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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7337/2024 del 19/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per il reato continuato di truffa (art. 640 c.p.) e doglianze relative a: 1) presunta tardività della querela della persona offesa (contestata per la prima volta in Cassazione); 2) carenza di elementi probatori e travisamento delle prove in ordine alla responsabilità penale, alla mancanza di abilitazione a contrarre per conto della sede svizzera HSBC e all'elemento soggettivo del reato; 3) errori nella determinazione del trattamento sanzionatorio e nel diniego delle attenuanti generiche (pena ritenuta superiore al minimo edittale, valutazione della continuazione e intensità del dolo); 4) illegittima subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento del risarcimento del danno, senza adeguata valutazione della capacità economica del condannato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: 1) la censura sulla presunta tardività della querela non poteva essere proposta per la prima volta in sede di legittimità perché richiede accertamenti di fatto devoluti al giudice di merito; 2) le doglianze sulla valutazione probatoria e sulla sussistenza dell'elemento soggettivo sono aspecifiche e reiterative: i giudici di merito hanno compiuto una disamina completa e razionale delle prove e hanno correttamente desunto il dolo dalle modalità operative (presentazione come esperto, omissione della radiazione, uso di documentazione apparentemente riconducibile a HSBC, destinatari ingannati circa la destinazione degli assegni); 3) le critiche alla determinazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche non superano il divieto di rinnovata valutazione del merito in Cassazione e la Corte ha ritenuto congrua la motivazione dei giudici di merito; 4) la subordinazione della sospensione condizionale al pagamento del risarcimento è stata ritenuta adeguatamente motivata: è onere dell'imputato fornire elementi concreti sulla propria impossibilità economica, cosa che qui non è avvenuta. Conseguenze: resta ferma la sentenza impugnata (condanna a mesi 10 di reclusione ed euro 200 di multa come riformata in appello; inammissibilità del ricorso con condanna alle spese processuali e pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto provati gli elementi del reato di truffa sulla base degli artifici e raggiri descritti e delle modalità esecutive: l'inganno e l'induzione in errore delle persone offese sono desumibili dalle modalità operative e dalla documentazione fornita.

  • art. 166 d.lgs. 58/1998

    La Corte d'appello aveva assolto per questa fattispecie; la Cassazione non ha ritenuto necessario rilevarvi profili di illegittimità nel giudizio di merito.

  • art. 61 n. 7 cod. pen.

    L'aggravante è stata esclusa dalla Corte territoriale; la Cassazione ha ritenuto non contraddittoria la scelta del giudice di merito e che la sua esclusione non renda automaticamente minimale il danno ai fini della determinazione della pena.

  • art. 124 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme censurate; la Cassazione non ha ritenuto sussistere una specifica violazione applicativa emergente in sede di legittimità.

  • art. 337 cod. proc. pen.

    Richiamato nelle censure relative alla querela; la Corte ha precisato che la tardività della querela, essendo questione fattuale, non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione.

  • artt. 192, 533, 546 cod. proc. pen.

    Richiamati nelle doglianze sulla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto le censure aspecifiche e ha confermato che non è consentita in Cassazione una rivalutazione generale del materiale probatorio già apprezzato dai giudici di merito.

  • art. 62-bis, art. 81, art. 133 cod. pen.

    Norme richiamate in relazione alla determinazione della pena e alle circostanze: la Corte ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito sufficiente e congrua e ha richiamato il principio secondo cui la pena è il risultato di una valutazione complessiva; l'obbligo di motivazione rafforzata sussiste solo per scostamenti significativi dal minimo edittale.

  • art. 163 e art. 165 cod. pen.

    Rilevanti rispetto alla sospensione condizionale della pena: la Corte ha affermato che è onere dell'imputato dimostrare con elementi specifici l'impossibilità di adempiere alla condizione (risarcimento) e che mere affermazioni generiche sulle difficoltà economiche non sono sufficienti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di una somma alla cassa delle ammende a titolo di sanzione per l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La tardività della querela è questione di fatto che deve essere sollevata tempestivamente e valutata in sede di merito; non è consentito dedurla per la prima volta in Cassazione poiché richiede accertamenti fattuali.
  • La Corte di Cassazione non è il sede per una nuova valutazione del merito probatorio: censure aspecifiche o reiterative che chiedono una diversa ponderazione delle prove sono inammissibili.
  • L'elemento soggettivo del reato di truffa può essere desunto dalle modalità esecutive e dalle concrete circostanze della condotta (processo logico-deduttivo dalle modalità dell'azione criminosa).
  • Per il riconoscimento o diniego delle attenuanti generiche e per la determinazione della pena, è sufficiente che il giudice di merito motivi sui criteri ritenuti decisivi; la Cassazione interviene solo in presenza di vizio logico o arbitrarietà manifeste.
  • La sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento del risarcimento può essere legittima se il giudice ritiene che l'imputato sia in grado di pagare; l'onere di provare l'impossibilità economica grava sull'imputato e richiede elementi concreti e documentati.
  • In caso di ricorso infondato o inammissibile, il ricorrente può essere condannato non solo alle spese processuali ma anche a sanzioni verso la cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., soprattutto se emergono profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

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