Cassazione Civile, Ordinanza n. 34132/2025 del 25/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da distinti avvisi di accertamento con cui l'Ufficio aveva rideterminato il reddito societario di una società a ristretta base e, correlativamente, aveva accertato maggiori redditi di capitale in capo ai soci per gli anni d'imposta 2009-2013. Dopo che la CTR aveva accolto parzialmente gli appelli dei contribuenti, disponendo il ricalcolo delle basi imponibili secondo la seconda ipotesi della CTU, i contribuenti hanno promosso giudizio di ottemperanza ex art. 70 d.lgs. 546/1992 per ottenere l'esatta esecuzione del giudicato. In particolare hanno chiesto la cancellazione delle iscrizioni a ruolo eccedenti il decisum e l'adozione dei provvedimenti conseguenti, anche con nomina di un commissario. La CTR, in sede di ottemperanza, ha però rigettato il ricorso ritenendo che la sentenza da eseguire riguardasse soltanto IRES e IRAP, non anche l'IVA. Con il ricorso per cassazione i contribuenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 70 d.lgs. 546/1992 e 2909 c.c. per erronea interpretazione del giudicato, sostenendo che il dictum della sentenza di appello imponesse il ricalcolo anche dell'IVA, poiché il recepimento della CTU valeva 'con ogni conseguenza' sugli atti impugnati e la verifica documentale riguardava anche la correttezza dei rilievi IVA; 2) nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., poiché il giudice dell'ottemperanza non si era pronunciato sulla doglianza relativa al mancato sgravio delle posizioni dei due soci per l'anno d'imposta 2012; 3) nullità per motivazione apparente, riproponendo la medesima censura del secondo motivo. La Cassazione ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo, assorbito il terzo, affermando che il giudizio di ottemperanza consente di precisare il contenuto degli obblighi derivanti dal giudicato ma non di attribuire diritti nuovi; nel caso concreto, poiché la sentenza da eseguire aveva demandato il ricalcolo delle basi imponibili sulla seconda ipotesi della CTU 'con ogni conseguenza in relazione agli atti di accertamento impugnati', l'ottemperanza doveva comprendere anche la rideterminazione dell'IVA, non espressamente esclusa. Inoltre il giudice di merito avrebbe dovuto verificare se l'Amministrazione avesse dato esecuzione anche con riferimento al reddito di capitale dei soci per l'anno 2012, trattandosi di profilo implicitamente ricompreso nella rettifica del reddito societario. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione per nuovo esame e per le spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per un nuovo esame della domanda di ottemperanza e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. È stata inoltre assorbita la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dall'Agenzia nel controricorso. La Corte ha ritenuto erronea l'interpretazione restrittiva del giudicato operata in sede di ottemperanza, perché il comando della sentenza da eseguire non poteva essere limitato alle sole IRES e IRAP, ma doveva estendersi anche all'IVA nei limiti derivanti dal ricalcolo ordinato, e perché il giudice avrebbe dovuto pronunciarsi sulla specifica contestazione relativa allo sgravio delle posizioni dei soci per il 2012.
Norme richiamate
art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992
Il giudizio di ottemperanza è lo strumento per ottenere l'attuazione degli obblighi derivanti dalla sentenza tributaria passata in giudicato o, per effetto della riforma, anche di talune sentenze immediatamente esecutive; consente di precisare il contenuto del giudicato e di adottare provvedimenti sostitutivi dell'Amministrazione inadempiente, ma resta circoscritto agli obblighi scaturenti dalla decisione da eseguire.
Il giudicato vincola il giudice dell'ottemperanza, che non può attribuire diritti nuovi o ampliare il decisum oltre i suoi confini, ma deve ricostruirne correttamente la portata precettiva.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare la violazione di legge nell'interpretazione del giudicato e nella delimitazione degli effetti della sentenza da eseguire.
Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente proposte; l'omessa verifica dello sgravio relativo all'anno 2012 integra vizio di omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il parametro utilizzato per dedurre la nullità della sentenza per omessa pronuncia e per motivazione apparente.
art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546 del 1992
La decisione tributaria deve essere adeguatamente motivata; la mancanza di reale motivazione può tradursi in nullità della sentenza.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; la motivazione apparente comporta nullità.
È la domanda di condanna per responsabilità aggravata proposta in controricorso, rimasta assorbita per effetto dell'accoglimento del ricorso principale.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza tributaria il giudice non può creare un nuovo assetto di diritti, ma deve individuare e rendere effettivi gli obblighi già ricavabili dalla sentenza passata in giudicato, anche ricostruendone il significato quando il comando sia non perfettamente definito.
- Quando la sentenza tributaria di merito dispone il ricalcolo delle basi imponibili con rinvio a una specifica ipotesi di CTU e con effetti sugli atti di accertamento impugnati, l'ottemperanza deve comprendere tutte le imposte e i profili impositivi necessariamente coinvolti da quel ricalcolo, salvo espressa esclusione.
- In caso di rettifica del reddito di una società a ristretta base, la decisione che incide sul reddito sociale può riflettersi anche sui redditi di capitale imputati ai soci, sicché il giudice dell'ottemperanza deve verificare l'effettiva esecuzione del giudicato anche su tali posizioni correlate.
- L'omessa pronuncia su una specifica contestazione relativa all'esecuzione del giudicato determina nullità della sentenza, con conseguente cassazione e rinvio per nuovo esame.
- La motivazione apparente sussiste quando la sentenza non consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice sulla questione decisiva devoluta alla sua cognizione.
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