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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35989/2025 del 05/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La Corte di appello di Bari aveva riformato la sentenza del Tribunale di Foggia sostituendo la pena detentiva con la detenzione domiciliare sostitutiva per pari durata, in relazione a un reato stradale commesso in data 10 novembre 2018. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. sulla ritenuta responsabilità penale; con il secondo motivo, violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. per la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. Tuttavia, dalla sentenza impugnata emerge che in appello l'imputato aveva rinunciato ai motivi relativi alla responsabilità e al trattamento sanzionatorio, sicché la Corte territoriale non si era pronunciata su tali punti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, essendo stati rinunciati in appello i motivi inerenti alla responsabilità e al trattamento sanzionatorio, non vi fosse spazio per una censura in sede di legittimità, né poteva configurarsi una revoca implicita di tale rinuncia. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 15, cod. strada

    indicato come norma incriminatrice del fatto contestato, reato commesso il 10 novembre 2018.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    dedotto dal ricorrente come vizio di motivazione sulla responsabilità penale.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    dedotto dal ricorrente come violazione di legge per la mancata concessione delle attenuanti generiche.

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato quale parametro della doglianza relativa alle circostanze attenuanti generiche.

  • art. 616 c.p.p.

    applicato per la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    richiamata per escludere ragioni di esonero dal pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Cass., Sez. V, n. 2791/2014, Rv. 26282

    richiamata a sostegno del principio per cui la rinuncia ai motivi di appello preclude la pronuncia del giudice di merito su tali punti e impedisce al giudice di legittimità di fondarsi su una supposta revoca implicita della rinuncia.

Massime di principio

  • La rinuncia ai motivi di appello relativi alla responsabilità e al trattamento sanzionatorio preclude la possibilità di dedurre in cassazione censure su quei medesimi punti, se la sentenza di appello ha correttamente preso atto della rinuncia.
  • Il giudice di legittimità non può fondare l'esame del ricorso su una ipotetica revoca implicita della rinuncia ai motivi di appello, quando dagli atti non risulti una revoca espressa o comunque univoca.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo specifiche ragioni di esonero.
  • Le doglianze che investono la responsabilità penale e il trattamento sanzionatorio non sono scrutinabili in sede di legittimità quando siano state deliberate rinunciate in appello e la sentenza impugnata non abbia deciso sul merito di tali questioni.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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