Sentenza n. 5038/2026 - Napoli, Sezione 4
PER IL RICONOSCIMENTO del diritto dell’alunno ad ottenere un insegnante di sostegno per l’intera durata della sua permanenza a scuola (29 ore settimanali), o in subordine, di assegnare allo stesso un insegnante di sostegno nella misura massima stabilita dal Tribunale adito, NONCHÈ, SE CASO, MEDIANTE ANNULLAMENTO/DISAPPLICAZIONE PREVIA SOSPENSIVA A) del provvedimento del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale -OMISSIS-, dell’8 settembre 2025, prot. N. -OMISSIS-/V, di ripartizione delle ore di sostegno agli alunni diversamente abili, scuola dell’Infanzia-primaria-secondaria I grado, con il quale vengono assegnate n. 22 ore su 29 ore settimanali per l’anno scolastico 2025-2026 al minore; B) dell’estratto del verbale GLO, anno scolastico 2024/2025, n. -OMISSIS-del 3.6.2025, con il quale vengono assegnate n. 22 ore su 29 ore settimanali per l’anno scolastico 2025-2026 al minore; C) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente comunque lesivo dei diritti e/o degli interessi del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione di 22 ore settimanali di sostegno, anziché 29, per l'anno scolastico 2025-2026, mediante provvedimento del dirigente scolastico e verbale GLO
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori dell'alunno)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento del diritto del minore, portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, a beneficiare di un insegnante di sostegno per l'intera permanenza scolastica, pari a 29 ore settimanali, o comunque nella misura massima ritenuta necessaria dal giudice. Sono stati impugnati il provvedimento del dirigente scolastico e il verbale GLO che avevano previsto 22 ore settimanali, in luogo delle 29 ore indicate nella verifica finale del PEI dell'anno scolastico precedente e nella proposta per l'anno successivo. Nella fase cautelare il TAR ha ravvisato fumus boni iuris e periculum in mora, rilevando il pregiudizio alla frequenza e alla piena integrazione scolastica derivante dall'assegnazione di un numero ridotto di ore, e ha ordinato il riesame dell'atto e la predisposizione del PEI con assegnazione delle ore necessarie. Prima della decisione di merito, i ricorrenti hanno chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, rappresentando l'intervenuta esecuzione delle statuizioni cautelari.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l'Amministrazione scolastica avesse dato esecuzione, in sede conformativa, all'ordinanza cautelare mediante il riesame della posizione del minore e l'assegnazione delle ore di sostegno necessarie. La ragione della sopravvenuta soddisfazione della pretesa non era esplicitata nelle note difensive, ma risultava desumibile dall'esecuzione dell'ordinanza cautelare; tale conclusione non è stata contestata dalle amministrazioni resistenti ed è stata quindi ritenuta confermata anche in applicazione del principio di non contestazione. Le spese sono state poste solidalmente a carico delle amministrazioni scolastiche secondo il criterio della soccombenza virtuale e liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori, con attribuzione al difensore antistatario.
Norme richiamate
La situazione di handicap grave è stata indicata quale presupposto della richiesta di un adeguato numero di ore di sostegno.
art. 7, comma 2, lett. g), d.lgs. 66/2017
Il PEI deve individuare, in relazione alle esigenze dell'alunno, le modalità di sostegno didattico e il numero di ore necessarie alla piena integrazione scolastica.
Ha consentito l'adozione della misura cautelare monocratica in presenza di estrema gravità e urgenza.
È stato richiamato per l'attribuzione delle spese al difensore che ne ha dichiarato l'anticipo e formulato richiesta.
Massime di principio
- Quando l'assegnazione di un numero ridotto di ore di sostegno determina un pregiudizio alla frequenza e alla piena integrazione scolastica di un alunno con disabilità grave, sussistono fumus boni iuris e periculum in mora idonei a giustificare una tutela cautelare urgente e il riesame dell'assegnazione.
- L'Amministrazione scolastica, nell'attuazione del PEI, deve individuare e assegnare il numero di ore di sostegno necessario alla piena integrazione scolastica dell'alunno, sulla base delle sue esigenze concrete e della relativa valutazione collegiale.
- Se, dopo l'adozione di una misura cautelare che impone il riesame dell'assegnazione del sostegno, l'Amministrazione provvede conformandosi e la pretesa del ricorrente risulta soddisfatta, il giudizio può essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere può essere desunta dall'esecuzione conformativa dell'ordinanza cautelare e dalla mancata contestazione delle amministrazioni resistenti; in tal caso le spese possono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale.
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