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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34098/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un contratto del 23 febbraio 2007 con cui un professionista si era impegnato a svolgere attività di gestione e coordinamento della consulenza finalizzata all'ottenimento di finanziamenti bancari e alla predisposizione della relativa documentazione, anche in funzione dell'acquisto di un terreno destinato a un centro commerciale e della successiva operazione di sale and lease back. Il professionista otteneva decreto ingiuntivo per euro 400.000,00; nel giudizio di opposizione il credito veniva confermato, ma ridotto a euro 200.000,00, sulla base dell'interpretazione delle clausole contrattuali e dell'accertamento che le prestazioni erano state effettivamente svolte. La società ricorrente ha impugnato la sentenza di appello con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 633 e 645 c.p.c., sostenendo che la domanda dell'opposto di accertamento della somma effettivamente spettante fosse una domanda nuova e inammissibile; 2) violazione degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c., 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., deducendo assenza di motivazione e difetto di prova sulle attività svolte; 3) violazione delle norme sui compensi professionali e dei parametri di liquidazione, assumendo che, mancando un compenso contrattuale certo per l'attività svolta, il giudice avrebbe dovuto determinarlo secondo i parametri legali; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c., degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, lamentando che la Corte d'appello non avesse individuato con precisione l'attività remunerata e non avesse considerato che nei contratti di finanziamento e leasing non vi era riferimento a progetti o elaborati del professionista.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'opposto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, conserva la qualità sostanziale di attore e può modificare la domanda nei limiti consentiti dal processo, chiedendo anche una somma inferiore rispetto a quella ingiunta senza mutare la causa petendi, rimasta ancorata al medesimo titolo contrattuale. Ha respinto il secondo motivo osservando che la motivazione della sentenza impugnata non presentava vizi radicali e che la Corte di appello aveva dato conto, sulla base di testimonianze, dell'effettivo svolgimento delle attività di consulenza, progettazione e istruttoria funzionali al finanziamento e al leasing; le censure sulla prova erano in realtà volte a rivalutare il merito, attività preclusa in cassazione. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché presupponeva l'assenza di una somma contrattualizzata, mentre il giudice di merito aveva interpretato coerentemente le clausole contrattuali ritenendo pattuito un compenso di euro 200.000,00; dunque la censura non si confrontava con la ratio decidendi. Ha infine respinto il quarto motivo, ritenendo che non vi fosse omissione di pronuncia o motivazione e che la dedotta omissione di esame del contenuto dei contratti non fosse specificamente e decisivamente allegata; anche qui la censura mirava sostanzialmente a contestare l'accertamento di fatto compiuto in appello. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto può modificare la domanda nei limiti del processo senza incorrere in ultrapetizione, se non muta la causa petendi.

  • artt. 633 e 645 c.p.c.

    Richiamati per contestare l'ammissibilità della domanda dell'opposto nel giudizio di opposizione, ma la Corte li ritiene non violati perché l'opposto può chiedere una somma inferiore a quella ingiunta.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Le censure che mirano a ottenere una diversa valutazione del merito o dell'interpretazione contrattuale non sono ammissibili come violazioni di legge se non si confrontano con la ratio decidendi.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    La nullità processuale è esclusa quando la sentenza contiene una motivazione esistente e non meramente apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    L'omesso esame di un fatto decisivo richiede specifica indicazione del fatto storico, del dato da cui risulta, del momento in cui fu discusso e della sua decisività.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato insieme ai vizi motivazionali; la Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione.

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza è valida se reca una motivazione non apparente e logicamente comprensibile.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sull'onere della prova è inammissibile se mira soltanto a sollecitare una rivalutazione delle prove già apprezzate dal giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Non è violato quando il giudice fonda la decisione su prove ritualmente acquisite e non su elementi estranei al processo.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza è ammissibile solo se si deduce che il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o abbia violato il principio del prudente apprezzamento nei casi in cui opera.

  • artt. 2229 ss. c.c.

    Richiamati per sostenere l'applicazione dei parametri del compenso professionale, ma la Corte esclude tale necessità perché il corrispettivo era già desumibile dal contratto.

  • art. 9 della l. 27/2012

    Richiamato come parametro di liquidazione del compenso, ma ritenuto non applicabile in presenza di una somma contrattualmente individuata.

  • d.m. 140 del 20 luglio 2012

    Invocato per la determinazione del compenso professionale, ma superato dall'interpretazione contrattuale che ha individuato il corrispettivo pattuito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.

    Per la censura ex art. 360, n. 5, il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta e la sua decisività.

  • art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 366 c.p.c. per l'onere di specifica localizzazione e produzione degli atti rilevanti nel motivo di ricorso.

  • art. 1362 c.c. e ss.

    Richiamati implicitamente come parametro di corretta interpretazione contrattuale; la ricorrente non ha formulato una censura specifica contro l'interpretazione sistematica delle clausole adottata dai giudici di merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto conserva la posizione sostanziale di attore e può modificare o ridurre la domanda nei limiti consentiti dal sistema processuale, purché resti immutata la causa petendi.
  • La censura per violazione degli artt. 2697, 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio: il sindacato di legittimità non consente di sostituire l'apprezzamento del merito sulle prove.
  • Il vizio di motivazione è deducibile in cassazione solo nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non basta contestare la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
  • Quando il giudice di merito interpreta le clausole contrattuali e individua in esse il corrispettivo pattuito, non è consentito pretendere la liquidazione secondo i parametri legali dei compensi professionali.
  • La denuncia di omesso esame di un fatto decisivo richiede una specifica allegazione del fatto storico, del dato da cui risulta, del momento processuale in cui è stato discusso e della sua decisività; in difetto il motivo è inammissibile.
  • Le doglianze di violazione dell'art. 112 c.p.c. devono confrontarsi con la reale ratio decidendi: se la questione decisa riguarda la modifica consentita della domanda o l'interpretazione del titolo contrattuale, la censura è infondata se non prova un effettivo vizio di ultrapetizione.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniProveSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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