Cassazione Penale, Sentenza n. 3297/2022 del 31/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Palermo che confermava le condanne pronunciate con rito abbreviato dal G.I.P. del Tribunale di Palermo. Capuozzo e Ruffo erano condannati per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) e per il trasporto/acquisto di ingenti quantitativi di hashish (39 kg) nonché, per Capuozzo, per acquisto/detenzione/trasporto di cocaina (capo 3 e 4). Pace era condannato per la cessione di 20 grammi di cocaina (capo 6), con in primo grado il riconoscimento di lieve entità per una fattispecie poi confermata in appello. I motivi di doglianza erano, in sintesi: (a) contestazione della sussistenza e configurabilità del reato associativo e della rilevanza probatoria di taluni partecipanti e contatti; (b) contestazione della prova della cessione nel caso di Pace e della disponibilità iniziale dello stupefacente; (c) censura del trattamento sanzionatorio e del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; (d) richiesta di rinvio/termine per la difesa per sostituzione del difensore (istanza riferita a Ruffo) ritenuta irrilevante alla luce dell'art. 108 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di tutti e tre gli imputati. Ha ritenuto che i ricorsi proponessero in gran parte una rilettura alternativa degli elementi di fatto e della valutazione delle prove (intercettazioni, sequestri, attività di monitoraggio), materie riservate al giudice di merito e non sindacabili in cassazione salvo manifesta illogicità, che qui non sussisteva. Ha confermato che l'interpretazione delle conversazioni interceptate e la ricostruzione del quadro indiziario erano logiche e congrue. Ha inoltre ritenuto infondata la censura sul diniego delle attenuanti generiche, poiché la Corte d'appello aveva indicato l'assenza di elementi positivi rilevanti. La richiesta di rinvio per cambio difensore è stata rigettata in base al principio che l'art. 108 c.p.p. non si applica alla revoca e nomina immediata di difensore in Cassazione. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno a una somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Riferito in relazione alla richiesta di termine per la difesa dopo sostituzione del difensore: la Corte ha ritenuto che, secondo consolidata giurisprudenza, l'art. 108 c.p.p. non si applica alla revoca di precedente difensore e nomina di nuovo difensore nell'immediatezza del giudizio di legittimità, pertanto la richiesta di rinvio è stata respinta.
Norma che configura il reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti: la Corte d'appello ha ritenuto provata la partecipazione di Capuozzo e Ruffo al sodalizio, conclusione non sindacabile in Cassazione salvo manifesta illogicità.
Riguarda i delitti relativi agli stupefacenti e la disciplina della 'lieve entità': per Pace in primo grado era stato riconosciuto il comma 5 per una fattispecie, ma in appello la condanna è stata confermata; la Corte di legittimità ha ritenuto non manifestamente illogico il percorso motivazionale.
Richiamato nel contesto della valutazione del quadro indiziario: la Corte ha ritenuto che la sentenza di merito abbia adeguatamente valutato il complesso probatorio secondo i criteri di convergenza e univocità richiesti dall'art. 192.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto congruo il diniego delle attenuanti da parte del giudice di merito motivando l'assenza di elementi positivi e segni di resipiscenza.
Sentenza Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla condanna alla Cassa delle ammende: la Corte di Cassazione, pur non ravvisando elemento che dimostri che il ricorso sia stato proposto con grave colpa, ha ritenuto equo condannare ciascun ricorrente al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione del merito o per proporre letture alternative degli elementi di fatto: le doglianze che si limitano a ri-interpretare le prove sono di regola inammissibili.
- L'interpretazione di intercettazioni e linguaggio cifrato è questione di fatto riservata al giudice di merito; la Cassazione interviene solo se emerge una manifesta illogicità o un vizio argomentativo di evidenza ictu oculi.
- Per la configurazione del reato associativo (art. 74 d.P.R. 309/1990) è decisiva la valutazione complessiva di elementi quali viaggi coordinati, ruoli organizzativi, sequenza di approvvigionamenti e sequestri: singole omissioni o dubbi su alcuni partecipanti non sono necessariamente dispositivi.
- Il diniego delle attenuanti generiche non richiede che il giudice esamini tutti gli elementi favorevoli; è sufficiente che indichi quelli decisivi per il rifiuto, soprattutto se mancano segni di resipiscenza o elementi positivi rilevanti.
- La richiesta di rinvio per nuova nomina dell'avvocato immediatamente prima del giudizio di legittimità può essere rigettata: l'art. 108 c.p.p. non opera automaticamente per revoca/nomina dell'ultimo minuto in Cassazione.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile sono normalmente liquidate le spese e può essere disposta una somma a favore della Cassa delle ammende, valutando in concreto l'eventuale colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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