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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29828/2021 del 25/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano chiesto l’accertamento dell’avvenuta instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e la condanna delle amministrazioni al pagamento delle differenze retributive tra quanto spettante per l’inquadramento come ausiliario di area A1 e quanto percepito come sussidio per lavori socialmente utili. Sostenevano che l’utilizzazione fosse stata svolta in modo difforme dal progetto originario, oltre i limiti temporali previsti, con mansioni non riconducibili ai progetti indicati e con modalità tali da integrare un vero rapporto di impiego; deducevano inoltre l’applicabilità dell’art. 2126 c.c., di norme costituzionali e della direttiva 1999/70/CE. In cassazione articolavano due motivi: con il primo denunciavano violazione di legge e vizio motivazionale per avere la Corte territoriale ritenuto legittima la proroga dell’utilizzazione e per avere escluso l’applicazione della disciplina eurounitaria; con il secondo contestavano l’omesso esame di documenti e il mancato accoglimento delle istanze istruttorie dirette a provare la diversità delle mansioni e la non riconducibilità al progetto di LSU.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non colpissero la reale ratio decidendi della sentenza d’appello, la quale aveva fondato il rigetto soprattutto sulla mancata prova dell’effettivo inserimento dei lavoratori nell’organizzazione dell’ente e dell’instaurazione, sia pure di fatto, di un rapporto di impiego subordinato; solo in presenza di tale accertamento sarebbe stato possibile invocare l’art. 2126 c.c. o la disciplina della direttiva 1999/70/CE. Ha inoltre rilevato che i motivi erano formulati in modo promiscuo, mescolando questioni di fatto e di diritto, deducendo inammissibilmente il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. oltre i limiti tracciati dalle Sezioni Unite, e che le doglianze basate su atti e documenti non rispettavano l’onere di specifica indicazione e trascrizione imposto dall’art. 366 n. 6 c.p.c. Per effetto dell’inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati alle spese in favore della Città Metropolitana di Napoli, mentre nulla è stato disposto sulle spese nei confronti del Ministero, costituito solo formalmente. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2126 c.c.

    È applicabile solo se, in concreto, sia provata l’instaurazione di un rapporto di impiego di fatto, con effettivo inserimento nell’organizzazione dell’ente e adibizione a servizio rientrante nei fini istituzionali; non basta la mera partecipazione a lavori socialmente utili o la sola difformità dal progetto.

  • art. 2697 c.c.

    Richiama l’onere della prova gravante su chi allega l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato di fatto e la difformità rispetto al progetto originario.

  • art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.

    La censura è inammissibile quando il vizio motivazionale viene dedotto oltre i limiti consentiti e in modo promiscuo con questioni di merito.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Nel ricorso per cassazione le censure fondate su documenti devono riportarne il contenuto rilevante e indicarne specificamente sede e produzione, altrimenti sono inammissibili.

  • art. 369 n. 4 c.p.c.

    La produzione dei documenti è necessaria per la loro agevole reperibilità in cassazione, in coerenza con i requisiti di specificità dell’impugnazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato solo per la trattazione camerale e la proposta del relatore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 8 d.lgs. n. 468/1997

    L’utilizzazione in lavori socialmente utili non determina, di regola, l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, ma un rapporto speciale di matrice assistenziale e formativa.

  • art. 4 d.lgs. 28 febbraio 2000, n. 81

    Riproduce il modello normativo dei lavori socialmente utili, escludendo di regola la nascita di un rapporto di lavoro subordinato.

  • art. 14 d.l. 16 maggio 1994 n. 299 conv. in l. 19 luglio 1994 n. 451

    Norma richiamata dai ricorrenti a sostegno della disciplina dei lavori socialmente utili.

  • art. 1 d.lgs. 468/1997

    Richiamato dai ricorrenti come base normativa del regime dei lavori socialmente utili.

  • art. 2 d.lgs. n. 468/1997

    Richiamato in relazione alla disciplina del progetto LSU.

  • art. 8 d.lgs. n. 468/1997

    Fondamento della qualificazione speciale del lavoro socialmente utile e della mancata instaurazione automatica di un rapporto subordinato.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti senza che la Corte ne sviluppi un’autonoma applicazione decisiva.

  • art. 1 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti senza decisività autonoma nella ratio decidendi.

  • art. 36 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla pretesa retributiva, ma non decisivo a fronte della mancata prova del rapporto subordinato.

  • art. 11 preleggi

    Richiamato dai ricorrenti in relazione all’interpretazione conforme al diritto UE.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato dai ricorrenti per la pretesa interpretazione normativa; non assume rilievo autonomo nella decisione.

  • direttiva 1999/70/CE

    È ritenuta inapplicabile ai lavoratori socialmente utili, salvo che emerga la fittizietà della qualifica formale e la realtà di un rapporto di lavoro corrispondente a quello definito dalla legislazione o prassi applicabile.

Massime di principio

  • L’attività svolta nell’ambito di lavori socialmente utili non integra automaticamente un rapporto di lavoro subordinato; per ottenere la tutela propria del lavoro subordinato occorre provare, oltre alla difformità dal progetto, l’effettivo inserimento del prestatore nell’organizzazione dell’ente e l’adibizione a funzioni istituzionali, cioè l’instaurazione di un rapporto di fatto.
  • La mera protrazione temporale dell’utilizzazione o la semplice corrispondenza delle mansioni a quelle di dipendenti pubblici non bastano, da sole, a dimostrare la subordinazione né a determinare la conversione del rapporto.
  • La direttiva 1999/70/CE non si applica ai lavoratori socialmente utili se non quando la qualifica formale sia solo apparente e sia in realtà dimostrato un vero rapporto di lavoro riconducibile all’accordo quadro.
  • In cassazione le censure devono essere formulate in modo specifico e autosufficiente: chi deduce l’omesso esame di documenti deve trascriverne le parti rilevanti, indicarne la sede processuale e la produzione, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che mescoli in modo promiscuo questioni di fatto e di diritto e che invochi il vizio motivazionale oltre i limiti del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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