Cassazione Penale, Sentenza n. 10552/2026 del 19/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla valutazione dell'attualità della pericolosità sociale ai sensi degli artt. 125 cod. proc. pen. e art. 4, comma 1, lett. a) e b) del d.lgs. n. 159/2011; si censura che il Tribunale si è limitato a richiamare condotte anteriori (2015-2019) e una portata temporale della pericolosità fino al 2021, senza fornire elementi giustificativi dell'attualità della pericolosità del proposto. (2) vizio di motivazione e violazione di legge in tema di confisca: si contesta la confisca integrale dell'impresa individuale nonostante fosse stata costituita nel 2002 con risorse presumibilmente lecite; la Corte d'appello, pur escludendo la qualifica mafiosa, ha ritenuto comunque la contaminazione dell'intero patrimonio aziendale con motivazione apparente, omettendo di verificare e quantificare accrescimenti aziendali incompatibili con le capacità reddituali del Germanò e la necessità di limitare l'ablazione alla quota corrispondente all'incremento di origine illecita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato su entrambi i motivi. Ha rilevato carenza o apparente motivazione circa l'attualità della pericolosità sociale e motivazione insufficiente circa la confisca integrale dell'azienda, richiedendo l'accertamento e la quantificazione degli eventuali incrementi di valore di origine illecita e la proporzionale limitazione dell'ablazione ai soli maggiori valori riconducibili a reimpiego di profitti illeciti. Il decreto impugnato è stato annullato con rinvio alla Corte di Appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio conforme ai principi indicati.
Norme richiamate
Imposto l'obbligo di motivazione nei provvedimenti che dispongono misure di prevenzione; la mancanza o la mera apparenza della motivazione integra un vizio di legge deducibile in cassazione.
art. 4, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Definisce le categorie di pericolosità sociale: lett. a) appartenenza ad associazione mafiosa; lett. b) persone la cui condotta o contesto le rende socialmente pericolose. La qualificazione deve essere supportata da elementi che attestino l'attualità della pericolosità.
art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Norma richiamata in relazione ai criteri di determinazione della durata delle misure di prevenzione; la Corte ha richiamato la necessità di valutare la persistenza/attualità del pericolo nel tempo per fissare la durata.
art. 12-quinquies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. L. 7 agosto 1992, n. 356
Norma penale richiamata (trasferimento fraudolento dei valori): la Corte ha osservato la natura "istantanea con effetti permanenti" del reato, ma ha comunque richiamato la necessità di provare l'attualità della pericolosità connessa al fatto.
Delitto di associazione mafiosa. La Corte d'appello ha escluso la qualifica di "appartenente" alla ‘ndrangheta in ragione di assoluzione non definitiva nel processo penale; ciò incide sulla riclassificazione della pericolosità.
art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011
Riguarda misure patrimoniali e confisca nell'ambito delle misure di prevenzione: la Corte ha richiamato il principio per cui la confisca non può colpire indiscriminatamente beni leciti ma deve essere riferita e proporzionata agli accrescimenti patrimoniali ingiustificati e al reimpiego di proventi illeciti.
art. 42 Cost.
Principio di tutela della proprietà invocato per sostenere che la confisca deve rispettare equità e proporzionalità, limitandosi alla quota idealmente corrispondente all'incremento di valore di origine illecita.
Massime di principio
- La valutazione della pericolosità sociale per l'applicazione o la conferma di misure di prevenzione richiede motivazione specifica e aggiornata: non è sufficiente richiamare fatti passati senza spiegare la persistenza dell'attuale rischio.
- Se la qualificazione soggettiva (es. appartenenza a organizzazione mafiosa) viene esclusa in sede d'appello, il giudice deve riconsiderare integralmente l'attualità e la misura della prevenzione, motivando il diverso inquadramento e le conseguenze sulla durata della misura.
- La confisca patrimoniale non può essere automatica o totale quando il bene è stato acquistato lecitamente: occorre individuare e quantificare gli accrescimenti o i miglioramenti patrimoniali incompatibili con i redditi leciti e confiscare solo la quota corrispondente al reimpiego di proventi illeciti.
- La trasformazione di una misura (es. riduzione della durata della sorveglianza) impone al giudice del merito di confrontarsi espressamente con le doglianze sulle necessitaà di prevenzione e con la prova dell'attualità del pericolo.
- Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, ma in tal sede è deducibile anche la carenza o la mera apparenza della motivazione, trattandosi di violazione della norma che impone l'obbligo di motivazione.
- In presenza di impresa fondata con risorse lecite, il giudice deve adottare un approccio analitico e proporzionato prima di disporre l'ablazione dell'intero compendio aziendale: ricerca, quantificazione e collegamento causale sono necessari.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 10517/2026 del 19/03/2026
- Sentenza penale · 19 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 10541/2026 del 19/03/2026
- Sentenza penale · 19 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 10506/2026 del 19/03/2026
- Sentenza penale · 19 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 10509/2026 del 19/03/2026
- Sentenza penale · 19 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 10510/2026 del 19/03/2026
- Sentenza penale · 19 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 10516/2026 del 19/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →