della riscossione. Il ricorrente contestava, in sintesi, due profili principali: 1) l'incompetenza dell'ufficio che aveva formato il ruolo e adottato l'atto, sostenendo che, ai sensi dell'art. 39 d.lgs. n. 241/1997, la competenza spettasse alla direzione regionale dell'Agenzia competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, inteso come il professionista che aveva apposto il visto; 2) la quantificazione della pretesa, invocando la modifica normativa del 2019 come lex mitior, tale da limitare la responsabilità al 30% della maggiore imposta e non più all'importo dell'imposta, sanzione e interessi. Deduceva inoltre, in via subordinata, la violazione dell'art. 92 c.p.c. quanto alle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, richiamando un orientamento già consolidato secondo cui la responsabilità del soggetto che rilascia un visto infedele ha anche funzione punitiva e l'iscrizione a ruolo compete alla direzione regionale dell'Agenzia individuata in base al domicilio fiscale del trasgressore; la competenza è funzionale e non derogabile. Accertata l'illegittimità dell'atto per incompetenza dell'ufficio, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente/professionista e annullando l'atto impugnato. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri due motivi. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state compensate per la recente formazione dell'orientamento giurisprudenziale richiamato.

Norme richiamate

  • art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    norma sul controllo formale della dichiarazione, richiamata come base dell'attività di verifica che ha preceduto l'iscrizione a ruolo.

  • art. 39, comma 1, lett. a), d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    disciplina la responsabilità del soggetto che appone un visto di conformità infedele; la Corte ne valorizza la funzione anche punitiva e la applica al regime ratione temporis.

  • art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    prevede, nel testo applicabile al caso, la pretesa per l'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente.

  • art. 39, comma 2, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    «Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia»

    attribuisce una competenza funzionale e territoriale alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, individuata in base al domicilio fiscale del trasgressore; tale competenza non è derogabile e la violazione comporta illegittimità dell'atto.

  • art. 3 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    invocato dal ricorrente in tema di favor rei e applicazione della disciplina sanzionatoria più favorevole.

  • art. 7 CEDU

    richiamato dal ricorrente a sostegno della natura sanzionatoria della pretesa e dell'applicazione del favor rei.

  • artt. 3, 23 e 53 Cost.

    richiamati dal ricorrente per contestare la disciplina sanzionatoria e la sua applicazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    parametro del sindacato di legittimità invocato per violazione di legge nei primi due motivi.

  • art. 92, secondo comma, c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo per contestare la condanna alle spese e la mancata compensazione.

  • art. 13 del d.m. 31 maggio 1999, n. 164

    norma che disciplina l'assistenza fiscale resa dai CAF e dai professionisti, richiamata per delimitare il contesto del visto di conformità.

  • art. 28 del d.m. 31 maggio 1999, n. 164

    richiamato come base regolamentare del potere organizzativo di individuare gli uffici competenti per gli adempimenti in materia di assistenza fiscale.

  • d.m. Finanze 12 luglio 1999

    richiamato come atto che ha attribuito alle direzioni regionali alcune competenze in materia di assistenza fiscale e vigilanza.

Massime di principio

  • In materia di visto di conformità infedele, la responsabilità del professionista abilitato ha anche funzione punitiva e, per il regime applicabile ratione temporis, l'iscrizione a ruolo delle somme dovute deve essere effettuata dall'ufficio individuato dalla legge come competente, con competenza funzionale inderogabile.
  • Quando la norma attribuisce espressamente a una direzione regionale dell'Agenzia delle entrate la contestazione delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, l'atto formato da un ufficio diverso è illegittimo per incompetenza.
  • L'incompetenza dell'ufficio che ha emesso l'atto presupposto può determinare l'annullamento della cartella di pagamento e, se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere nel merito accogliendo il ricorso originario.
  • Se il primo motivo di ricorso determina l'annullamento dell'atto presupposto, restano assorbite le censure ulteriori, comprese quelle relative alla quantificazione della sanzione e alle spese.
  • La recente formazione di un orientamento giurisprudenziale può giustificare la compensazione delle spese di merito e di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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