Cassazione Civile, Ordinanza n. 37346/2021 del 29/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento con metodo sintetico relativi agli anni d’imposta 2005 e 2006, fondati dall’Ufficio su spese per incrementi patrimoniali e spese di gestione di beni, in particolare operazioni su imbarcazioni e altri disinvestimenti ritenuti non idonei a giustificare la capacità di spesa. La CTP aveva annullato gli accertamenti, ma la CTR della Campania, accogliendo l’appello dell’Ufficio, li aveva confermati. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con otto motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente; 2) omessa pronuncia sulla prova della provvista finanziaria derivante da tre dismissioni patrimoniali; 3) omesso esame dei documenti relativi a tali disinvestimenti, quale fatto decisivo; 4) violazione dell’art. 53 Cost. e dell’art. 38 d.P.R. 600/1973 per il mancato riconoscimento del risparmio accumulato; 5) omessa pronuncia sulla contestazione relativa al solo esborso parziale dei maxi-canoni di leasing per le imbarcazioni; 6) omesso esame dei documenti che attestavano tale esborso solo parziale; 7) omessa pronuncia sull’errore dell’Ufficio nell’imputare alla contribuente l’intero prezzo di una imbarcazione anziché il solo maxi-canone; 8) omesso esame dei documenti che dimostravano che per una seconda imbarcazione era dovuto solo il maxi-canone e non l’intero prezzo. La Corte ha ritenuto infondati i motivi primo e secondo, ha accolto il terzo, il sesto, il settimo e l’ottavo, e ha dichiarato assorbito il quarto; il quinto è stato sostanzialmente trattato insieme al sesto e assorbito nel relativo accoglimento.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi due motivi, ritenendo che la motivazione della CTR, pur sintetica, non fosse meramente apparente e che non vi fosse omessa pronuncia sulla questione dei disinvestimenti. Ha invece accolto i motivi di ricorso che denunciavano l’omesso esame di fatti/documenti decisivi relativi ai disinvestimenti patrimoniali e alla corretta quantificazione delle spese per le imbarcazioni, ritenendo che la CTR non avesse esaminato compiutamente i fatti allegati e documentati dalla contribuente. In particolare, ha reputato decisivo l’omesso esame della prova relativa ai disinvestimenti del 2003 e 2005 e alla circostanza che alcune spese per maxi-canoni o per l’acquisto delle imbarcazioni dovessero essere ricondotte a importi inferiori a quelli considerati dall’Ufficio. È stato quindi cassato il provvedimento impugnato con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato quale parametro della sufficienza della motivazione; la Corte esclude la nullità perché la sentenza impugnata contiene un percorso logico minimo comprensibile.
art. 36, comma 4, d.lgs. 546/1992
invocato per la censura di motivazione apparente; la Corte ritiene che il requisito motivazionale sia stato comunque rispettato.
richiamato per le censure di omessa pronuncia; la Corte ritiene che, su alcuni punti, la CTR abbia invece preso posizione sia pure sinteticamente, mentre su altri fatti decisivi vi sia stato effettivo omesso esame.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
utilizzato come parametro dei vizi processuali di nullità e omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
richiamato per l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.
art. 53 Cost.
richiamato in relazione alla capacità contributiva e alla legittimità dell’accertamento sintetico.
"Il contribuente ha facolta' di dimostrare ... che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente e' costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'entita' di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione"
la Corte afferma che il contribuente può fornire prova contraria anche tramite la dimostrazione di disinvestimenti patrimoniali e altri elementi documentali sintomatici della provenienza della provvista; il giudice di merito deve valutare in concreto l’idoneità di tale prova.
Massime di principio
- Nel giudizio contro l’accertamento sintetico, l’Amministrazione deve fondare la pretesa su elementi e circostanze di fatto certi, ma il contribuente può vincere la presunzione offrendo prova documentale idonea della provenienza non reddituale delle somme utilizzate per le spese contestate.
- Ai fini dell’art. 360, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un documento può tradursi nell’omesso esame del fatto storico sottostante, se quel documento è direttamente rappresentativo di un fatto decisivo discusso tra le parti.
- L’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. si distingue dall’omesso esame di un fatto decisivo: la prima riguarda la mancata decisione su una domanda o eccezione, il secondo la mancata valutazione di una circostanza fattuale rilevante per la decisione.
- Nel giudizio sull’accertamento sintetico, la prova contraria del contribuente non è limitata, in astratto, alla sola esistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta, ma può essere integrata da documentazione relativa a disinvestimenti, dismissioni patrimoniali e altre circostanze sintomatiche della disponibilità della provvista.
- La quantificazione della spesa posta a base dell’accertamento sintetico è contestabile dal contribuente: se l’Ufficio imputa importi superiori a quelli effettivamente sostenuti, il giudice deve verificare in concreto la correttezza del dato economico assunto a base della rettifica.
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