Cassazione Civile, Ordinanza n. 26135/2024 del 07/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirenti)
La controversia
Un proprietario e coltivatore diretto di fondi confinanti agì sostenendo che un complesso atto notarile, con cui la titolare originaria aveva revocato lo stato di liquidazione di una società di persone e poi ceduto l'intera partecipazione sociale a due acquirenti, fosse in realtà strumentale a trasferire anche un fondo rustico confinante ed eludere il suo diritto di prelazione agraria. Chiese quindi la declaratoria di nullità e/o simulazione dell'atto e, conseguentemente, l'accertamento del diritto di riscatto agrario. I convenuti eccepirono, tra l'altro, che non si trattava di vendita del fondo ma di cessione di quote sociali, che difettava la loro legittimazione passiva perché proprietaria del bene era la società, e che l'attore non aveva provato i requisiti per il retratto agrario. Il Tribunale rigettò la domanda per difetto di legittimazione passiva dei convenuti e, in ogni caso, per mancata prova dei presupposti del riscatto; la Corte d'appello dichiarò inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. Il ricorso per cassazione articolava due motivi: il primo contestava la decisione sulla legittimazione passiva assumendo la simulazione della società e denunciando violazione di varie norme codicistiche; il secondo denunciava violazione della disciplina sulla prelazione/retratto agrario e degli artt. 115, 167 e 183 c.p.c., sostenendo che la documentazione prodotta dimostrasse i requisiti per l'esercizio del diritto e che la contestazione avversaria fosse generica.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il ricorso fosse correttamente proposto avverso la sentenza di primo grado, confermata dall'ordinanza di inammissibilità dell'appello, ma ha disatteso entrambe le censure perché, da un lato, non erano dedotti vizi propri dell'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. e, dall'altro, i motivi miravano sostanzialmente a una rivalutazione del merito. Ha osservato che era stato lo stesso attore a dedurre e documentare che i fondi erano di proprietà della società, sicché non poteva sostenersi una decisione basata su una visione solo formale dei contratti; inoltre, i motivi facevano riferimento ad atti non trascritti né specificamente localizzati e, nella sostanza, tendevano a rimettere in discussione l'apprezzamento fattuale già compiuto dai giudici di merito. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'ordinanza di inammissibilità dell'appello per mancanza di ragionevoli probabilità di accoglimento non è autonomamente impugnabile per cassazione se non per vizi propri, di natura processuale, dell'ordinanza stessa.
Quando la sentenza di primo grado è confermata dall'ordinanza di inammissibilità dell'appello, il ricorso per cassazione va proposto avverso la sentenza di primo grado; l'ordinanza non è ricorribile salvo i limitati vizi propri.
Indica il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La deduzione di violazione di legge non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito o dei fatti già accertati dai giudici di merito.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la mancata contestazione specifica, ma la censura è stata ritenuta in realtà diretta al riesame del merito.
Richiamato dal ricorrente in tema di onere di contestazione del convenuto, ma la Corte ha considerato la censura sostanzialmente fattuale.
Richiamato dal ricorrente per la tempestività e specificità delle contestazioni; la doglianza è stata ritenuta non idonea a scalfire la decisione di merito.
art. 111 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma non è stato ritenuto utile a superare la natura meramente fattuale delle doglianze.
Norma invocata per il diritto di prelazione/retratto agrario; la Corte ha rilevato che le censure non scalfivano l'accertamento di merito sulla mancanza dei presupposti allegati e provati.
Norma richiamata quale disciplina integrativa del retratto agrario, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché diretta a ottenere una rivalutazione dei fatti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norma richiamata quale fonte dell'integrazione dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
artt. 2247, 2248, 2249, 2332, 1418 e 1344 c.c.
Richiamati dal ricorrente per sostenere la simulazione/invalidità dell'operazione societaria e l'elusione della prelazione agraria, ma le relative doglianze sono state ritenute di merito e non decisive in cassazione.
Massime di principio
- L'ordinanza di inammissibilità dell'appello resa ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. non è autonomamente ricorribile per cassazione, salvo che si deducano vizi propri dell'ordinanza, cioè violazioni della legge processuale ad essa imputabili.
- Se la sentenza di primo grado è confermata dall'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., il ricorso per cassazione va rivolto contro la sentenza di primo grado, non contro l'ordinanza, salvo i casi eccezionali di vizi propri dell'ordinanza.
- La deduzione formale di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle risultanze di fatto o per contestare l'apprezzamento del merito compiuto dai giudici di merito.
- In cassazione, il motivo che richiama documenti o atti di causa deve indicarne puntualmente il contenuto rilevante e la collocazione processuale; in difetto, la censura è inidonea a sovvertire la decisione impugnata.
- Quando la stessa parte attrice allega e documenta che il bene controverso appartiene a un determinato soggetto, non è coerente sostenere in cassazione che la decisione abbia ignorato la realtà sostanziale del rapporto per aderire a una mera visione formale.
- Le censure sulla mancata contestazione specifica dei fatti ex artt. 115, 167 e 183 c.p.c. non possono essere utilizzate per trasformare la sede di legittimità in un terzo grado di merito, se la critica mira in sostanza a rimettere in discussione l'accertamento fattuale già compiuto.
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