Cassazione Civile, Ordinanza n. 15320/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente di un comune, addetto al servizio legale con qualifica non dirigenziale, aveva ottenuto in primo grado il riconoscimento del diritto all'inquadramento nel profilo dirigenziale di avvocato, con conseguente trattamento economico e normativo dirigenziale e pagamento delle differenze retributive. La corte d'appello, dopo una precedente pronuncia delle Sezioni Unite limitata alla giurisdizione, ha invece accolto l'appello del comune, ritenendo che: l'ente avesse legittimamente istituito, con atti di macro-organizzazione non impugnati, un ufficio legale con posizione non apicale; la figura di avvocato fosse prevista nel CCNL nella categoria D; il superamento di un concorso per funzionario avvocato non fosse equiparabile al concorso per dirigente; e non esistesse alcun automatismo tra svolgimento di attività legale e inquadramento dirigenziale. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) nullità per ultrapetizione e violazione dell'art. 384 c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio avrebbe violato il principio di diritto e i presupposti fattuali fissati dalle Sezioni Unite, che a suo dire avrebbero già presupposto la natura dirigenziale delle mansioni svolte; 2) violazione delle norme sul pubblico impiego contrattualizzato e omesso esame di fatti decisivi, deducendo che la qualifica dirigenziale dovesse desumersi dalle attività effettivamente svolte, che il concorso per avvocato sarebbe sufficiente per l'inquadramento dirigenziale e che gli atti organizzativi comunali sarebbero irrilevanti o disapplicabili; 3) violazione delle norme sulle spese processuali e ultrapetizione, assumendo che la corte di rinvio avesse illegittimamente compensato le spese, in contrasto con la precedente pronuncia di cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha chiarito che la precedente sentenza delle Sezioni Unite aveva deciso solo sulla giurisdizione, sulla base del petitum sostanziale, senza alcun accertamento di merito né vincolo sulla qualificazione dirigenziale del rapporto. Ha poi ribadito che, in materia di uffici legali delle amministrazioni pubbliche, la natura dirigenziale di un ufficio o della posizione del preposto può derivare solo da un'espressa scelta organizzativa dell'ente contenuta in atti di macro-organizzazione; in assenza di tale istituzione, il giudice non può sostituirsi all'amministrazione valutando autonomamente la complessità delle mansioni per attribuire la dirigenza. Ha quindi confermato l'insussistenza del diritto al riconoscimento dirigenziale e, di riflesso, delle differenze retributive. Quanto alle spese, ha affermato che il giudice di rinvio deve tener conto dell'esito globale della lite e può compensare o regolare le spese in base alla soccombenza complessiva; pertanto la decisione impugnata non era viziata. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma nel caso concreto la precedente pronuncia rescindente aveva deciso solo sulla giurisdizione e non sul merito del rapporto.
la giurisdizione si determina in base all'oggetto della domanda e al petitum sostanziale; la pronuncia sulla giurisdizione non pregiudica le questioni di merito sulla pertinenza del diritto e sulla proponibilità della domanda.
utilizzato quale parametro dei motivi di ricorso dedotti per ultrapetizione, violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.
richiamato per aderire ai principi già espressi da precedenti di legittimità senza reiterare un'ampia motivazione.
le spese seguono la soccombenza, valutata sull'esito globale del processo.
richiamato nel motivo sulle spese, ma ritenuto non violato dalla corte di rinvio.
le amministrazioni pubbliche hanno autonomia organizzativa e normativa e possono graduare gli uffici e le posizioni interne.
artt. 28, 40, 52, 63 e 69 d.lgs. n. 165/2001
invocati dal ricorrente per sostenere l'inquadramento dirigenziale e il rapporto tra mansioni svolte e qualifica, ma ritenuti non idonei a superare il principio dell'espressa istituzione della posizione dirigenziale.
art. 5 legge n. 2248/1865 all. E
richiamato dal ricorrente in relazione alla disapplicazione degli atti amministrativi, senza accoglimento della censura.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
riconosciuti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale del ricorso.
Massime di principio
- La giurisdizione va identificata in base al petitum sostanziale e alla causa petendi, ma la decisione sulla giurisdizione non pregiudica le questioni di merito relative all'esistenza del diritto azionato.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la qualifica dirigenziale di un ufficio o del suo preposto non può essere desunta in via giudiziale dalla sola complessità delle mansioni svolte: occorre una espressa scelta organizzativa dell'amministrazione contenuta negli atti di macro-organizzazione.
- Quando l'amministrazione ha istituito una posizione non dirigenziale e il dipendente non impugna gli atti organizzativi presupposti, il giudice non può sostituirsi all'ente attribuendo ope iudicis una diversa qualifica sulla base delle funzioni concretamente svolte.
- L'equiparazione tra concorsi o profili professionali diversi non è automatica: l'inquadramento dirigenziale dipende dal titolo concorsuale effettivamente conseguito e dalla corrispondente previsione organizzativa dell'ente.
- Nel giudizio di rinvio, le spese vanno regolate tenendo conto dell'esito globale della lite e non dei singoli gradi processuali; il giudice può compensarle o porle a carico della parte complessivamente soccombente.
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