Cassazione Penale, Sentenza n. 29614/2023 del 10/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso l'ordinanza del G.i.p. del 16/11/2022 che aveva disposto la custodia in carcere per il reato di tentativo di estorsione aggravata (art. 629, comma secondo, cod. pen.) e per il concorso ex art. 416-bis.1 cod. pen.. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che la motivazione si fondi soltanto sulla mera presenza silente di Nettuno al momento della richiesta estorsiva e che tale elemento sarebbe insufficiente per configurare responsabilita' penale o concorso nel reato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le questioni proposte erano fondate su apprezzamenti di fatto e una diversa valutazione delle emergenze probatorie, non consentiti in sede di legittimita'. Il Tribunale aveva confermato i gravi indizi ritenuti dal G.i.p. valorizzando le dichiarazioni dei testi Moio Giuseppe e Zannella Salvatore e il riconoscimento fotografico. Inoltre la Corte ha condiviso che la presenza di Nettuno, se non meramente casuale, poteva rafforzare il proposito estorsivo del complice e aumentare la pressione psicologica sulla vittima; tale orientamento e' conforme alla giurisprudenza della Cassazione richiamata. A seguito della declaratoria di inammissibilita', il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; e' stata disposta la trasmissione di copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Riferimento al tentativo di estorsione aggravata: la fattispecie contestata e' stata valutata alla luce degli elementi indiziari raccolti
Contestato il concorso nelle attivita' illecite di tipo associativo; la presenza di un soggetto puo' concorrere a rafforzare la responsabilita' del partecipante se non casuale
Norma applicata per la condanna alle spese processuali a seguito di declaratoria di inammissibilita' del ricorso
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Obbligo di trasmissione della copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario quando la pronuncia non comporti la rimessione in liberta' del detenuto
Sez. 2, Sentenza n. 28895 del 13/07/2020 (Massaro)
Giurisprudenza richiamata per sostenere che anche la semplice presenza sul luogo, se non meramente casuale e se finalizzata a fornire stimolo o maggior sicurezza all'autore, puo' integrare concorso nel reato di estorsione
Sez. 2, Sentenza n. 50323 del 22/10/2013 (Aloia)
Ulteriore precedente che conferma la possibilita' di ritenere concorrente la persona presente non casualmente durante l'estorsione
Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017 (Paviglianiti)
Principio secondo cui il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari e' ammesso solo per violazione di norme di legge o manifesta illogicita' della motivazione, non per diversa valutazione dei fatti
Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017 (Di Iasi)
Conferma del limite del sindacato di legittimita' sulle valutazioni di merito nelle misure cautelari
Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012 (Lupo)
Richiama l'impossibilita' di rimettere in discussione valutazioni di fatto e di merito in sede di legittimita' quando la motivazione non sia manifestamente illogica
Massime di principio
- In materia di misure cautelari personali la Corte di Cassazione verifica la legittimita' solo per violazione di norme di legge o per manifesta illogicita' della motivazione; non e' sede per rinnovare la valutazione dei fatti o delle prove fatta dal giudice di merito
- La semplice presenza di un soggetto sul luogo della estorsione puo' integrare concorso nel reato se non e' meramente casuale e ha avuto la funzione di rafforzare l'azione o la pressione psicologica sull'offeso
- Le dichiarazioni dei testi e i riconoscimenti fotografici, se ritenuti coerenti dal giudice di merito, costituiscono elementi idonei a fondare il giudizio di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza
- Un ricorso per cassazione infondato o non ammissibile puo' comportare condanne alle spese e sanzioni (versamento alla Cassa delle ammende) se emergono profili di colpa nella proposizione del ricorso
- Chi impugna misure cautelari deve mirare a dimostrare specifiche violazioni di diritto o l'incoerenza manifesta della motivazione, non limitarsi a chiedere una diversa valutazione degli elementi probatori
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